Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (quinta sezione) del 26 novembre 1985, causa 42/85
Epigrafe
Sentenza della Corte (quinta sezione)
26 novembre 1985
Nella causa 42/85,
Cockerill-Sambre SA, con sede in Seraing (Belgio), rappresentata dagli avv.ti M. Waelbroeck e A. Vandencasteele, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. E. Arendt, 34, rue Philippe-II,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. E. Lasnet, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. G. Kremlis, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto, nella presente fase del procedimento, la ricevibilità del ricorso della Cockerill-Sambre SA diretto all'annullamento della decisione individuale della Commissione, n. C(84) 1958/1, del 19 dicembre 1984, con cui è stata inflitta un'ammenda alla ricorrente,
LA CORTE (quinta sezione),
composta dai signori U. Everling, presidente di sezione, R. Joliet, O. Due, Y. Galmot e C. Kakouris, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: D. Louterman, amministratore
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 ottobre 1985,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 14 febbraio 1985, l'impresa siderurgica Cockerill-Sambre SA, con sede in Seraing (Belgio), ha proposto, a norma dell'art. 36 del trattato CECA, un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 19 dicembre 1984, n. C(84) 1958/1, con cui le è stata inflitta un'ammenda di 620570 ECU per superamento, nel primo e nel secondo trimestre del 1983, delle quote di produzione fissate ai sensi della decisione generale della Commissione 30 giugno 1982, n. 1696 (GU L 191, pag. 1). In subordine, la ricorrente chiede alla Corte di ridurre l'entità dell'ammenda.
punto 2
La decisione impugnata era inviata alla sede sociale della ricorrente, con lettera raccomandata in data 8 gennaio 1985, la cui ricevuta di ritorno era firmata il 9 gennàio successivo. L'impresa trasmetteva poi il documento all'amministrazione centrale in Bruxelles, dove era registrato I'11 gennaio 1985.
punto 3
Con domanda incidentale, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità per scadenza del termine. Essa assume che, secondo il combinato disposto dell'art. 39 dello statuto della Corte (CECA) e degli artt. 36 e 33 del trattato CECA nonché dell'art. 81 del regolamento di procedura della Corte e dell'art. 1 del suo allegato II, il ricorso avrebbe dovuto esser proposto entro un mese e due giorni a partire dal giorno successivo a quello in cui la ricorrente aveva avuto comunicazione della decisione. Dato che la ricorrente ha ricevuto detta comunicazione il 9 gennaio 1985, l'istanza avrebbe dovuto esser depositata entro il 12 febbraio 1985.
punto 4
La ricorrente nega che la comunicazione della decisione alla sua sede sociale in Seraing abbia fatto decorrere il termine d'impugnazione. Essa pone in rilievo in proposito che, già con lettera circolare 29 maggio 1984, essa aveva informato, fra l'altro, la Commissione della propria decisione di trasferire a Bruxelles la presidenza, la direzione generale nonché talune altre direzioni dell'impresa. Inoltre, dato che la Commissione non si era adeguata a questo cambiamento, la ricorrente le avrebbe espressamente chiesto, con due lettere 21 dicembre 1984, d'inviare « tutta la corrispondenza » all'amministrazione centrale di Bruxelles « onde evitare ch'essa vada perduta o subisca ritardi presso la sede sociale di Seraing e ciò all'attenzione del destinatario finale o di G. Paulus, Quotas Groupe, che la farà proseguire ». Orbene, senza aver avvertito la ricorrente del fatto che si rfiutava di accogliere la sua domanda, l'8 gennaio 1985, la Commissione avrebbe inviato la decisione alla sede di Seraing, la quale avrebbe ritrasmesso il documento con la massima diligenza alla sede amministrativa della ricorrente in Bruxelles.
punto 5
La ricorrente ammette che, in mancanza di indicazioni in senso contrario, la Commissione può effettuare la comunicazione di una decisione del genere alla sede sociale dell'impresa. Tuttavia, dato che il luogo in cui deve farsi la comunicazione non è precisato dal trattato, né dalle norme di esecuzione, nulla osterebbe a che un'impresa chieda alla Commissione di comunicarle le decisioni da essa adottate nei suoi confronti all'indirizzo che le consentirà di agire nel termine più breve. Di conseguenza, nel caso in cui la Commissione non tenga conto di una siffatta domanda da parte di un'impresa, la comunicazione della decisione della Commissione non sarebbe rituale e il termine d'impugnazione decorrerebbe solo dal momento in cui l'impresa ha effettivamente avuto conoscenza della decisione. Nel presente caso, la ricorrente avrebbe avuto conoscenza della decisione solo l'11 gennaio 1985, di guisa che il ricorso sarebbe stato proposto entro il termine.
