Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri
Testo in vigore al
Art. 20 Comportamento in servizio
1. Il personale e' tenuto al diligente e sollecito adempimento delle mansioni previste dalle presenti norme, tutelando l'interesse dell'amministrazione. Il personale deve usare modi corretti nei confronti del pubblico ed ispirarsi al principio della assidua e responsabile collaborazione. Esso e' tenuto al segreto professionale ed al segreto sulle informazioni che possono essere venute a sua conoscenza per visione di materiale statistico attinente ai singoli ricoverati.
2. Il dipendente al quale dal proprio superiore venga impartito un ordine che egli ritenga illegittimo deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.
3. Se l'ordine e' rinnovato per iscritto il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione, salvo quanto si tratti di atto vietato dalla legge.
4. Il dipendente e' tenuto a far rilevare al proprio superiore
eventuali inconvenienti del servizio, avanzando proposte per una migliore organizzazione.
5. Il dipendente ha l'obbligo di curare e custodire il materiale affidatogli e non puo' esimersi dall'essere sottoposto a controlli medici periodici ed alle vaccinazioni stabilite dalla direzione sanitaria.
Art. 21 Doveri professionali
1. Il personale ha il dovere di prestare la sua opera nell'ente conformemente ai principi di etica professionale, di umana solidarieta' verso i malati e di reciproco rispetto delle competenze inerenti a ciascuna divisione o servizio.
Art. 22 Obbligo dei servizi sanitari complementari
1. Quando l'organico dell'ente ospedaliero non prevede posti per i servizi sanitari complementari, i medici con funzioni di diagnosi e cura hanno l'obbligo di prestare l'assistenza ambulatoriale nonche', all'occorrenza, i consulti richiesti da altri reparti o servizi e, limitatamente agli aiuti ed assistenti, i turni di guardia, di pronto soccorso e di accettazione.
2. Analogo obbligo compete ai farmacisti per il servizio di guardia farmaceutica.
3. Il servizio di guardia deve essere svolto nell'ambito del normale orario di servizio settimanale. Le altre prestazioni, se operate
fuori dell'orario di servizio, danno diritto a compensi straordinari.
4. Quando l'ente ospedaliero abbia contratto convenzioni per
assicurare nell'ambito dei suoi compiti istituzionali servizi specialistici ed ambulatoriali in altri enti o per altri enti, i servizi in questione saranno espletati dai medici con funzioni di diagnosi e cura che accettino le condizioni retributive della convenzione.
Art. 23 Obbligo del lavoro straordinario
1. Quando particolari esigenze di servizio lo richiedano il dipendente e' obbligato a prestare la sua opera in ore non comprese nell'orario normale, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge relative alla tutela fisica del lavoratore, con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario nella misura stabilita con le deliberazioni di cui all'art. 33.
Art. 24 Obbligo dell'orario di servizio
1. Il dipendente deve osservare l'orario di servizio.
2. La durata settimanale del servizio, per tutto il personale, e' stabilita in quaranta ore da ripartirsi in turni giornalieri che ordinariamente non devono oltrepassare le 8 ore continuative.
3. Per il personale sanitario medico il rapporto di impiego puo' essere a tempo pieno o a tempo definito.
A) Tempo pieno. Il singolo medico, a domanda, viene ammesso, con delibera del consiglio di amministrazione, al rapporto di lavoro a tempo pieno. L'opzione per il servizio a tempo pieno comporta:
1) rinuncia alla attivita' libero-professionale extra-ospedaliera, compresi i contratti per l'assistenza generica o specialistica con le istituzioni assistenziali, previdenziali ed assicurative;
2) totale disponibilita' per i servizi dell'ente contemplati dall'art. 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
B) Tempo definito. Il rapporto di lavoro a tempo definito comporta la facolta' del libero esercizio professionale, anche fuori dell'ospedale, purche' non in contrasto con le norme di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1964, n. 336, e di cui all'art. 43, lettera d), della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e nel rispetto dell'orario di servizio.
4. Detto orario, eguale per tutto il personale sanitario medico senza distinzione di qualifica, e' stabilito dalle singole amministrazioni con la stessa deliberazione con la quale e' determinato il trattamento economico per il personale medico a tempo definito in conformita' degli accordi sindacali nazionali di cui all'ultimo comma dello art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
5. In ogni caso il tempo definito non puo' essere inferiore alle trenta ore settimanali e superiore alle trentasei ore settimanali.
Art. 25 Assenze brevi - Giustificazione dei ritardi e delle assenze
1. Il personale che abbia necessita' di assentarsi dal servizio per qualche ora o per l'intera giornata deve ottenere il permesso dal superiore diretto che ne informa la direzione sanitaria e quella amministrativa.
2. Quando l'assenza o il ritardo sia determinato da circostanze impreviste o da malattia, il personale deve darne tempestiva comunicazione, con qualsiasi mezzo al proprio diretto superiore.
