Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative
Testo in vigore al
Art. 16
1. Le imposte sui redditi dovute sulla base delle dichiarazioni ... sono riscosse mediante versamento diretto alle aziende di credito o alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto il versamento deve essere effettuato a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751. Le caratteristiche e le modalita' di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonche' quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.
2. A richiesta del contribuente i versamenti delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni ... possono essere effettuati in ragione del 40 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione e per la differenza in quattro rate uguali, senza applicazione di interessi, nei mesi di aprile e settembre degli anni 1990 e 1991.
Art. 17
1. Se l'ammontare dei redditi di lavoro autonomo e di impresa o dell'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione ... non e' inferiore, per ciascun periodo di imposta, a quello risultante mediante l'applicazione di appositi coefficienti presuntivi di reddito o di operazioni imponibili determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 1989, tenendo conto dei coefficienti che verranno stabiliti entro il 10 maggio dello stesso anno, non si fa luogo a controlli per sorteggio o in base a criteri selettivi. Per i periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti in rettifica o di ufficio non definitivi concernenti redditi di impresa e di lavoro autonomo o imposta sul valore aggiunto, se la dichiarazione ... indica redditi di impresa o di lavoro autonomo o corrispettivi di operazioni imponibili che, pur non essendo inferiori a quelli risultanti mediante l'applicazione dei coefficienti, sono inferiori a quelli risultanti dagli accertamenti, il rapporto non si considera esaurito limitatamente alla differenza.1
Art. 18
1. Al controllo e alla liquidazione, ai sensi dell'articolo 36- bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle dichiarazioni ... ai fini delle imposte sul reddito ed alle eventuali iscrizioni a ruolo ed ai rimborsi provvedono gli uffici delle imposte o i Centri di servizio che hanno ricevuto le dichiarazioni, entro l'anno successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per le ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 15 provvedono gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento in rettifica o d'ufficio sulla base di copia conforme della dichiarazione ... inviata dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio che l'ha ricevuta. Le maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in ruoli speciali, entro lo stesso termine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalita' e i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.
2. Sulle somme non versate con le modalita' e nei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 dello stesso decreto.
3. Le somme dovute a seguito della dichiarazione ... non sono deducibili.
4. In caso di mancato o insufficiente versamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio procede alla riscossione delle somme non versate applicando gli interessi di mora in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 19
1. I termini per l'accertamento dell'imposta sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle dichiarazioni presentate per gli anni 1983 e 1984 sono prorogati di tre anni nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 14 che non si sono avvalsi del differimento dei termini ivi previsto .
Art. 20
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154
Art. 21
1. Le irregolarita', le infrazioni e le inosservanze di obblighi
o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facolta' diverse dalle opzioni, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, commesse fino al 31 dicembre 1988 da soggetti che esercitano arti o professioni o attivita' di impresa, nonche' quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 5 sulla base di apposita istanza da presentare entro il 30 novembre 1989 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1989; con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di trasmissione all'ufficio delle imposte di uno degli esemplari.
2. Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate nella prima parte del terzo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel terzo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche', per le violazioni indicate nei successivi commi. Le pene pecuniarie sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, se richiesti dagli uffici competenti, non prov vedano a rimuovere le irregolarita' o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.
3. Sono considerate valide:
a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonche' per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;
b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, considerate omesse perche' pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorche' ad ufficio incompetente, entro il 31 dicembre 1988 ;c) le dichiarazioni dei redditi di cui alla lettera b) non sottoscritte in violazione del terzo e quarto comma dell'articolo 8 del predetto decreto n. 600 del 1973;
d) le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, considerate omesse ai sensi dell'art. 37 dello stesso decreto, a condizione che siano state presentate, ancorche' ad ufficio incompetente, entro il 31 dicembre 1988 .
