diritto.io

Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970

Testo in vigore al

Capo II. Dotazioni didattiche e spese di funzionamento

Art. 5 Dotazioni didattiche

1. Per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione dei sussidi didattici - compresi quelli audiotelevisivi e le dotazioni librarie - delle attrezzature tecnico-scientifiche e artistiche delle scuole e istituti statali di istruzione elementare, secondaria e artistica, nonche' per l'acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte, in appositi capitoli, le seguenti somme:

  1. 1) per il 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 16.150 milioni per il 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.350 milioni per il 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 22.750 milioni per il 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 26.350 milioni per il 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30.750 milioni
    secondaria e artistica, da organizzarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero stesso, sono iscritte, in apposito capitolo, le seguenti somme:

  2. 2) per il 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 milioni per il 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.100 milioni per il 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.250 milioni per il 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.450 milioni per il 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.750 milioni

Art. 6 Dotazioni per l'educazione fisica e sportiva

1. Per l'attrezzatura, il funzionamento e l'adattamento delle palestre e degli impianti ginnico-sportivi scolastici, nonche' per sussidi e contributi di funzionamento ad organizzazioni sportive scolastiche, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono iscritte, in appositi capitoli, le seguenti somme:

  1. 1) per il 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500 milioni per il 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 milioni per il 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.500 milioni per il 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.500 milioni per il 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500 milioni

Art. 7 Spese di funzionamento degli istituti per minorati sensoriali - Sussidi e contributi

1. Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per il funzionamento degli istituti statali per sordomuti e dell'istituto statale "A. Romagnoli", e per sussidi e contributi agli istituti non statali per ciechi e sordomuti, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

  1. 1) per il 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 140 milioni per il 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 210 milioni per il 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 260 milioni per il 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 320 milioni per il 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 milioni

Art. 8 Funzionamento delle scuole speciali e delle classi differenziali della scuola dell'obbligo

1. Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per il razionale reperimento degli alunni, per l'assistenza igienico-sanitaria e didattica, per l'acquisto delle attrezzature necessarie al funzionamento delle scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale e delle classi differenziali della scuola dell'obbligo, nonche' per l'organizzazione dei corsi di specializzazione per gli insegnanti e per sussidi da corrispondere ai sensi del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

  1. 1) per il 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300 milioni per il 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 milioni per il 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000 milioni per il 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.500 milioni per il 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.500 milioni

Capo III. Doposcuola nella scuola dell'obbligo

Art. 9 Doposcuola nella scuola elementare - Contributi ai Patronati scolastici

1. Per contributi ai Patronati scolastici, ai fini dell'attuazione del doposcuola a favore degli alunni delle scuole elementari statali, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono iscritte le seguenti somme:

  1. 1) per il 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 milioni per il 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.500 milioni per il 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 milioni per il 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 milioni per il 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 milioni

La ripartizione degli stanziamenti tra le singole Province e' disposta annualmente dal Ministro per la pubblica istruzione in base al numero degli alunni frequentanti le scuole elementari statali e alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle Province medesime.

Art. 10 Doposcuola nelle scuole medie

1. Per i fini di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, e' aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

  1. 1) per il 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500 milioni per il 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500 milioni per il 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 milioni per il 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.700 milioni per il 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.800 milioni

La ripartizione delle somme tra le varie Province e' disposta dal Ministro per la pubblica istruzione in base alle condizioni economico-sociali delle Province stesse, tenuto conto delle esigenze manifestatesi e in relazione alla sussistenza delle condizioni necessarie al funzionamento del doposcuola.

