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Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno o di turismo

Testo in vigore al

Capo II. Organi consultivi e amministrativi delle stazioni di cura, di soggiorno o di turismo.

Art. 5

1. E' costituito presso il Ministero dell'interno il «Consiglio centrale delle stazioni di cura».

2. In ciascun Comune, borgata o frazione o gruppo di essi, riconosciuti come stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, e' istituita un'azienda autonoma per l'amministrazione della stazione stessa.8

Art. 6

1. Il Consiglio centrale delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo e' composto:

  1. 1° del Sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente;

  2. 2° del direttore generale per il Turismo, vicepresidente;

  3. 3° del direttore generale dell'Amministrazione civile;

  4. 4° del direttore generale della Sanita' pubblica;

  5. 5° del direttore generale delle Antichita' e belle arti;

  6. 6° del direttore generale dell'Edilizia e delle opere igieniche;

  7. 7° del direttore generale dei Servizi per la finanza locale;

  8. 8° del direttore generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare;

2. n.9° del direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

3. n.10° del direttore generale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

4. n.11° del capo della Divisione amministrazione dei Comuni o delle Provincie;

5. n.12° del capo della Divisione organizzazione periferica del turismo;

6. n.13° del capo della Divisione sanitaria della direzione generale per il turismo;

7. n.14° del presidente del Touring Club Italiano;

8. n.15° del presidente della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo;

9. n.16° del presidente della Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria idrotermale;

10. n.17° di un rappresentante del Sindacato nazionale fascista dei medici scelto dal Ministro per l'interno in una terna di nomi, proposta dal Sindacato stesso, fra medici chirurghi specialmente versati in idroclimatologia;

11. n.18° del presidente dell'Associazione medica italiana di idroclimatologia e terapia fisica.

12. In caso di assenza del presidente e del vice presidente, il Consiglio centrale e' presieduto dal direttore generale dell'Amministrazione civile.

Art. 7

1. Il Consiglio centrale da' parere sui provvedimenti indicati nel presente decreto e su ogni altro affare o questione che il Ministro per l'interno creda sottoporre al suo esame, e promuove gli studi e le provvidenze generali intese alla tutela degli interessi e al mantenimento e sviluppo delle stazioni di cura, di soggiorno o di turismo.

2. Il Consiglio centrale da altresi' parere sui piani regolatori e di ampliamento resi obbligatori a norma dell'art. 20 pei Comuni al cui territorio siano state riconosciate le particolari caratteristiche di cui all'art. 1.

Art. 8

1. L'Azienda autonoma per l'amministrazione della stazione di cura, soggiorno o turismo e' persona distinta dal Comune.

2. Essa e' amministrata da un Comitato composto:

  1. 1° di un presidente nominato dal prefetto della Provincia sentito il parere del presidente dell'Ente provinciale per il turismo;

  2. 2° di un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo e di altro del Touring Club italiano;

  3. 3° di due membri, uno ingegnere e' l'altro medico, designati dal Consiglio provinciale di sanita';

  4. 4° di un rappresentante del commercio, di un rappresentante degli alberghi e pensioni e di un rappresentante degli industriali locali, scelti dal prefetto fra una terna di nomi rispettivamente designati dalle tre Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute per gli appartenenti alle accennate categorie ed aventi competenza territoriale sul Comune, sede della stazione di cura, soggiorno o turismo;

  5. 5° di un rappresentante del podesta'.

3. Qualora la stazione comprenda piu' Comuni, i componenti indicati al n. 5 sono nominati per ciascun Comune.

4. Quando i Comuni appartengano a Provincie diverse il presidente del Comitato e' nominato dal Ministro per l'interno. Allo stesso Ministro, udito rispettivamente il Consiglio superiore della sanita' pubblica, la Confederazione nazionale del commercio e la Confederazione generale dell'industria, e' deferita la nomina dei componenti di cui ai numeri 3 e 4.

5. I membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

6. Assiste il Comitato un segretario, da esso nominato.

Art. 9

1. I bene e i diritti che l'azienda della staziono di cura, di soggiorno o di turismo acquista con mezzi propri appartengono all'Ente medesimo. Cessando questo, tutte le attivita' e passivita' sono devolute al Comune in cui ha sede la stazione.

