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Sez. 2, Sentenza n. 1393 del 06/05/1968 (Rv. 333021 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA- OMESSA PRONUNCIA - DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO - ASSENZA DI LIMITAZIONI DELLA DOMANDA - CONDANNA GENERICA E SEPARATO GIUDIZIO PER LA LIQUIDAZIONE - SUSSISTENZA DELL'OMESSA PRONUNCIA.*
Stato
decisa il 1968-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333021-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA- OMESSA PRONUNCIA - DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO - ASSENZA DI LIMITAZIONI DELLA DOMANDA - CONDANNA GENERICA E SEPARATO GIUDIZIO PER LA LIQUIDAZIONE - SUSSISTENZA DELL'OMESSA PRONUNCIA.*

Se dalla formulazione della domanda risulta che l'attore abbia inteso ottenere la liquidazione del danno nell'ambito dello stesso processo ne dai successivi Atti processuali possa desumersi ch'egli abbia voluto limitare la domanda - con il consenso del convenuto - all'an debeatur, non puo il giudice di merito pronunziare soltanto condanna generica al risarcimento dei danni, rimettendone la liquidazione a separato giudizio. (nella specie l'attore aveva chiesto la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, e agli interessi sulle somme che a tal titolo sarebbero state liquidate. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la SC ha accolto il ricorso dell'originario convenuto avverso la sentenza di condanna generica al risarcimento). (V. 1796-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)