Sez. 1, Sentenza n. 19130 del 06/09/2006 (Rv. 593638 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Appalto disciplinato dal d.P.R. n. 1063 del 1962 - Previsione contrattuale del pagamento del saldo a data svincolata da quella del collaudo - Nullità per violazione dell'art. 4 legge n. 741 del 1981 - Sussistenza.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche cui sia applicabile l'art. 36 del capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962, che collega la scadenza del pagamento della rata di saldo alla data del collaudo, è nulla la clausola contrattuale che svincoli il predetto pagamento dal collaudo e lo subordini alla disponibilità della relativa provvista da parte del committente, atteso che essa comporta la sostituzione del termine certo stabilito dalla disciplina di legge con un termine "incertus quando" e contrasta con la norma imperativa di cui all'art. 4 della legge n. 741 del 1981, con cui il legislatore ha inteso far decorrere gli interessi dalla semplice scadenza del termine previsto per il pagamento.
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 4, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)