4. Non si applicano le pene pecuniarie previste:
a) dall'articolo 46, primo comma, e dall'articolo 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni di cui al comma 3, lettera b);
b) dagli articoli 46, ultimo comma, e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni presentate o pervenute all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese;
c) dall'articolo 53, primo comma, e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel caso di tardiva consegna, da parte dei sostituti di imposta, delle certificazioni di cui al primo comma dell'art. 3 dello stesso decreto, a condizione che la consegna sia avvenuta entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti aventi diritto a ricevere la certificazione stessa;
d) dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, per la mancata presentazione dalla situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi;e) dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme ad esattoria o ad ufficio incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale;
f) dall'articolo 43, commi primo e terzo , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione che le dichiarazioni siano state presentate entro la data del 31 dicembre 1988 ;
g) dall'articolo 7, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627; le violazioni per le quali non si applicano le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978;
h) dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, come sostituito dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 71, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione della ricevuta o di emissione della stessa con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale;
i) dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione dello stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale.
5. Per ciascuno dei periodi di imposta a cui si riferiscono le
violazioni indicate al comma 1 del presente articolo e' dovuta con la loro estinzione ad ogni effetto, la somma di lire un milione che deve essere versata entro la stessa data di presentazione dell'istanza ovvero, a richiesta del contribuente, in quattro rate costanti con scadenza nel mese di novembre degli anni 1989, 1990, 1991, 1992. La rateizzazione puo' essere richiesta se l'importo complessivo supera tre milioni di lire e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 12 per cento.
6. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 dicembre 1988 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale e' scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi entro il 31 dicembre 1988 , la soprattassa non e' dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.
7. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Gli uffici devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, un elenco cumulativo contenente la indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonche' la attestazione che e' stato adempiuto alla richiesta prevista nella seconda parte del comma 2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano la estinzione del giudizio.
8. I versamenti delle somme di cui al comma 5 sono eseguiti a norma
dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1 , secondo periodo. In caso di mancato o insufficiente versamento si applica il disposto del comma 4 dell'articolo 18.
9. Nello stato di previsione della entrata e' istituito un apposito capitolo cui affluiscono le riscossioni di cui agli articoli da 14 al presente articolo. Sullo stesso capitolo affluiscono le riscossioni degli interessi e soprattasse per omesso, insufficiente o ritardato versamento.
Titolo III. Disposizioni per ampliare gli imponibili e per contenere le elusioni
Art. 22
1. Nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"In deroga alle disposizioni del comma precedente:
a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) della allegata tabella B quale ne sia la cilindrata, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, nonche' alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, e' ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, nonche' alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nella allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, nonche' alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, non e' ammessa in detrazione fino al 31 dicembre 1990, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto e' ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
e) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393".
2. Nell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"Per la violazione degli obblighi di fatturazione previsti dagli articoli 17, terzo comma, e 34, terzo comma, si applicano le pene pecuniarie di cui ai commi precedenti, fermo rimanendo l'obbligo del pagamento dell'imposta".
3. Nell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Il cessionario o committente che nell'esercizio di imprese, arti o professioni abbia acquistato beni o servizi senza emissione della fattura o con emissione di fattura irregolare da parte del soggetto obbligato ad emetterla, e' tenuto a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalita':
a) se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione deve presentare all'ufficio competente nei suoi confronti, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 21 e deve contemporaneamente versare la relativa imposta;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare deve presentare all'ufficio competente nei suoi confronti, entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha registrato la fattura stessa, un documento integrativo, in duplice esemplare, contenente tutte le indicazioni prescritte dall'articolo 21 e deve contemporaneamente versare la maggior imposta eventualmente dovuta. Un esemplare del documento, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento o della intervenuta regolarizzazione, e' restituito dall'ufficio all'interessato che deve annotarlo a norma dell'articolo 25. In caso di mancata regolarizzazione si applicano al cessionario o committente le pene pecuniarie previste dai primi tre commi, oltre al pagamento della imposta, salvo che la fattura risulti emessa.".
