Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento
Testo in vigore al
Capo 2. Regime di pagamento di base e regime di pagamento unico per superficie
Sezione 1. Modalità di applicazione del regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, sezioni 1, 2, 3 e 5 del regolamento (UE) n. 1307/2013
§ 1. Prima assegnazione di diritti all’aiuto
Art. 14 Casi di successione, cambiamenti della forma giuridica o della denominazionee fusioni o scissioni
1.
Se l’agricoltore ha ricevuto l’azienda o parte dell’azienda per successione effettiva o anticipata, ha diritto di esigere, a proprio nome, il numero e il valore dei diritti all’aiuto da assegnare per l’azienda ricevuta, o per la parte di tale azienda, alle stesse condizioni previste per l’agricoltore che gestiva l’azienda in origine.
In caso di successione anticipata revocabile, i diritti all’aiuto sono assegnati soltanto al successore designato come tale alla data di cui all’articolo 24, paragrafo 1, o all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
2.
Un cambiamento della denominazione non ha alcun impatto sul numero e sul valore dei diritti all’aiuto da assegnare.
Un cambiamento della forma giuridica non ha alcun impatto sul numero e sul valore dei diritti all’aiuto da assegnare se l’agricoltore che esercitava il controllo dell’azienda originaria in termini di gestione, utili e rischi finanziari gestisce anche la nuova azienda.
3.
Una fusione o una scissione non hanno alcun impatto sul numero e sul valore dei diritti all’aiuto da assegnare.
In caso di scissione, qualora uno Stato membro applichi l’articolo 24, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il numero di diritti all’aiuto da assegnare a ciascuna azienda risultante dalla scissione è stabilito moltiplicando il numero di ettari ammissibili di cui dispone la nuova azienda in questione per la riduzione media del numero di diritti cui l’azienda originaria sarebbe stato soggetta in conformità dell’articolo 24, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Ai fini del presente paragrafo si applicano le seguenti definizioni:
a) «fusione», la fusione di due o più agricoltori distinti, secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, in un nuovo agricoltore secondo la stessa definizione, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dagli agricoltori che gestivano le aziende originarie o da uno di loro;
b) «scissione», la scissione di un agricoltore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 in:
i) almeno due nuovi agricoltori distinti secondo la definizione dello stesso articolo, di cui almeno uno rimane controllato, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, da almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l’azienda originaria; oppure
ii) l’agricoltore iniziale e almeno un nuovo agricoltore distinto secondo la definizione dello stesso articolo.
Art. 15 Determinazione degli ettari ammissibili ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, e dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013
1. Per stabilire il numero di diritti all’aiuto da assegnare a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, e dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 laddove non siano stati ravvisati eventi di forza maggiore o circostanze eccezionali, sono presi in considerazione solo gli ettari ammissibili che sono determinati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 23, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.
2. Se un ettaro ammissibile di cui al paragrafo 1 è oggetto di una domanda di assegnazione di diritti all’aiuto da parte di due o più richiedenti, la decisione su chi sarà assegnatario del diritto all’aiuto si basa sul criterio di chi detiene il potere decisionale in merito alle attività agricole esercitate su tale ettaro e di chi assume i benefici e i rischi finanziari connessi a tali attività.
Art. 16 Limitazione a norma dell’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013
1. Qualsiasi riduzione a norma dell’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 non deve superare l’85 % del numero di diritti all’aiuto corrispondenti agli ettari ammissibili costituiti da prato permanente situato in zone con condizioni climatiche difficili.
2. Ai fini dell’applicazione del coefficiente di riduzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono, sulla base dei vincoli naturali di cui all’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, distinguere tra categorie di zone con condizioni climatiche difficili, al fine di applicare a tali categorie diversi coefficienti di riduzione.
Art. 17 Determinazione del valore dei diritti all’aiuto a norma degli articoli 26 e 40 del regolamento (UE) n. 1307/2013
1.
Ai fini della determinazione dei pertinenti pagamenti diretti o del valore dei diritti all’aiuto relativi all’anno 2014 di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1307/2013, si tiene conto soltanto dei pagamenti o del valore dei diritti all’aiuto degli agricoltori aventi diritto all’assegnazione di pagamenti diretti, a norma dell’articolo 9 e dell’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1307/2013, nel 2015.
