Sez. 3, Sentenza n. 1600 del 07/10/1981 Ud. (dep. 17/02/1982) Rv. 152312 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413, ART. 2 LETT. C) - COSTRUZIONE EDILIZIA SENZA LICENZA - APPLICABILITÀ DELL'AMNISTIA - LIMITI.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413, ART. 2 LETT. C) - COSTRUZIONE EDILIZIA SENZA LICENZA - APPLICABILITÀ DELL'AMNISTIA - LIMITI.*
Ai fini dell'applicabilità della disposizione di cui all'art. 2 lett. C) n. 1 d.P.R. 4 agosto 1978 n. 413 deve ritenersi violazione che comporti una limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati, la costruzione abusiva di un edificio, le cui proporzioni siano contenute in modesta misura, in base al criterio di massima che una volumetria di metri cubi cinquecento-seicento sia da ricomprendere nel concetto di limitata entità. (Conf mass n 143787).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 lett. B CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 2 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)