3. Quando l'assenza sia dovuta a malattia, il dipendente deve inviare, non oltre il terzo giorno, certificato medico, che deve essere tempestivamente rinnovato nel caso che egli non sia in grado, alla sua scadenza, di riassumere servizio.
4. Il direttore sanitario o il direttore amministrativo, secondo la rispettiva competenza, puo' far verificare in qualsiasi momento a mezzo di medico fiscale l'entita' dell'infermita' e la sua presumibile durata.
5. I periodi di assenza giustificata per malattia sono calcolati, ai fini economici, come congedo straordinario sino alla concorrenza di sessanta giorni annui; l'eventuale eccedenza, come aspettativa per infermita'.
Art. 26 Incompatibilita'
1. Il dipendente non puo' esercitare il commercio o l'industria, ne' assumere altri impieghi o incarichi alle dipendenze di altri enti o privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, tranne che in societa' cooperative per dipendenti di enti locali.
2. Il dipendente interessato e' in ogni caso tenuto a comunicare al presidente le occupazioni estranee al servizio ospedaliero.
Art. 27 Provvedimenti per casi di incompatibilita'
1. Il dipendente che contravvenga alle limitazioni poste dal precedente articolo viene diffidato dal presidente a cessare dalla situazione di incompatibilita'. Decorsi trenta giorni dalla diffida senza che la incompatibilita' sia cessata, il dipendente decade dall'impiego con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente.
Capo II. Diritti
Art. 28 Diritto alla stabilita' e all'esercizio delle funzioni
1. Il dipendente ha diritto alla permanenza in servizio sirio al raggiungimento dei limiti stabiliti dal presente decreto, salve le circostanze previste come motivi di cessazione del rapporto.
2. Il dipendente ha diritto ad esercitare le funzioni inerenti alla sua qualifica. Qualora un posto di ruolo cui corrisponda una pluralita' di funzioni venga scisso, con deliberazione del consiglio di amministrazione, in piu' posti, il titolare del preesistente posto di ruolo ha diritto di opzione fra i due o piu' posti di nuova istituzione.
3. Il dipendente ha diritto ad essere qualificato, tanto nei rapporti di servizio che nelle pubblicazioni ufficiali, col titolo conferitogli nell'atto di nomina o di ultima promozione.
4. Il dipendente puo' essere trasferito, per motivate esigenze di servizio, a qualunque altra funzione purche' corrispondente alla qualifica che riveste e al ruolo cui appartiene, sentito il consiglio sanitario centrale o il consiglio dei sanitari per il personale sanitario e la commissione consultiva di cui all'art. 56 per le restanti categorie.
5. Il trasferimento puo' altresi' essere disposto a domanda dell'interessato.
6. Per motivi di salute il dipendente, compatibilmente con il suo stato, fisico, ha diritto di essere impiegato temporaneamente in altro incarico corrispondente al suo grado e alla sua carriera.
Art. 29 Garanzia per la responsabilita' civile
1. Le amministrazioni ospedaliere debbono garantire l'ente e il personale dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilita' civile, dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio relativamente alla loro attivita' di servizio ospedaliero, senza diritto di rivalsa, salvo in casi di colpa grave o di dolo.
Art. 30 Garanzie per infortuni
1. Le amministrazioni ospedaliere sono tenute ad assicurare adeguatamente a loro spese il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie riportati in servizio e per causa di servizio, ivi compresi i casi di invalidita' permanente o di morte, con relative reversibilita', a norma delle vigenti disposizioni legislative in materia.
2. Per i dipendenti che facciano uso di apparecchiature radiologiche, si fa riferimento alle leggi speciali vigenti in materia.
Art. 31 Trattamento assistenziale e previdenziale
1. I dipendenti dell'ente, di ruolo e non di ruolo, sono iscritti, ai fini del trattamento di quiescenza, alle rispettive casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e, ai fini dell'assistenza propria e dei familiari e del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti locali.
Art. 32 Medicina preventiva e sociale
1. Tutti i dipendenti ospedalieri sono sottoposti, di regola ogni cinque anni, a speciali accertamenti ed esami clinici strumentali e di laboratorio per finalita' di medicina sociale e preventiva.
2. I dipendenti addetti a quei particolari servizi che comportino maggiori rischi e pericoli per la propria salute sono sottoposti ai predetti esami almeno ogni due anni.
3. I risultati diagnostici individuali sono comunicati riservatamente dalla direzione sanitaria a ciascun dipendente.
4. I dati generali ricavati dai predetti accertamenti sono sottoposti allo studio dei competenti uffici per una lotta efficace alle cause delle malattie professionali e per la ricerca di nuovi ed appropriati mezzi di tutela sanitaria del personale.
Art. 33 Trattamento economico
1. Il trattamento economico, compreso quello per il servizio a tempo pieno del personale medico con funzioni di diagnosi e cura, e gli istituti normativi di carattere economico, sono stabiliti, previ accordi nazionali fra i sindacati e le associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri, dalle singole amministrazioni con deliberazioni soggette ai controlli di legge.