Ai fini della determinazione dei pertinenti pagamenti diretti relativi all’anno che precede l’attuazione del regime di pagamento di base di cui all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, si tiene conto soltanto dei pagamenti agli agricoltori aventi diritto all’assegnazione di pagamenti diretti a norma dell’articolo 9 dello stesso regolamento nel primo anno di attuazione del regime di pagamento di base.
2.
Ai fini dell’articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, si applicano le seguenti norme:
a) il riferimento alle misure di sostegno specifico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 73/2009 non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di prendere in considerazione solo una o più misure attuate nell’ambito di tali misure di sostegno specifico;
b) il sostegno concesso a un agricoltore per l’anno civile 2014 nel quadro di uno o più regimi di sostegno di cui all’articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è calcolato senza tenere conto delle riduzioni o delle esclusioni di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009;
c) gli Stati membri possono, secondo criteri oggettivi e non discriminatori, decidere in merito al livello di sostegno di cui tener conto per uno o più regimi di cui all’articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 applicati dallo Stato membro interessato.
Nell’applicazione del presente paragrafo, gli Stati membri non devono compromettere il carattere disaccoppiato del sostegno concesso a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), e degli articoli 126, 127 e 129 del regolamento (CE) n. 73/2009.
3. Ai fini dell’articolo 26, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il sostegno concesso per l’anno civile 2014 a norma degli articoli 72 bis e 125 bis del regolamento (CE) n. 73/2009 è calcolato senza tenere conto delle riduzioni o esclusioni di cui al titolo II, capitolo 4, di tale regolamento.
4. Il riferimento contenuto nell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 ai diritti all’aiuto detenuti da un agricoltore comprende anche i diritti all’aiuto che sono ceduti in affitto dall’agricoltore a un altro agricoltore alla data di presentazione della sua domanda per il 2014.
Art. 18 Fissazione definitiva del valore e del numero dei diritti all’aiuto
Se le informazioni agli agricoltori di cui all’articolo 25, paragrafo 10, o all’articolo 40, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 si basano su dati provvisori, il valore e il numero definitivi dei diritti all’aiuto sono stabiliti e comunicati loro dopo che sono stati effettuati tutti i controlli necessari a norma dell’articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e in ogni caso entro il 1o aprile dell’anno successivo al primo anno di applicazione del regime di pagamento di base da parte dello Stato membro interessato.
Art. 19 Determinazione del valore dei diritti all’aiuto in situazioni di difficoltà
1. Se uno o più pagamenti diretti di cui all’articolo 26 o all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 relativi, rispettivamente, al 2014 o all’anno precedente l’attuazione del regime di pagamento di base sono inferiori agli importi corrispondenti nell’anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali, il valore unitario iniziale è stabilito sulla base degli importi ricevuti dall’agricoltore nell’anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali.
2. Gli Stati membri possono decidere di limitare l’applicazione del paragrafo 1 ai casi in cui i pagamenti diretti relativi, rispettivamente, al 2014 o all’anno precedente l’attuazione del regime di pagamento di base sono inferiori a una determinata percentuale degli importi corrispondenti nell’anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali. Tale percentuale non può essere inferiore all’85 %.
Art. 20 Clausola dei contratti privati di vendita
1.
Gli Stati membri possono decidere che, in caso di vendita di una azienda o parte di essa, gli agricoltori possono, mediante contratto firmato prima dell’ultimo giorno utile per la domanda di assegnazione di diritti all’aiuto fissato dalla Commissione sulla base dell’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, trasferire insieme all’azienda o a parte di essa i corrispondenti diritti all’aiuto da assegnare. In tal caso i diritti all’aiuto sono assegnati al venditore e direttamente trasferiti all’acquirente, che beneficerà, se del caso, dei pagamenti che il venditore ha ricevuto per il 2014 o del valore dei diritti che questi ha posseduto nel 2014 in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1307/2013 come riferimento per stabilire il valore unitario iniziale di tali diritti all’aiuto.