4. Nell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, dopo il primo comma, il seguente: "Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita'
con le quali devono essere effettuate:
a) la donazione dei beni ad enti di beneficienza;
b) la distruzione dei beni.".
5. Nell'articolo 69, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o piu' cessioni, la base imponibile e' costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione.".
6. Nell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate le formalita' che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali.
Per determinate categorie di beni, contenuti in recipienti, imballaggi e simili per la diretta vendita al consumo, potra' essere disposta l'applicazione di contrassegni di Stato atti a garantire il pagamento dell'imposta.".
Art. 23
1. Nell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. La presunzione di liberalita', se ricorre la condizione di cui al comma 1, vale anche per i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprieta' di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi da parte del coniuge o di un parente in linea retta dal precedente proprietario o titolare di diritto reale di godimento.".
2. Nell'articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' aggiunta la seguente nota:
"II-bis) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprieta' di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggette all'imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa".
Art. 24
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprieta' o di un diritto reale di godimento sull'immobile.";b) all'articolo 4, il primo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente:
"L'imposta e' dovuta dall'alienante a titolo oneroso o dall'acquirente a titolo gratuito o per usucapione";c) all'articolo 6, dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente: "Per gli immobili e per i diritti reali acquistati per usucapione si assume come valore finale quello venale alla data in cui passa in giudicato la sentenza dichiarativa dell'usucapione e come valore iniziale quello dichiarato o definitivamente accertato per l'acquisto da parte del precedente proprietario o titolare del diritto, ovvero, in mancanza, quello venale alla data in cui ha avuto inizio il termine per l'usucapione, salvo quanto disposto nel terzo comma.";
d) all'articolo 18, dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:
"In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si e' verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'usucapione.".
Art. 25
1. Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e' aggiunto il seguente comma:
"Le partecipazioni in societa' di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo ereditario anche se per clausola del contratto di societa' o dell'atto costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci, compresi quelli divenuti eredi o legatari, il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui all'articolo 22".
Art. 26
1. Nell'articolo 4, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I proventi dell'attivita' separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare".
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione recata dall'articolo 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, deve intendersi che i proventi dell'attivita' separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare.
3. Nell'articolo 8, comma 3, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "la differenza puo' essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto" sono sostituite dalle seguenti: "la differenza puo' essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi".
4. Nell'articolo 20, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto il seguente periodo:
"; si considerano in ogni caso esistenti nel territorio dello Stato le partecipazioni in societa' a responsabilita' limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice ivi residenti;".
5. Nell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "con avanzi di fusione" sono soppresse.
6. Nell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni.
I canoni di locazione finanziaria sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano.";a-bis) al comma 3, dopo le parole: "Le spese relative all'acquisto di beni mobili", sono aggiunte le parole: "diversi da quelli indicati nel comma 4";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e alle autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici. Per le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore, la deduzione e' ammessa nella misura del 50 per cento e limitatamente a un solo automezzo o, nel caso di esercizio dell'arte o professione in forma associata o da parte di societa' semplici, a un solo automezzo per ciascun associato o socio.";c) nel comma 5 sono soppresse le parole: "e le spese di rappresentanza"; le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "2 per cento"; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.".
7. Nell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 4 la parola: "nono" e' sostituita con la parola: "quarto";6a
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze
relative ai beni di cui alle lettere a) e b), escluse le autovetture
e gli autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000
centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, del comma 8- bis dell'articolo 67, nonche' ai beni di cui alla lettera c) dello stesso comma".
8. Nell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Gli interessi derivanti da prestiti fatti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, se la misura non e' determinata o e' inferiore, si computano in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto medio vigente nel periodo di imposta.
Questa disposizione non si applica per gli interessi, compresi quelli per dilazione di pagamento, derivanti da prestiti ai dipendenti e alla clientela ne' per le anticipazioni ai soci che prestano la loro attivita' in societa' di persone.".4
9. Nell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 48, comma 3.".
10. Nell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Non sono deducibili le minusvalenze di cui al comma 1 e le perdite di cui al comma 3 relative ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 8- bis dell'articolo 67, escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonche' ai beni di cui alla lettera c) dello stesso comma.".
