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Sez. L - , Ordinanza n. 17606 del 24/08/2020 (Rv. 658888 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Fondazioni di diritto privato - Riduzione delle sanzioni civili per omissione contributiva - Presupposto - Ritardata erogazione di finanziamenti pubblici - Nozione - Somme percepite per la somministrazione di prestazioni sanitarie in convenzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-08-24
Alla data
2012-06-20
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658888-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di sanzioni per omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali, le somme percepite da una Fondazione di diritto privato per le prestazioni sanitarie somministrate in convenzione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale non rientrano nella nozione di "contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione", di cui all'art. 1, comma 221, della l. n. 662 del 1996, la cui ritardata erogazione giustifica la riduzione, al tasso di interesse legale, delle sanzioni civili dovute.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 221 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)