Sez. 1, Sentenza n. 11737 del 18/05/2006 (Rv. 591811 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Termine quadrimestrale di durata del processo per equa riparazione ex art. 3, comma sesto, della legge n. 89 del 2001 - Carattere perentorio - Esclusione - Ordinatorio - Sussistenza - Inosservanza di detto termine - Automatica violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Sussistenza - Esclusione - Superamento del predetto termine, anche per effetto di inerzia dell'istante - Effetti - Verifica della eventuale irragionevolezza della durata del processo - Necessità.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Il termine di quattro mesi dal deposito del ricorso, previsto dall'art. 3, comma sesto, della legge n. 89 del 2001 per la pronuncia del decreto sulla domanda di equa riparazione per la irragionevole durata del processo, deve considerarsi, in assenza di una espressa affermazione di perentorietà, ordinatorio, in base alla disposizione generale dell'art. 152, secondo comma, cod. proc. civ. Pertanto, dalla inosservanza di detto termine non discende automaticamente la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo. Tuttavia, il decorso di un più lungo lasso di tempo, anche se in parte ascrivibile alla inerzia dell'istante, rende necessaria la verifica del tempo in concreto occorso e della eventuale irragionevolezza della complessiva durata del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 com. 2, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)