Tale trasferimento richiede che il venditore si conformi alle disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che l’acquirente si conformi alle disposizioni dell’articolo 9 del medesimo regolamento.
Tale vendita non è considerata un trasferimento senza terra ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis agli Stati membri che applicano il titolo III, capo 1, sezione 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Art. 21 Clausola dei contratti privati di affitto
1.
Gli Stati membri possono decidere che, in caso di affitto di una azienda o parte di essa, gli agricoltori possono, mediante contratto firmato prima del termine di cui all’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, dare in affitto insieme all’azienda o a parte di essa i corrispondenti diritti all’aiuto da assegnare. In tal caso i diritti all’aiuto sono assegnati al locatore e direttamente affittati al locatario, che beneficerà, se del caso, dei pagamenti che il locatore ha ricevuto per il 2014 o del valore dei diritti che questi ha posseduto nel 2014 in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1307/2013 come riferimento per stabilire il valore unitario iniziale di tali diritti all’aiuto.
Tale trasferimento richiede che il locatore si conformi alle disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che il locatario si conformi alle disposizioni dell’articolo 9 di tale regolamento e che il contratto di affitto scada dopo il termine ultimo di presentazione della domanda nell’ambito del regime di pagamento di base.
Tale affitto non è considerato un trasferimento senza terra ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis agli Stati membri che applicano il titolo III, capo 1, sezione 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Art. 22 Beneficiari ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013
Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), punto i), primo trattino, del regolamento (UE) n. 1307/2013, per «patate da consumo» e «patate da seme» si intendono le patate del codice NC 0701 diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate.
§ 2. Attivazione e trasferimento dei diritti all’aiuto
Art. 23 Calcolo del valore dei diritti all’aiuto
1. L’importo dei diritti all’aiuto è calcolato in un primo tempo con una precisione di tre decimali e successivamente arrotondato per eccesso o per difetto al secondo decimale più prossimo. Se il risultato del calcolo è un importo in cui il terzo decimale è 5, l'importo è arrotondato per eccesso al secondo decimale.
2. Se l’agricoltore trasferisce una frazione del diritto, il valore di tale frazione è calcolato proporzionalmente per ognuno dei rimanenti anni pertinenti di cui agli articoli 25 o 40 del regolamento (UE) n. 1307/2013.
3. Gli Stati membri possono modificare i diritti all’aiuto unendo le frazioni di diritti appartenenti a un agricoltore. Il valore dei diritti così uniti è determinato per ognuno dei rimanenti anni pertinenti di cui agli articoli 25 o 40 del regolamento (UE) n. 1307/2013 sommando il valore delle frazioni.
Art. 24 Requisiti per l’attivazione dei diritti all’aiuto
1.
I diritti all’aiuto possono essere dichiarati, ai fini del pagamento, soltanto una volta all’anno dall’agricoltore che li detiene (in proprietà o in affitto) entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione della domanda unica.
Tuttavia, se si avvale della possibilità di modificare la domanda unica in conformità alle norme stabilite dalla Commissione sulla base dell’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, l’agricoltore può dichiarare, ai fini del pagamento, anche i diritti all’aiuto che detiene (in proprietà o in affitto) alla data della comunicazione delle modifiche all’autorità competente, purché gli stessi diritti all’aiuto non siano dichiarati, ai fini del pagamento, da un altro agricoltore con riferimento allo stesso anno.
Se l’agricoltore acquisisce diritti all’aiuto mediante trasferimento da un altro agricoltore che abbia già dichiarato gli stessi diritti ai fini del pagamento, la dichiarazione aggiuntiva di tali diritti all’aiuto da parte del cessionario è ammessa solo se il cedente ha già informato del trasferimento l’autorità competente in conformità alle norme stabilite dalla Commissione sulla base dell’articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e ritira tali diritti dalla propria domanda unica entro i termini per la modifica della domanda unica fissati dalla Commissione sulla base dell’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. Se un agricoltore dichiara un numero di diritti all'aiuto superiore al totale della superficie ammissibile dichiarata a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il diritto all'aiuto o la frazione di diritto all'aiuto che superano parzialmente tale superficie ammissibile si considerano pienamente attivati ai fini dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. Tuttavia, l'aiuto è calcolato sulla base della corrispondente frazione di ettaro ammissibile.