Titolo II. Assistenza agli alunni degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria e artistica

Capo I. Patronati scolastici e casse scolastiche

Art. 11 Assistenza agli alunni della scuola dell'obbligo: contributi ai Patronati scolastici

1. Il contributo del Ministero della pubblica istruzione a favore dei Patronati scolastici, di cui all'articolo 33 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'assistenza agli alunni bisognosi frequentanti la scuola dell'obbligo e' aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

  1. 1) per il 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 milioni per il 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.150 milioni per il 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.300 milioni per il 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.450 milioni per il 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.600 milioni

La ripartizione degli stanziamenti e' disposta dal Ministro per la pubblica istruzione fra le singole Province in base alla popolazione nell'eta' dell'obbligo scolastico e in base alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle Province medesime. Il Ministro per la pubblica istruzione, per l'attuazione di particolari attivita' nel campo assistenziale, puo' devolvere a favore dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici contributi straordinari in misura non superiore al 5 per cento dello stanziamento complessivo di ciascun anno.

Art. 12 Contributi alle Casse scolastiche delle scuole medie statali

1. Per contributi alle Casse scolastiche delle scuole medie statali, diretti a favorire interventi assistenziali commisurati a particolari esigenze personali o a bisogni urgenti degli alunni, anche d'ordine sanitario, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

  1. 1) per il 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 800 milioni per il 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 850 milioni per il 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 900 milioni per il 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 950 milioni per il 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 milioni

I contributi corrisposti sui fondi stabiliti dal presente articolo non possono essere utilizzati dalle Casse scolastiche per fini diversi da quelli indicati nel primo comma, ancorche' compresi fra gli scopi istituzionali delle medesime. La ripartizione degli stanziamenti di cui al primo comma tra le singole Province e' disposta annualmente dal Ministro per la pubblica istruzione in base alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle Province medesime e al numero degli alunni frequentanti le scuole medie.

Art. 13 Contributi alle Casse scolastiche delle scuole secondarie superiori e artistiche

1. Per i fini di cui al primo comma del precedente articolo 12 nonche' per favorire le attivita' giovanili di carattere culturale, artistico e ricreativo-educativo, con la libera partecipazione degli alunni, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme per contributi alle Casse scolastiche delle scuole statali d'istruzione secondaria superiore e artistica:

  1. 1) per il 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 250 milioni per il 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300 milioni per il 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 350 milioni per il 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 milioni per il 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 450 milioni

La ripartizione degli stanziamenti di cui al primo comma e' disposta annualmente dal Ministro per la pubblica istruzione con i criteri stabiliti nel precedente articolo 12. Il 30 per cento dello stanziamento complessivo di ciascun anno e' attribuito alle Casse scolastiche degli istituti professionali.

Capo II. Trasporto degli alunni

Art. 14

1. Per il trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo provenienti da localita', frazioni o comuni viciniori ad una sede di scuola statale o di scuola autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, qualora non esista nel luogo di provenienza la corrispondente scuola statale e sussistano obiettive difficolta' di accesso, nonche' per il trasporto gratuito degli alunni degli istituti professionali statali, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

  1. 1) per il 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.400 milioni per il 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.100 milioni per il 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.600 milioni per il 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.200 milioni per il 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.900 milioni Il servizio di trasporto puo' essere affidato ai patronati
    scolastici e relativi consorzi provinciali, ad enti locali territoriali ed amministrazioni pubbliche e, quando si tratti di provvedere al trasporto di alunni degli istituti professionali, ai singoli istituti.

2. Gli assuntori del servizio hanno l'obbligo di provvedere all'assicurazione degli alunni trasportati per i danni che a questi possano derivare nella esecuzione del trasporto.

3. Gli enti locali sono autorizzati ad intervenire con loro contributi al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma.

4. L'erogazione delle somme destinate all'organizzazione del servizio di trasporto gratuito e' disposta, sotto forma di contributi, a favore degli enti, delle amministrazioni e degli istituti indicati nel secondo comma del presente articolo. Su tali fondi e' autorizzata la concessione di sussidi agli alunni a titolo di rimborso, parziale o totale, delle spese di viaggio sostenute quando non possano fruire del trasporto gratuito.