punto 6
In subordine, la ricorrente sostiene che la Commissione non può nel caso in esame sollevare un'eccezione d'irricevibilità dato che, a causa della sua negligenza, la ricorrente ha potuto effettivamente avere conoscenza della decisione impugnata solo I'11 gennaio 1985. In ogni modo, vi sarebbero nella presente causa un certo numero di circostanze fortuite che dovrebbero valere a favore della ricorrente.
punto 7
La Commissione ribatte che la comunicazione di una decisione come quella di cui è causa dev'essere effettuata presso la sede sociale dell'impresa, onde evitare ogni equivoco. In subordine, la Commissione deduce che né la lettera circolare del 29 maggio 1984, né le lettere del 21 dicembre 1984 consentono di concludere chiaramente che la Commissione fosse tenuta a comunicare la decisione che infligge un'ammenda alla ricorrente al nuovo indirizzo.
punto 8
È assodato che, a norma delle disposizioni sopra indicate dalla Commissione, il termine d'impugnazione era di un mese e due giorni a partire dal giorno successivo a quello in cui la ricorrente aveva ricevuto comunicazione della decisione. E del pari assodato che l'invio per raccomandata con ricevuta di ritorno costituisce un modo di comunicazione del tutto idoneo in quanto consente di determinare il dies a quo del termine, come la Corte ha espressamente deciso nella sentenza 30 maggio 1984 (Ferriera Vittoria Sri/Commissione, 224/83, Race. 1984, pag. 2349).
punto 9
Le sole questioni che devono ancora esser risolte dalla Corte sono se la Commissione potesse validamente comunicare la decisione alla sede sociale di Seraing e, in caso affermativo, se la ricorrente abbia provato l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore ai sensi dell'art. 39 dello statuto della Corte (CECA).
punto 10
Come la Corte ha affermato nella sentenza 12 luglio 1984 (Ferriera Valsabbia/Commissione, 209/83, Race. 1984, pag. 3089), la rigida applicazione delle norme comunitarie riguardanti i termini processuali risponde all'esigenza della certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia. È del pari giurisprudenza costante che l'esistenza di una valida comunicazione non è affatto subordinata all'effettiva presa di conoscenza da parte della persona che, secondo le norme interne dell'impresa destinataria, è competente in proposito, e che una decisione è debitamente comunicata dal momento che viene trasmessa al destinatario e questo è messo in grado di prenderne conoscenza.
punto 11
Secondo le norme del diritto delle società degli Stati membri, che sono state coordinate a norma delle direttive comunitarie, la sede sociale di una società è il solo luogo che debba essere obbligatoriamente indicato nei documenti ufficiali della società ed iscritto nei pubblici registri. Quindi, la comunicazione di un atto alla sede sociale risponde in ogni caso al criterio della certezza del diritto e mette, inoltre, la società in grado di prendere conoscenza dell'atto comunicato. Ne consegue che le società non hanno alcun diritto di esigere dalla Commissione la comunicazione in un luogo diverso dalla sede sociale, o ad una persona determinata.
punto 12
Ne consegue che la decisione impugnata è stata ritualmente e validamente comunicata alla ricorrente il 9 gennaio 1985. Né la circostanza che la Commissione non abbia risposto alle lettere della ricorrente con cui si chiedeva la comunicazione all'amministrazione centrale, né a maggior ragione i problemi di trasmissione nell'ambito della società costituiscono un caso fortuito o di forza maggiore ai sensi dell'art. 39 dello statuto della Corte (CECA). Il ricorso è quindi suto proposto fuori termine e va perciò dichiarato irricevibile.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 13
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (quinta sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
Firme
Everling
Joliét
Due
Galmot
Kakouris
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 26 novembre 1985.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della quinta sezione
U. Everling