Art. 34 Valutazione di servizi prestati
1. Nel passaggio da un ospedale ad un altro, il servizio di ruolo precedentemente prestato dal personale ospedaliero deve essere valutato per intero ai fini degli aumenti periodici di stipendio, nonche' ai fini del trattamento di quiescenza.
2. Gli accordi nazionali di cui all'ultimo comma dello art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, disciplinano il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato dal personale ospedaliero, ai fini
degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza.
3. In caso di godimento di maggior stipendio nella qualifica di
provenienza e' attribuito un assegno personale utile a pensione pari alla differenza fra lo stipendio gia' goduto ed il nuovo.
Art. 35 Riposo settimanale
1. Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi.
2. Qualora, per l'esigenza dell'amministrazione, il dipendente debba prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito dall'amministrazione, sentito lo interessato.
3. L'amministrazione puo' disporre che siano eseguiti turni di servizio anche nei giorni festivi diversi dalla domenica, salvo il diritto del dipendente ai compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura prevista per i giorni festivi.
Art. 36 Congedo ordinario
1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario da usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, in un solo periodo o in non piu' di due periodi, che non eccedano nel complesso la durata di trenta giorni lavorativi.
2. Qualora, per eccezionali esigenze di servizio, il dipendente non possa godere del congedo durante l'anno solare, ha diritto di fruirne entro il primo semestre dell'anno successivo.
3. Ove non sia maturato un anno di effettivo servizio nell'anno solare, il congedo viene concesso in proporzione al numero dei mesi di servizio gia' compiuti.
4. Il godimento del congedo entro l'anno puo' essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio.
5. Il periodo di congedo e' aumentato di giorni 15 per il personale comunque sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti.
Art. 37 Congedo straordinario
1. Al personale spettano di diritto congedi straordinari retribuiti nei seguenti casi:
1) per richiamo alle armi, o per altre esigenze di pubblica necessita' di carattere temporaneo, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi, superato il quale il dipendente e' posto in aspettativa;
2) per matrimonio, limitatamente a giorni 15;
3) per gravidanza e puerperio, dalla fine del sesto mese a due mesi dopo il parto. L'amministrazione ha facolta' di concedere, a richiesta dell'interessata ulteriori periodi per gravidanza e puerperio, che non danno diritto ad alcun trattamento economico, a meno che non ricorrano motivi di malattia che concretino l'ipotesi di aspettativa per motivi di salute. Per quanto non previsto valgono le norme sulla tutela delle lavoratrici madri;
4) per esami attinenti alla carriera e per esami attinenti al perfezionamento professionale, limitatamente al tempo necessario per sostenere le prove stesse;
5) qualora trattasi di mutilato od invalido di guerra o per servizio, che debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidita', limitatamente ad un periodo massimo di 30 giorni;
6) per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive;
7) per infermita' temporaneamente invalidante, per partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento e di specializzazione;
8) per gravi motivi.
2. L'amministrazione, previo accertamento della fondatezza della richiesta, autorizza congedi straordinari, non eccedenti, cumulativamente nell'anno solare, la durata di mesi due.
3. Il personale che, a qualunque titolo, ha usufruito di un congedo straordinario, conserva il diritto al congedo ordinario.
4. Il congedo straordinario e' considerato utile come periodo di servizio a tutti gli effetti.
Art. 38 Trattamento economico durante il congedo straordinario
1. Durante il primo mese di congedo straordinario spettano al dipendente tutti gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazione di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.
2. All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto nonche' l'eventuale eccedenza per carichi di famiglia dovuti dall'amministrazione militare.
3. La dipendente che si trova in congedo straordinario per gravidanza e puerperio ha diritto, limitatamente al periodo compreso tra la fine del sesto mese di gravidanza e il secondo mese dopo il parto, al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale di lavoro straordinario.
Art. 39 Aspettativa
1. Il personale puo' essere collocato in aspettativa per servizio militare, per motivi di famiglia, per infermita', per motivi di studio, per elezione a cariche pubbliche non compatibili con l'espletamento delle funzioni ospedaliere e per trasferimento ad altro ente ospedaliero a seguito di concorso, limitatamente al periodo di prova.
2. Il collocamento in aspettativa e' disposto su domanda del dipendente. Puo' essere disposto di ufficio per servizio militare o per infermita'; in tale caso il dipendente puo' richiedere di usufruire dei congedi straordinari prima di essere collocato in aspettativa.
3. Non puo' in alcun caso disporsi del posto del dipendente collocato in aspettativa.
4. Per il cumulo di aspettative si applicano le norme vigenti per i dipendenti dello Stato.
Art. 40 Aspettativa per servizio militare
1. Il personale chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' collocato in aspettativa per servizio militare senza assegni.
2. Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace e' collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete al richiamato lo stipendio piu' favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.
3. Il tempo trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.