diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1829 del 11/07/1964 (Rv. 302613 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI BREVI - IN MATERIA DI SPEDIZIONE E TRASPORTO - TRASPORTO FERROVIARIO - DANNO ALLE PERSONE - PRESCRIZIONE ANNUALE.*
Stato
decisa il 1964-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302613-01

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI BREVI - IN MATERIA DI SPEDIZIONE E TRASPORTO - TRASPORTO FERROVIARIO - DANNO ALLE PERSONE - PRESCRIZIONE ANNUALE.*

Alle azioni nascenti dal contratto di trasporto ferroviario, fondate sul danno alle persone dei viaggiatori, che, prima, erano soggette alla prescrizione ordinaria commerciale, a norma dell'art 16 RDL 11 ottobre 1934 n.1948, si applica ora l'art.2951 cod.civ., il quale stabilisce che si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di trasporto. (Conf 2877; 58; 1945; 55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)