Sez. U, Sentenza n. 9693 del 22/04/2013 (Rv. 626100 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Statuizione di merito - Pronuncia implicita sulla giurisdizione - Configurabilità - Conseguenze - Formazione del giudicato in caso di omesso gravame - Rilevabilità d'ufficio o su sollecitazione di parte ad opera del giudice dell'impugnazione - Esclusione - Esame della questione di giurisdizione nella sentenza d'appello - Irrilevanza.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE
Poiché ogni statuizione di merito comporta una pronuncia implicita sulla giurisdizione, il giudice dell'impugnazione non può riesaminare d'ufficio quest'ultima, in assenza di specifico gravame sul punto, né le parti possono limitarsi a sollecitare in tal senso il giudice, rimanendo irrilevante, pertanto, che nella sentenza d'appello la questione di giurisdizione sia stata egualmente trattata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329 com. 2, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)