2. Qualora la stazione comprenda piu' Comuni, gli immobili sono devoluti a favore del Comune nel cui territorio sono posti; i diritti e gli altri beni mobiliari e le passivita' sono ripartiti fra i Comuni interessati, con deliberazione dell'ultima Amministrazione dell'azienda. La deliberazione e' sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, la quale decide ogni controversia, udite le Amministrazioni interessate.

3. Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa i Comuni interessati possono reclamare soltanto al Ministro per l'interno, che decide sentito il Consiglio centrale.

Art. 11

1. Compete al Comitato locale di provvedere agli affari e alle opere intese allo assetto, al miglioramento ed allo sviluppo delle stazioni di cura, di soggiorno o di turismo entro l'ambito del territorio di esso e nei limiti di attribuzione stabiliti dal presente decreto e da stabilirsi dal regolamento per la esecuzione del medesimo.

Capo III. Della finanza e contabilità.

Art. 12

1. Per provvedere ai bisogni della azienda, ove questa manchi di altri mezzi, i Comuni debbono, su richiesta del Comitato e secondo le proposte di questo, applicare l'imposta di cura e il contributo speciale di cura.

2. Qualora l'Amministrazione comunale non provveda entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta del Comitato, su richiesta di questo si sostituisce la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 13

1. La imposta di cura e' applicata con le norme che regolano l'imposta di soggiorno, con facolta' nei Comuni di disciplinarne il funzionamento secondo la legge 11 dicembre 1910, n. 863, modificata con R. decreto 6 maggio 1920, n. 769, ovvero secondo il R. decreto 19 novembre 1921, n. 1724, modificato col R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1388.

2. Nell'un caso e nell'altro resta fermo l'obbligo sancito dall'art. 7, n. 5, della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, del versamento del quarto della imposta di cura all'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternita' e dell'infanzia.

3. Con Regio decreto, promosso dal Ministero dell'interno, di concerto con quello delle finanze, i Comuni nei quali l'imposta di cura sia applicata secondo la legge 11 dicembre 1910, n. 863, modificata con R. decreto-legge 6 maggio 1920, n. 769, possono, per fronteggiare spese di carattere inderogabile, attinenti all'incremento e sviluppo delle stazioni di cura, soggiorno o turismo, essere autorizzati ad imporla, con le modalita' di cui al R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724, modificato con R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1388, anche a carico di coloro che vi dimorino meno di cinque giorni.

Art. 14

1. Il contributo speciale di cura e' dovuto da tutti coloro i quali per l'esercizio di commerci, industrie, professioni e uffici, traggono vantaggi economici particolari dalla esistenza della stazione di cura, di soggiorno o di turismo.

2. Il contributo e' corrisposto con addizionale, non superiore al 0.50 per cento del reddito colpito dalla imposta sulle industrie, professioni ed arti, di categoria B e C e della tassa di patente, stabilite dal R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538.

3. Ove le due imposte predette non siano istituite nel Comune, il contributo e' applicato nella misura non superiore al 0.50 per cento del reddito netto, anche se inferiore a L. 2000.

Art. 15

1. In caso di insufficienza dei proventi dell'imposta di soggiorno e del contributo speciale di cura, i comitati e, nel caso previsto all'art. 10, le Amministrazioni comunali possono essere autorizzate dal prefetto, su conforme parere dell'Intendenza di finanza, ad applicare e riscuotere speciali contribuzioni da coloro che, nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo, si giovane degli svaghi e dei trattenimenti in esse organizzati.

2. Le norme per l'applicazione e la riscossione di tali entrate saranno stabilite col regolamento di cui all'art. 25.

Art. 16

1. Per opere straordinarie e per la estinzione di passivita' onerose i Comitati possono, udite le rispettive Amministrazioni comunali, contrarre mutui, garentendone il pagamento con ipoteche o con delegazioni sul provento della imposta di cura e del contributo speciale di cura.

Art. 17

1. I Comitati debbono presentare bilanci e rendiconti della propria gestione.

2. I bilanci sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

3. I bilanci e i rendiconti dei Comitati, prima della approvazione dell'autorita' competente, sono comunicati all'Amministrazione comunale, la quale puo' presentare i propri rilievi e reclami entro quindici giorni dalla comunicazione.

4. Sui bilanci e sui rendiconti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo deve essere sentito il parere dell'Ente provinciale per il turismo.

Capo IV. Della vigilanza e della tutela.