Art. 25 Trasferimento di diritti all’aiuto
1. I diritti all’aiuto possono essere trasferiti in qualsiasi momento dell’anno.
2. Se uno Stato membro si avvale della facoltà di cui all’articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, esso definisce le regioni menzionate in tale disposizione nel primo anno di applicazione dell’articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al più tardi un mese prima della data fissata dallo Stato membro a norma dell’articolo 33, paragrafo 1, di tale regolamento.
§ 3. Riserve nazionali o regionali
Art. 26 Riversamento alla riserva nazionale o regionale a causa della trattenuta sul trasferimento di diritti all’aiuto
Se uno Stato membro si avvale della facoltà di cui all’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, esso può decidere, in base a criteri oggettivi e in modo da garantire parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, di riversare alla riserva nazionale o regionale fino al 30 % dei valori unitari annuali di ciascun diritto all’aiuto trasferito senza gli ettari ammissibili corrispondenti, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, o l’importo equivalente espresso in numero di diritti all’aiuto.
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono prevedere di riversare fino al 50 % del valore unitario annuale di ciascun diritto all’aiuto o l’importo equivalente espresso in numero di diritti all’aiuto di cui al primo comma nei primi tre anni di applicazione del regime di pagamento di base.
Art. 27 Applicazione della clausola del guadagno insperato
Ai fini dell’articolo 28 e dell’articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l’aumento del valore dei diritti all’aiuto menzionato in tali disposizioni è determinato confrontando il valore dei diritti all’aiuto dell’agricoltore derivante, rispettivamente, dall’applicazione dell’articolo 25, paragrafo 4, e dell’articolo 26 o dell’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dopo la vendita o l’affitto di cui rispettivamente all’articolo 28 o all’articolo 40, paragrafo 5, del suddetto regolamento, con il valore dei diritti all’aiuto che l’agricoltore avrebbe ottenuto senza la vendita o l’affitto.
Art. 28 Fissazione dei diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale a norma dell’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013
1. Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, se un giovane agricoltore, o un agricoltore che inizia a esercitare l’attività agricola, presenta domanda di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale mentre non detiene alcun diritto all’aiuto (in proprietà o in affitto), riceve un numero di diritti all’aiuto pari al numero di ettari ammissibili che detiene (in proprietà o in affitto) l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di assegnazione o di aumento del valore dei diritti all’aiuto fissato dalla Commissione sulla base dell’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2.
Se un giovane agricoltore, o un agricoltore che inizia a esercitare l’attività agricola, presenta domanda di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale mentre detiene già diritti all’aiuto (in proprietà o in affitto), riceve un numero di diritti all’aiuto pari al numero di ettari ammissibili che detiene (in proprietà o in affitto) l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 per i quali non detiene alcun diritto all’aiuto (in proprietà o in affitto).
Se il valore dei diritti all’aiuto che l’agricoltore detiene già (in proprietà o in affitto) è inferiore al valore medio nazionale o regionale di cui all’articolo 30, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i valori unitari annuali di questi diritti possono essere aumentati fino al valore della media nazionale o regionale di cui all’articolo 30, paragrafo 10, del suddetto regolamento.
Tuttavia, negli Stati membri che applicano l’aumento di cui all’articolo 30, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1307/2013 ai fini dell’articolo 30, paragrafo 7, del medesimo regolamento, l’aumento di cui al secondo comma del presente paragrafo è obbligatorio. Il livello di tale aumento dovrebbe corrispondere al livello di aumento massimo applicato ai fini dell’articolo 30, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
3.
