Sez. 3, Sentenza n. 6304 del 29/04/1997 Ud. (dep. 02/07/1997) Rv. 208693 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Scarichi - Cessione azienda - Nuova autorizzazione - Necessità - Esclusione - Ragione.
ACQUE
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, nel caso di cessione di azienda, il nuovo titolare non deve presentare ulteriore domanda di autorizzazione allo scarico, perché l'autorizzazione è concessa all'insediamento produttivo in sè e non al titolare dello stesso: la "ratio" evidente che ispira la disciplina dell'autorizzazione agli scarichi ha riguardo alle loro caratteristiche oggettive e non all'identità soggettiva di chi effettua lo scarico.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 9 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 10 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 15 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)