Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 641 Ricorso per revisione
1. Il pubblico ministero e il privato, il cui ricorso e' stato dichiarato inammissibile o rigettato, possono ricorrere per revisione.
2. Sono applicabili le disposizioni del secondo capoverso dell'articolo precedente.
3. La competenza a decidere anche per il merito spetta a un consigliere delegato dal primo presidente della corte di cassazione, che provvede con decreto motivato, sentito il pubblico ministero.
4. Contro tale decreto non e' ammesso reclamo.7
Art. 642 Effetti dei ricorsi e sanzioni disciplinari
1. Le decisioni pronunciate sui ricorsi menzionati nei due articoli precedenti sono trasmesse al pubblico ministero che ne cura l'esecuzione.
2. Il ricorso proposto dall'interessato contro il decreto del giudice di sorveglianza ovvero contro il decreto del consigliere delegato dal primo presidente della corte d'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento, a meno che il pubblico ministero vi consenta. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.
3. Se il ricorso del privato e' manifestamente ingiustificato, il consigliere delegato della corte d'appello o della corte di cassazione puo' applicare al ricorrente una punizione disciplinare a norma del regolamento, se si tratta di misura di sicurezza detentiva, e negli altri casi puo' condannarlo con decreto al pagamento di una somma da lire trecento a mille, a favore della Cassa delle ammende.
Questi provvedimenti non sono soggetti a ricorso.
Art. 643 Termini per ricorrere contro provvedimenti concernenti misure di sicurezza
1. Nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 640 si applicano per quanto riguarda il termine per proporre il ricorso e la decorrenza di esso le disposizioni dell'articolo 199.
2. In ogni altro caso in cui la legge consente il ricorso contro un provvedimento concernente una misura di sicurezza, il termine per proporlo e' per il pubblico ministero di tre giorni, e decorre dal giorno della comunicazione. Il medesimo termine con la stessa decorrenza vale per il privato quando questi e' reperibile; altrimenti il termine decorre dal giorno della dichiarazione di irreperibilita' fatta a' termini dell'articolo 645.
Art. 644 Casi nei quali non e' dato ricorso
1. Non e' ammesso ricorso contro il decreto con il quale il giudice di sorveglianza:
1° ordina, a' termini dell'articolo 226 del codice penale, che il minore degli anni ventuno, precedentemente ricoverato in un riformatorio giudiziario perche' delinquente abituale o professionale o per tendenza, sia assegnato a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
2° stabilisce il modo di esecuzione della misura di sicurezza, a' termini del capoverso dell'articolo 218 del codice penale;
3° limita o modifica le prescrizioni relative alla liberta' vigilata a' termini dell'articolo 228 del codice penale.
Art. 645 Comunicazioni di atti o provvedimenti
1. Quando occorre comunicare all'interessato alcuno degli atti o provvedimenti indicati in questo titolo, la comunicazione e' eseguita per mezzo dell'Autorita' preposta allo stabilimento in cui l'interessato e' detenuto o internato, ovvero per mezzo di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza. L'avvenuta consegna e' provata mediante dichiarazione scritta di chi l'ha eseguita. Se l'ufficiale od agente non trova l'interessato, fa rapporto al giudice indicando le ricerche eseguite. Il giudice, se non ritiene di dover ordinare nuove ricerche, dichiara l'irreperibilita' dell'interessato.
2. In tal caso la mancanza della comunicazione non impedisce l'emissione dei provvedimenti del giudice e non ne sospende l'esecuzione.66
Art. 646 Revoca delle misure di sicurezza
1. Il decreto col quale il giudice di sorveglianza o il consigliere delegato dal primo presidente della corte d'appello dispone la revoca di una misura di sicurezza non puo' essere eseguito prima che sia trascorso il termine stabilito per il ricorso del pubblico ministero.
Art. 647 Riesame dello stato di pericolosita'
1. Quando si deve procedere al riesame delle condizioni di una persona socialmente pericolosa ovvero quando vi e' ragione di ritenere che sia cessato il pericolo da essa derivante nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 208 del codice penale, il giudice di sorveglianza, compiuti gli accertamenti del caso, da' gli opportuni provvedimenti.
2. Contro i decreti pronunciati a norma di questo articolo puo' ricorrere il pubblico ministero. Si osservano le disposizioni degli articoli 640, 641, 642 e 643.7
Capo II. Dell'esecuzione di alcune misure di sicurezza in particolare
Art. 648 Liberta' vigilata
1. Il provvedimento che sottopone una persona alla liberta' vigilata e' trasmesso a cura del cancelliere del giudice che l'ha emesso al giudice di sorveglianza, il quale puo' richiedere copia degli atti processuali che gli occorrono.
2. Nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 232 del codice penale, il giudice di sorveglianza designa le persone o l'istituto a cui deve essere affidato il minore o l'infermo di mente.
3. Il giudice di sorveglianza, in base agli atti del procedimento e alle informazioni che reputi di assumere anche per mezzo dell'Autorita', di pubblica sicurezza, stabilisce le prescrizioni alle quali deve essere sottoposto il vigilato a norma dell'articolo 228 del codice penale.
Art. 649 Comunicazione delle prescrizioni e carta precettiva per il vigilato
1. Copia delle prescrizioni del giudice di sorveglianza e' comunicata all'Autorita' di pubblica sicurezza e agli istituti o alle persone incaricati della vigilanza.
2. Le prescrizioni sono trascritte in una carta precettiva che e' consegnata all'interessato, facendogli obbligo di conservarla e di presentarla ad ogni richiesta dell'Autorita'. Della consegna e dell'obbligo fatto all'interessato si compila processo verbale.
3. La vigilanza deve essere esercitata in ogni caso in modo da non rendere malagevole alla persona sottoposta alla liberta' vigilata di attendere al lavoro con la necessaria tranquillita'. Per l'osservanza di questa disposizione l'interessato puo' far reclamo al giudice di sorveglianza.
Art. 650 Provvedimenti speciali per la liberta' vigilata di minorenni o di infermi di mente
1. Nei casi indicati nell'articolo 232 del codice penale, il giudice di sorveglianza, nel prescrivere con decreto che il condannato o prosciolto da sottoporsi a liberta' vigilata sia affidato ad un congiunto o ad un'altra persona o ad un istituto di assistenza sociale, impone alla persona o all'ente che ha assunto l'obbligo di vigilanza di provvedere, se si tratta di minore, anche all'educazione morale di lui.
2. In ogni caso puo' prescrivere, con lo stesso decreto o successivamente, obblighi particolari inerenti sia alla custodia sia al trattamento anche educativo della persona da vigilare.
3. Dell'atto di affidamento si compila processo verbale, in cui la persona o il rappresentante dell'ente dichiara di assoggettarsi agli obblighi imposti col decreto.
4. Nel caso di trasgressione agli obblighi di vigilanza e di educazione o agli obblighi particolari imposti col decreto, la persona o l'ente puo' essere condannato al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma da lire duecento a mille.
Art. 651 Provvedimenti in caso di irreperibilita' del vigilato
1. Qualora per l'irreperibilita' dell'interessato, dichiarata nei modi indicati nell'art. 645), non sia stato possibile consegnargli la carta precettiva preveduta dal primo capoverso dell'art. 649, il giudice di sorveglianza comunica gli atti al pubblico ministero per le sue richieste in ordine ai provvedimenti indicati nell'art. 231 del codice penale.
2. L'autorita' di pubblica sicurezza nel caso predetto puo' in ogni tempo procedere all'arresto della persona in stato di liberta' vigilata, che deve essere messa a disposizione del giudice di sorveglianza al piu' tardi nelle quarantotto ore successive all'arresto.
3. L'arresto e' mantenuto fino al provvedimento del giudice di sorveglianza, ma non oltre trenta giorni.
Art. 652 Divieto al vigilato di abbandonare la residenza o dimora senza autorizzazione
1. Il vigilato non puo' senza l'autorizzazione del giudice di sorveglianza trasferire la propria residenza o dimora in un Comune diverso da quello che gli e' stato assegnato.
2. Quando la vigilanza e' stata affidata all'Autorita' di pubblica sicurezza, egli non puo' abbandonare l'abitazione scelta senza l'autorizzazione dell'Autorita' medesima.
3. Il trasferimento o l'abbandono non autorizzato costituisce trasgressione agli obblighi della liberta' vigilata.
Art. 653 Procedimento relativo al divieto di soggiorno
1. Il provvedimento che vieta il soggiorno in determinati luoghi a' termini dell'articolo 233 del codice penale e' subito comunicato, a cura del pubblico ministero presso il giudice che l'ha emesso, alle Autorita' di pubblica sicurezza dei Comuni o delle Provincie in cui e' inibito il soggiorno.
2. Le Autorita' predette fanno rapporto al pubblico ministero, dal quale hanno ricevuto la comunicazione, di ogni trasgressione al divieto. Le stesse Autorita' procedono all'arresto del trasgressore e lo conducono nel luogo in cui risiede il giudice competente per deliberare sulla trasgressione. L'arresto e' mantenuto fino a quando il giudice abbia provveduto.