11. Nell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 8, le parole da: "se il contratto ha per oggetto beni diversi dagli immobili" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "; la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili.";
b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:
"8-bis. Sempreche' non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa, non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ai seguenti beni:
a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;
b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici non adibiti ad uso pubblico;
c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.
8-ter. Per le imprese che esercitano attivita' di locazione o noleggio dei beni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8-bis la disposizione del medesimo comma si applica, per quelli dati in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti.";c) alla fine del primo periodo del comma 10 sono aggiunte le seguenti parole: ", per le imprese individuali le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici si considerano in ogni caso adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio".
12. Nell'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei due successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa, e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente lire cinquantamila.".
Art. 27
1. Nell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "puo' essere portata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto" sono sostituite con le seguenti: "puo' essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi. Detta differenza potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui al precedente articolo 94.".
2. Nell'articolo 112, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'articolo 20, comma 1, lettera f).".
Art. 28
1. Nell'articolo 123, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "quale risulta dalla situazione patrimoniale" sono sostituite con le parole: "quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se le azioni o quote della societa' la cui perdita e' riportabile erano possedute dalla societa' incorporante o da altra societa' partecipante alla fusione, la perdita non e' comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla societa' partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione, e delle plusvalenze di cui al comma 2 iscritte nel bilancio della societa' risultante dalla fusione o incorporante.".
Art. 29
1. Sugli utili distribuiti dalle banche popolari cooperative, che costituiscono reddito di capitale ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,50 per cento . I soci, all'atto della riscossione degli utili, hanno facolta' di optare per il regime della ritenuta di acconto di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; in tal caso si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, sulle comunicazioni allo Schedario generale dei titoli azionari.
2. Per il versamento delle ritenute e delle maggiori ritenute previste nel presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. Nell'articolo 8, primo comma, numero 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: "all'aliquota del" sono aggiunte le parole: "15 per cento e del".
4. Le disposizioni innovative di cui al comma 1 non si applicano agli utili distribuiti in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Gli enti cooperativi i cui statuti prevedono l'osservanza dei requisiti stabiliti dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e la destinabilita' degli utili residui a fini di mutualita' e beneficenza conformemente a specifiche disposizioni di legge, godono delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti, secondo il disposto di cui al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. La presente disposizione deve intendersi interpretazione autentica del predetto articolo 14 e delle altre disposizioni tributarie che subordinano il godimento di agevolazioni alla sussistenza dei requisiti della mutualita' di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
Art. 30
1. Nell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne e' l'effettivo possessore per interposta persona.".
2. Nell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, le parole da: "possono limitarsi" fino alla fine sono sostituite con le seguenti parole: "compresi i redditi da partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibile. Non si applica la disposizione dell'articolo 44.".
3. Nell'articolo 51, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle ipotesi di cui all'articolo 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 46, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque decimi dell'ammontare delle spese ed oneri ammessi in deduzione.".
4. Nell'articolo 61, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tuttavia e' ammessa la prova, sulla base di elementi certi e precisi, delle spese e degli oneri di cui all'articolo 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la disposizione del comma 6 dello stesso articolo.".
Art. 31
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, primo comma, lettera e), dopo le parole: "ai progettisti dell'opera;" sono aggiunte le parole: "domande ad amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni;";
b) nell'articolo 6, primo comma, lettera f), dopo le parole: "ai soggetti che esercitano l'attivita';" sono aggiunte le parole:
"domande di iscrizione al Registro navale italiano e al Registro aeronautico italiano, relativamente ai possessori;";c) nell'articolo 6, primo comma, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti lettere:
"g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giuochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ;
g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilita' civile, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti";d) nell'articolo 7, dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente:
"Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti ... e i contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'articolo 6.";e) nell'articolo 7, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Le modalita' delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Per quanto riguarda le comunicazioni relative ... e ai contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'articolo 6 il decreto stabilisce anche i termini entro cui devono essere date le comunicazioni ed e' emanato di concerto con il Ministro del tesoro.".
