Sez. 2, Sentenza n. 2741 del 21/07/1969 (Rv. 342435 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - RINVIO LIMITATO ALL'ESAME DI QUESTIONI DI MERITO - QUESTIONE RELATIVA ALLA INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO - PRECLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - RINVIO LIMITATO ALL'ESAME DI QUESTIONI DI MERITO - QUESTIONE RELATIVA ALLA INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO - PRECLUSIONE.*
Nell'ipotesi in cui la Corte di Cassazione abbia determinato - con la sentenza di annullamento - il compito del giudice di rinvio, limitandolo all'esame di questioni di merito, che postulano la verificata sussistenza dei necessari presupposti processuali, la questione relativa all'integrita del contraddittorio deve ritenersi preclusa in Sede di rinvio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)