Negli Stati membri che applicano l’articolo 24, paragrafo 6 o 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le limitazioni concernenti l’assegnazione di diritti all’aiuto previste in tali disposizioni possono essere applicate, mutatis mutandis, per l’assegnazione dei diritti all’aiuto a norma dell’articolo 30, paragrafo 6, dello stesso egolamento.r
Tuttavia gli Stati membri possono decidere che, se l’applicazione di una o più limitazioni di cui al primo comma restringe il numero totale di diritti all’aiuto che l’agricoltore detiene già e riassegnati a partire dalla riserva ad un livello inferiore a una percentuale fissa dei suoi ettari ammissibili nell’anno in cui è chiesta l’assegnazione di diritti all’aiuto a partire dalla riserva, a tale agricoltore è assegnato un numero supplementare di diritti all’aiuto corrispondente a una quota del numero totale dei suoi ettari ammissibili dichiarati nella sua domanda per tale anno conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento 1306/2013.
La percentuale fissa di cui al secondo comma del presente articolo è calcolata secondo il metodo di cui all’articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento.
La quota del numero totale di ettari ammissibili dell’agricoltore di cui al secondo comma del presente paragrafo è calcolata come la metà della differenza in punti percentuali tra la percentuale fissa di cui al terzo comma del presente paragrafo e la quota di diritti all’aiuto detenuti dall’agricoltore in relazione ai suoi ettari ammissibili dichiarati conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nella sua domanda per l’anno di cui al secondo comma del presente paragrafo. Ai fini del presente comma, per «diritti all’aiuto detenuti dall’agricoltore» si intendono i diritti all’aiuto già detenuti dall’agricoltore e riassegnati a partire dalla riserva.
Per il calcolo del numero di ettari ammissibili di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di non includere qualsiasi superficie occupata da colture permanenti, prati permanenti situati in zone con condizioni climatiche difficili di cui all’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 o superfici riconosciute come prato permanente a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento.
Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1307/2013 di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale possono basare il metodo di calcolo di cui al secondo comma del presente paragrafo sul numero totale assegnato/dichiarato nel 2015 nella regione in questione.
Al fine di determinare la soglia di cui al secondo comma, i terreni acquistati o presi in affitto dall’agricoltore dopo il 19 ottobre 2011 non sono presi in considerazione.
4. Ai fini del presente articolo, sono considerati agricoltori che iniziano a esercitare l’attività agricola soltanto quelli che hanno iniziato la loro attività agricola nell’anno civile 2013 o in qualsiasi anno successivo e che presentano domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l’anno civile nel quale hanno iniziato a esercitare l’attività agricola.
Art. 29 Fissazione dei diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale a norma dell’articolo 30, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013
1. Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, qualora siano assegnati nuovi diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 10, del suddetto regolamento, questi sono assegnati secondo le condizioni stabilite nel presente articolo e conformemente ai criteri oggettivi stabiliti dallo Stato membro interessato.
2. Se un agricoltore che non detiene alcun diritto all’aiuto (in proprietà o in affitto) ha diritto, conformemente all’articolo 30, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, di ricevere diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale e presenta domanda a tal fine, riceve un numero di diritti all’aiuto pari al massimo al numero di ettari ammissibili che detiene (in proprietà o in affitto) l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di cui all’articolo 28, paragrafo 1.
3.
Se un agricoltore che detiene diritti all’aiuto (in proprietà o in affitto) ha diritto, conformemente all’articolo 30, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, di ricevere diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale e presenta domanda a tal fine, riceve un numero di diritti all’aiuto pari al massimo al numero di ettari ammissibili che detiene (in proprietà o in affitto) l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di cui all’articolo 28, paragrafo 1, per i quali non detiene alcun diritto all’aiuto (in proprietà o in affitto).
Se il valore dei diritti all’aiuto che l’agricoltore detiene già (in proprietà o in affitto) è inferiore al valore medio nazionale o regionale di cui all’articolo 30, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i valori unitari annuali di questi diritti possono essere aumentati fino al valore della media nazionale o regionale di cui all’articolo 30, paragrafo 10, del suddetto regolamento.
4. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri non definiscono criteri connessi alla produzione o ad altri dati settoriali per un periodo successivo alla data fissata dagli Stati membri conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 per l’anno di domanda 2013.