Art. 32
1. Sui proventi di ogni genere, corrisposti dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai possessori dei titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni o titoli similari e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, ed il prezzo di emissione, la ritenuta di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e' elevata dal 18 per cento al 30 per cento.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461 .
Art. 33
1. La ritenuta del 18 per cento di cui al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' elevata al 19 per cento.
Titolo IV. Disposizioni in materia di aliquote iva e di tasse sulle concessioni governative e sui contratti di borsa
Art. 34
1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del due per cento e' sostituita, in ogni caso, dall'aliquota del quattro per cento con effetto dal 1° gennaio 1989.
2. Per le operazioni soggette all'aliquota del quattro per cento la quota imponibile si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 3,85 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 104, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unita' piu' prossima.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera i) del terzo comma dell'articolo 2 e' sostituita dalla seguente:
"i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;";b) nel terzo comma dell'articolo 2, la lettera g) e' soppressa;
c) nel quarto comma dell'articolo 3, la lettera g) e' soppressa;
d) il numero 10 dell'articolo 10 e' soppresso;
e) la lettera c) del primo comma dell'articolo 74 e' sostituita dalla seguente:
"c) per il commercio dei giornali quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi e dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero di copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito del 40 per cento a titolo di forfettizzazione della resa. Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo dei complessivo beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora questultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta e' dovuta in relazione al numero delle copie vendute; la diminuzione del 40 per cento a titolo di forfetizzazione della resa e' elevata per gli anni 1990 e 1991 all'80 per cento;".
4. I commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 8 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono soppressi.
5. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il n. 18) e' sostituito dal seguente:
"18) giornali quotidiani, libri, periodici, edizioni musicali a stampa e carte geografiche; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;";b) il n. 26) e' sostituito dal seguente:
"26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;";c) il n. 35) e' sostituito dal seguente:
"35) prestazioni relative alla composizione, legatoria e stampa dei giornali quotidiani, libri, periodici, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;".
6. I notiziari quotidiani ed i dispacci delle agenzie di stampa devono intendersi equiparati, ai fini dell'aliquota, ai giornali quotidiani.
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 NOVEMBRE 1989, N. 384 .
7-bis. Alle bevande a base di vino, regolarmente dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1988, si applica l'aliquota IVA del 9 per cento a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali alla data del 31 dicembre 1988 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorche' alla data stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato.
8-bis. Le prestazioni aventi per oggetto attivita' didattica svolta in Italia da filiazioni di universita' o istituti di cultura superiore stranieri, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite da collegi o pensioni annessi o dipendenti, sono da ritenersi attivita' non commerciale a tutti gli effetti tributari. La disposizione ha effetto dal giorno dell'insediamento in Italia delle stesse istituzioni. Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione la stessa e' applicabile a condizione che i requisiti prescritti risultino da conforme riconoscimento rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri con effetto dall'anno di presentazione della richiesta.
Per le filiazioni gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione la richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre 1989.
Art. 34-bis
1. Le disposizioni dell'articolo 8-bis, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni ivi previste effettuate alla Agenzia spaziale italiana. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto l'attivita' di realizzazione di programmi scientifici, tecnologici ed applicativi svolta dalla predetta Agenzia in attuazione del piano spaziale nazionale approvato dal CIPE non si considera attivita' commerciale rientrante nell'articolo 2195 del codice civile.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge 30 maggio 1988, n. 186 .
Art. 35
1. La percentuale di compensazione stabilita nella misura del 10 per cento dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 1988, n. 541, e' fissata, per l'anno 1989, nella misura del 12 per cento.
1-bis. Le disposizioni dell'articolo 1-ter del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 1981, n. 61, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 1990.6