3. Il pubblico ministero, in base al predetto rapporto o ad altre informazioni, richiede, se occorre, il provvedimento relativo all'aggiunta della liberta' vigilata. L'Autorita' di pubblica sicurezza da' esecuzione al provvedimento del giudice di sorveglianza, curando che il trasgressore raggiunga senza ritardo la residenza da lui scelta fuori dei Comuni o delle Provincie in cui e' inibito il soggiorno.
Art. 654 Procedimento relativo alla cauzione di buona condotta
1. Quando la cauzione di buona condotta puo' essere ordinata dopo la sentenza di condanna o di proscioglimento, provvede con decreto il giudice di sorveglianza.
2. Appartiene allo stesso giudice di provvedere sulle controversie a cui puo' dar luogo l'esecuzione della detta misura di sicurezza, anche se disposta con la sentenza.
3. Si osservano, in quanto siano applicabili, le norme stabilite negli articoli 282 e seguenti.
Art. 655 Procedimento relativo alla confisca
1. Quando non si e' provveduto con la sentenza di condanna o di proscioglimento alla confisca, nei casi indicati nell'articolo 240 del codice penale provvede il giudice dell'esecuzione con le forme degli incidenti, osservata la disposizione del primo capoverso dell'articolo 624.
Libro quinto. Dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Titolo primo. Disposizione generale
Art. 656 Prevalenza delle convenzioni e degli usi internazionali
1. Per quanto concerne le rogatorie, le estradizioni, gli effetti di condanne pronunciate all'estero ed altri rapporti con le Autorita' di altri Stati, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali. Se si tratta di materia non regolata da tali convenzioni ed usi, si applicano le disposizioni che seguono.
Titolo secondo. Delle rogatorie
Art. 657 Trasmissione di rogatorie ad Autorita' straniere
1. Le rogatorie delle Autorita' giudiziarie italiane alle Autorita' estere per citazione od esame di testimoni, e, in genere, per atti d'istruzione o per esecuzione di provvedimenti d'istruzione, sono trasmesse per via diplomatica. Nei casi urgenti, l'Autorita' giudiziaria puo' trasmetterle direttamente ai Regi agenti diplomatici o consolari all'estero, avvertendone per via gerarchica il Ministero della giustizia.
Art. 658 Esecutorieta' delle rogatorie provenienti dall'estero
1. Le rogatorie delle Autorita' giudiziarie straniere sono rese esecutive nel territorio dello Stato, salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente, dalla sezione istruttoria della corte d'appello che ha giurisdizione nel luogo in cui deve procedersi agli atti domandati, quando questi non sono contrari a disposizioni di legge o ai principi generali dell'ordinamento giuridico del Regno. La sezione istruttoria provvede su requisitoria del procuratore generale con ordinanza.
2. Nell'ordinare l'esecuzione, la sezione istruttoria delega all'uopo uno dei suoi componenti ovvero il giudice istruttore o il pretore del luogo in cui gli atti devono compiersi, anche se alcuno di questi deve essere eseguito fuori del distretto della corte,
3. I testimoni, se l'Autorita' giudiziaria straniera ne ha fatto richiesta, sono esaminati previo giuramento.
4. In ogni caso per il compimento degli atti richiesti si osservano le norme stabilite in questo codice.
Art. 659 Citazione di testimoni a richiesta di Autorita' straniere
1. La citazione di testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato richiesta da un'Autorita' giudiziaria estera e' trasmessa al procuratore del Re del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione con le forme stabilite nell'articolo 175.
Art. 660 Attivita' del pubblico ministero per le rogatorie
1. L'esecuzione delle rogatorie e' promossa in ogni caso dal pubblico ministero.
Titolo terzo. Dell'estradizione
Art. 661 Poteri del Ministro della giustizia
1. Appartiene al Ministro della giustizia offrire o concedere l'estradizione di un imputato o condannato al l'estero nei casi non vietati dall'articolo 13 del codice penale e stabilire l'ordine di precedenza nel concorso di piu' domande di estradizione.
2. L'offerta e la concessione dell'estradizione sono sempre sottoposte alla condizione che l'estradato non venga giudicato per fatto diverso anteriore all'estradizione, ne' assoggettato a pena diversa da quella inflitta con la condanna per cui venne offerta o conceduta l'estradizione. Il Ministro puo' inoltre subordinare l'offerta o la concessione ad altre condizioni che ritenga opportune.