Art. 18

1. Salvo i casi nei quali sia diversamente disposto, le aziende, di cui al presente decreto, sono sottoposte alla vigilanza ed alla tutela secondo le norme stabilite per le aziende municipalizzate.

Art. 19

1. I Comitati possono essere sciolti con provvedimento del Prefetto, per gravi motivi di ordine pubblico e per irregolarita' persistenti nell'amministrazione dell'azienda.

2. Qualora il Comune sia amministrato dal Podesta', questi assume la gestione straordinaria dell'azienda; in caso di verso, il Commissario straordinario e' nominato dal Prefetto. Alla nuova formazione dei Comitati deve procedersi entro il termine di mesi tre, prorogabile fino a mesi sei sentito il parere del presidente dell'Ente provinciale per il turismo.

3. I provvedimenti del Prefetto sono impugnabili solo con ricorso al Ministro per l'interno, che decide udito il Consiglio di Stato.

Art. 20

1. E' obbligatorio per i Comuni dichiarati stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, qualunque ne sia la popolazione, attuare un piano regolatore e di ampliamento ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

2. I Comitati coadiuveranno le Amministrazioni comunali e contribuiranno alle spese per gli studi e per i progetti occorrenti.

3. I Comuni ed i Comitati possono, per le espropriazioni per opere igieniche e di miglioramento, interessanti le stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, valersi delle disposizioni della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento di Napoli.

Titolo II

Capo I. Disposizioni finali.

Art. 22

1. Sono abrogate tutte le disposizioni sull'ordinamento amministrativo delle stazioni di cura e di soggiorno vigenti nelle Provincie annesse ed ogni altra disposizione sulla tassa di soggiorno nei Comuni di cura e di soggiorno.

2. E' riservata tuttavia al Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, la facolta' di consentire l'ulteriore applicazione nei Comuni dei territori annessi, dichiarati stazioni di cura dagli ordinamenti precedentemente in vigore, delle tasse di cura e di musica e del contributo di cura, secondo le speciali disposizioni gia' ivi vigenti, quando cio' risulti indispensabile per fronteggiare inderogabili esigenze delle stazioni stesse, salvo l'obbligo di versamento del quarto del provento della tassa di cura e di soggiorno al Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia.

3. Nulla e' innovato al R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724, al R. decreto-legge 23 ottobre 1922, n. 1388, al Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2538, e al R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 2, in quanto concerne la tassa di soggiorno dei Comuni non dichiarati stazioni di cura e soggiorno ai termini del presente decreto.

4. Nulla e' del pari innovato all'art. 7 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, in quanto attiene all'obbligo del versamento del quarto del provento della tassa a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia.

Art. 23

1. Ai comuni di Montecatini Terme, Salsomaggiore, Postumia, Recoaro e Santa Cesaria, dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali, sono applicabili soltanto gli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 e 21 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.7910

2. Il Comitato di amministrazione di cui all'art. 8 e', per i cennati Comuni, costituito dal podesta', o da un suo delegato, da un rappresentante del Regio demanio, nominato dal Ministro per le finanze, e da un terzo membro designato, nel proprio seno, dagli speciali Comitati o Commissioni di vigilanza o di amministrazione, istituiti per la gestione delle singole aziende demaniali patrimoniali.

3. Per le aziende autonome cosi' costituite la vigilanza e la tutela di cui agli articoli 17, 18 e 19 del R. decreto legge 15 aprile 1926, n. 765, sono esercitate dal Ministero dell'interno.

4. Con decreto Reale, promosso dal Ministero dell'interno di concerto con quello delle finanze, le disposizioni del presente articolo potranno essere estese a quei Comuni nei quali sorgessero nuove organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali, attinenti a stazioni di cura, soggiorno e turismo.

Art. 24

1. Il Governo del Re e' autorizzato a stabilire la data, che potra' essere anche diversa da quella che sara' fissata in esecuzione dell'art. 15 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, nella quale verranno a cessare nei Comuni dichiarati stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, le Amministrazioni ordinarie e straordinarie per far luogo all'inizio delle funzioni del Podesta' e delle Consulte municipali.

Art. 25

1. Il Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, e' autorizzato ad emanare il regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

2. Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge: il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 aprile 1926.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Federzoni - Volpi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 maggio 1926,
Atti del Governo, registro 248, foglio 59. - Coop.