Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno
Testo in vigore al
Titolo II. Miniere. Capitolo I. - Ricerche minerarie.
Art. 4
1. La ricerca delle sostanze minerali e' consentita solo a chi sia munito di permesso, ....
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 382
Art. 6
1. Il permesso di ricerca non puo' accordarsi per durata superiore a tre anni. Puo' essere prorogato, previa constatazione, da farsi a spese del ricercatore, delle opere eseguite e dei risultati ottenuti.
Art. 7
Art. 8
1. Il permesso di ricerca non puo' essere ceduto senza la preventiva autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale.
2. Ogni trasferimento e' soggetto al diritto fisso di L. 1000.
3. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata e' nulla tanto fra le parti quanto in confronto dell'Amministrazione.
Art. 9
1. Il Ministro per l'economia nazionale puo' pronunciare la decadenza dal permesso:
1° quando non siasi dato principio ai lavori nei termini stabiliti e, in difetto di un termine specifico, entro tre mesi dal giorno in cui il permesso fu rilasciato;
2° quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre tre mesi;
3° quando non siano osservate le prescrizioni stabilite o si contravvenga alle disposizioni degli articoli 8 e 12 del presente decreto;
4° quando non sia pagato il diritto proporzionale indicato nell'art. 7.
2. In nessun caso il ricercatore ha diritto a compensi o indennita' verso lo Stato o verso gli eventuali successivi ricercatori.
3. Contro il provvedimento che pronuncia la decadenza dal permesso di ricerca e' ammessa opposizione. Questa e' decisa dallo stesso Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere.
4. Contro il provvedimento che pronuncia sulla opposizione non e' ammesso alcun gravame ne' in via amministrativa ne' in via giudiziaria.
Art. 10
1. I possessori dei fondi, compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso, non possono opporsi ai lavori di ricerca, fermi restando i divieti contenuti nella legge di polizia mineraria 30 marzo 1893, n. 184.
2. E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori di ricerca.
3. Il proprietario del terreno soggetto alle ricerche ha facolta' di esigere una cauzione.
4. Quando le parti non siansi accordate, l'ingegnere capo del distretto minerario, sentito, ove occorra, l'avviso di un perito, stabilira' d'ufficio, provvisoriamente, l'ammontare del deposito, eseguito il quale il ricercatore potra' dare esecuzione ai lavori.
5. Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo e il ricercatore sara' decisa dall'autorita' giudiziaria.
Art. 11
1. Nei limiti dei terreni compresi in un permesso di ricerca o in una concessione, puo' essere dato altro permesso di ricerca, ma per sostanze diverse e sempreche' i nuovi lavori non siano incompatibili con quelli della ricerca o della concessione preesistenti.
2. Nel caso di disaccordo fra gli interessati, il Ministro per l'economia nazionale provvede, sentito il Consiglio superiore delle miniere.
Art. 12
1. E' vietato al ricercatore di eseguire lavori di coltivazione.
2. In nessun caso si puo' disporre delle sostanze minerali estratte, senza l'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale.
3. La facolta' di autorizzare la utilizzazione suddetta puo' essere delegata all'ingegnere capo del distretto minerario.
Art. 13
1. Quando lo Stato intenda procedere direttamente a ricerche, la zona di esplorazione e' determinata con decreto del Ministro per l'economia nazionale.
Art. 14
1. Le miniere possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la concessione.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 382.
3. Possono essere fatte anche piu' concessioni nella stessa area, ma per sostanze minerali diverse, tenuto presente quanto e' disposto dall'art. 11.
Art. 15
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 382.
2. Possono farsi piu' concessioni alla stessa persona.
3. Quando la concessione sia fatta ad una societa', tanto i rappresentanti quanto i dirigenti di essa devono essere di gradimento del Ministro per l'economia nazionale.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 382.
Art. 16
1. Il ricercatore e' preferito ad ogni altro richiedente, purche' il Ministro per l'economia nazionale riconosca che egli possiede la idoneita' tecnica ed economica.
2. Il ricercatore, quando non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario, un premio in relazione all'importanza della scoperta, e un'indennita' in ragione delle opere utilizzabili.
3. Il premio e l'indennita' sono provvisoriamente determinati nell'atto di concessione. Ogni controversia relativa e' di competenza dell'autorita' giudiziaria.
Art. 17
1. Le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di concessione sono a carico del richiedente.
Art. 18
1. La concessione e' fatta con decreto del Ministro per l'economia nazionale, ....
2. Il decreto di concessione contiene:
a) la indicazione del concessionario e del suo domicilio che deve essere stabilito od eletto nella provincia in cui trovasi la miniera;
b) la durata della concessione;
c) la natura, la situazione, l'estensione della miniera e la sua delimitazione;
d) l'indicazione del diritto proporzionale da pagarsi dal concessionario ai termini dell'art. 25;
e) l'ammontare del premio e delle indennita' eventualmente dovuti al ricercatore a sensi dell'art. 16;
f) tutti gli altri obblighi e le condizioni cui si intenda subordinare la concessione;
g) l'indicazione dell'eventuale partecipazione dello State ai profitti dell'azienda, da determinarsi dopo aver udito il Ministro per le finanze.
3. Al decreto saranno uniti la planimetria e il verbale di delimitazione della concessione.
4. Il decreto, che sara' registrato con la tassa fissa di L. 10, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e trascritto all'ufficio delle ipoteche.
Art. 19
1. I possessori dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla apposizione dei termini relativi ed ai lavori di coltivazione, salvo il diritto alle indennita' spettanti per gli eventuali danni.
Art. 20
1. Quando la concessione non sia stata fatta al ricercatore, il concessionario deve, entro il termine di tre mesi dalla data di comunicazione del decreto di concessione, provare al Ministero per l'economia nazionale, mediante la presentazione della relativa quietanza o certificato, di avere corrisposto al ricercatore la somma stabilita nel decreto stesso a titolo di premio o di indennita', ovvero di averne effettuato il deposito relativo alla Cassa depositi e prestiti.
2. L' inadempimento all' obbligo suddetto produce la decadenza dalla concessione, da pronunciarsi dal Ministro per l'economia nazionale.
Art. 21
1. La concessione della miniera e' temporanea.
Art. 22
1. La miniera e le sue pertinenze sono sottoposte alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili.
2. L'iscrizione delle ipoteche e' subordinata all'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale.
Art. 23
1. Sono pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonche' i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale.
2. Sono considerati come mobili i materiali estratti, le provviste, gli arredi.
Art. 24
1. Il concessionario puo' disporre delle sostanze minerali che sono associate a quelle formanti oggetto della concessione.