Sez. 1, Sentenza n. 1130 del 17/04/1968 (Rv. 332606 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO DI DOCUMENTI DECISIVI - TERMINE- DECORRENZA - PARTE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO DI DOCUMENTI DECISIVI - TERMINE- DECORRENZA - PARTE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - FATTISPECIE.*
Nell'ipotesi prevista dal n.3 dell'art. 395 cod.proc.civ. il termine dell'impugnazione, stabilito dall'art. 396 stesso codice decorre dal giorno in cui la parte abbia avuto notizia dell'esistenza del documento, indipendentemente dalla materiale apprensione del documento stesso. A tal fine per parte deve intendersi il soggetto del rapporto processuale che sia stato legittimo contraddittore nelle fasi anteriori del giudizio e tale risulti dal testo della sentenza oggetto del gravame o che sia legittimato all'impugnabilita quale rappresentante ovvero sostituto processuale della parte, nei casi in cui la sostituzione processuale e ammessa, o sia, comunque, successore della parte stessa. Pertanto in un giudizio in cui e stata in causa l' amministrazione statale dei lavori pubblici, il termine per proporre istanza di revocazione, nell'ipotesi predetta, ricorre dal giorno in cui la notizia dell'esistenza del documento sia pervenuta all'ufficio del ministro dei lavori pubblici, a nulla rilevando, ai fini del decorso del termine di impugnazione, la conoscenza del documento da parte dell' ufficio del genio civile che non ha Competenza a proporre l'impugnazione ne potere di rappresentanza processuale del ministro.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 396 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)