Sez. 5, Sentenza n. 4924 del 02/03/2007 (Rv. 595980 - 01)
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - RAPPORTO DI CONCESSIONE - MODIFICAZIONI - OGGETTIVE | Regione Sicilia - Commercio sulle aree pubbliche - Canone di "posteggio" - Determinazione con delibera del Comune - Rispetto degl'indirizzi della Regione - Necessità - Inosservanza - Disapplicazione - Ammissibilità.
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - RAPPORTO DI CONCESSIONE - MODIFICAZIONI - OGGETTIVE
In tema di commercio sulle aree pubbliche, l'art. 8, comma sedicesimo, della legge reg. della Sicilia 1° marzo 1995, n. 18, rinviando alla normativa nazionale l'individuazione delle modalità per la determinazione della tassa di posteggio, rende applicabile l'art. 3, comma dodicesimo, del d.lgs. 28 marzo 1991, n. 112, il quale, prevedendo che i canoni per la concessione del posteggio sono deliberati dal consiglio comunale in conformità agli indirizzi delle regioni, comporta la disapplicabilità della delibera con cui il Comune abbia elevato l'importo della predetta tassa oltre i limiti fissati con decreto dell'assessore regionale competente.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 01/03/1995 num. 18 art. 8, Decreto Legisl. 28/03/1991 num. 112 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)