Art. 30 Altre norme relative alla fissazione dei diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale
1. Nell’aumentare i valori unitari annuali dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 30, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri aumentano il valore unitario dei diritti all’aiuto che l’agricoltore già detiene (in proprietà o in affitto) alla data di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti a partire dalla riserva nazionale o regionale secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri non definiscono criteri connessi alla produzione o ad altri dati settoriali per un periodo successivo alla data fissata dagli Stati membri conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 per l’anno di domanda 2013.
Art. 31 Situazioni di difficoltà
1. Se un agricoltore, per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, non ha potuto presentare una domanda di assegnazione di diritti all’aiuto conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, o all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e presenta domanda di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale, gli vengono assegnati diritti all’aiuto conformemente all’articolo 30, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento. Gli Stati membri stabiliscono i valori unitari annuali dei diritti all’aiuto da assegnare in conformità, rispettivamente, all’articolo 25 o all’articolo 40 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e alle decisioni adottate dallo Stato membro per quanto riguarda le opzioni previste in detti articoli.
2.
Gli Stati membri possono decidere che, se l’applicazione di una o più limitazioni nell’assegnazione dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 24, paragrafi da 3 a 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 restringe il numero dei diritti all’aiuto assegnati a un agricoltore a un livello inferiore a una percentuale fissa dei suoi ettari ammissibili, e se l’agricoltore presenta domanda di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale, si ritiene che tale agricoltore si trovi in una situazione di «svantaggio specifico» ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 7, lettera b), di detto regolamento. In tal caso, all’agricoltore in questione è assegnato un numero di diritti all’aiuto conformemente all’articolo 30, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 corrispondente a una quota del numero totale dei suoi ettari ammissibili dichiarati nella sua domanda per il 2015 conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
La percentuale fissa di cui al primo comma è calcolata dividendo il numero totale di diritti all’aiuto assegnati nello Stato membro nel 2015 previa applicazione delle limitazioni di cui all’articolo 24, paragrafi da 3 a 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati nello Stato membro nel 2015 conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
La quota del numero totale di ettari ammissibili dell’agricoltore di cui al primo comma è calcolata come la metà della differenza in punti percentuali tra la percentuale fissa di cui al primo e al secondo comma e la quota di diritti all’aiuto detenuti dall’agricoltore in relazione ai suoi ettari ammissibili dichiarati nel 2015 conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Per il calcolo del numero di ettari ammissibili di cui al primo, secondo e terzo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di non includere qualsiasi superficie occupata da colture permanenti, prati permanenti situati in zone con condizioni climatiche difficili di cui all’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 o superfici riconosciute come prato permanente a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento.
Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1307/2013 di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale possono basare il metodo di calcolo di cui al secondo comma del presente paragrafo sul numero totale assegnato/dichiarato nel 2015 nella regione in questione.
Al fine di determinare la soglia di cui al primo comma, i terreni acquistati o presi in affitto dall’agricoltore dopo il 19 ottobre 2011 non sono presi in considerazione.
§ 4. Stati membri che applicano l’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013
Art. 32 Attuazione negli Stati membri che applicano l’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013
Salvo disposizione contraria della presente sottosezione, le disposizioni della presente sezione si applicano agli Stati membri che applicano l’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Art. 33 Applicazione dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013
Al fine di stabilire quali diritti all’aiuto scadono conformemente all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è data la precedenza ai diritti all’aiuto aventi il valore più basso.
Se i diritti all’aiuto hanno un valore identico, il numero di diritti all’aiuto di proprietà e il numero di diritti all’aiuto in affitto sono ridotti nella stessa proporzione.
Gli Stati membri possono decidere di applicare il primo e il secondo comma a livello regionale.
Art. 34 Determinazione del valore dei diritti all’aiuto a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per gli Stati membri che applicano l’articolo 21, paragrafo 3, dello stesso regolamento
Per determinare il valore unitario iniziale dei diritti all’aiuto, gli Stati membri che applicano l’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 possono adeguare l’importo dei pagamenti per il 2014 di cui all’articolo 26, paragrafo 5, del suddetto regolamento deducendo, prima dell’applicazione di riduzioni ed esclusioni, l’importo proveniente dai diritti all’aiuto che sono scaduti conformemente all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.