Capo III. Buoni-libro e borse di studio

Art. 15 Buoni-libro per gli alunni della scuola media

1. Per facilitare l'acquisto dei libri di testo agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, sono concessi buonilibro dell'importo unitario annuo di lire 10.000. A tal fine, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

  1. 1) per il 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.950 milioni per il 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.350 milioni per il 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.950 milioni per il 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.650 milioni per il 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.350 milioni

Il servizio di distribuzione dei buoni-libro puo' essere affidato ai Patronati scolastici o alle Casse scolastiche. Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce i criteri e le modalita' per l'assegnazione dei buoni-libro e ripartisce annualmente tra le singole Province gli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo, in base al numero degli alunni frequentanti e alle condizioni economico-sociali delle Province stesse. E' consentita l'assegnazione, nel medesimo anno, di due buoni-libro agli alunni particolarmente bisognosi frequentanti la prima classe di scuola media. Alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari si provvede ai sensi della legge 10 agosto 1964, n. 719.

Art. 16 Buoni-libro per gli alunni delle scuole secondarie superiori o artistiche

1. Per facilitare l'acquisto dei libri di testo agli alunni capaci e meritevoli, di disagiate condizioni economiche, frequentanti istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo. Stato, che non siano beneficiari di borse di studio contemplate dal seguente articolo 17, possono essere concessi buoni-libro dell'importo unitario annuo di lire 15.000. A tal fine, per ciascuno degli anni dal 1966 al. 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

  1. 1) per il 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 milioni per il 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.300 milioni per il 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.800 milioni per il 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.400 milioni per il 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 milioni

2. Il servizio di distribuzione dei buoni-libro puo' essere affidato alle Casse scolastiche.
Per la determinazione delle modalita' e dei criteri per l'assegnazione dei buoni-libro e la ripartizione degli stanziamenti si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 15.
E' consentita l'assegnazione, nel medesimo anno, di due buoni-libro agli alunni particolarmente bisognosi frequentanti il primo anno di corso di uno degli istituti indicati nel primo comma.

Art. 17 Borse di studio agli alunni delle scuole secondarie superiore e artistiche

1. Per il conferimento di borse di studio agli alunni delle scuole secondarie superiori e artistiche statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono iscritte le seguenti somme:

  1. 1) per il 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.500 milioni per il 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.000 milioni per il 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.10.000 milioni per il 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.12.000 milioni per il 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.14.000 milioni

La somma di lire 3.500 milioni prevista per l'anno 1966 e' aggiuntiva allo stanziamento fissato per l'anno medesimo dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 13 iuglio 1965, n. 874. Il conferimento delle borse di studio e' disposto con l'osservanza delle modalita' e dei criteri previsti dall'articolo 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, commi dal terzo al nono.

Art. 18 Posti gratuiti e semi-gratuiti in istituti di educazione

1. Per il conferimento di posti gratuiti e semi-gratuiti in istituti di educazione statali e per l'adeguamento delle rette per i posti gia' conferiti, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

  1. 1) per il 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 130 milioni per il 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 600 milioni per il 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 850 milioni per il 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.100 milioni per il 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.350 milioni

Art. 19 Posti gratuiti e semi-gratuiti in Convitto a favore degli alunni degli istituti professionali statali

1. Per l'assegnazione agli alunni degli istituti professionali statali di posti gratuiti e semi-gratuiti nei Convitti annessi agli istituti stessi o agli istituti tecnici nonche'. in altri istituti statali di educazione, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

  1. 1) per il 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 130 milioni per il 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 650 milioni per il 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 milioni per il 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.400 milioni per il 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.800 milioni

La ripartizione degli stanziamenti tra i singoli istituti professionali e' disposta annualmente dal Ministro per la pubblica istruzione tenuto conto della loro dislocazione, delle condizioni economico-sociali delle zone in cui operano e della opportunita' di secondare l'espansione di determinati settori dell'istruzione professionale. Le condizioni e le modalita' per il conferimento dei posti di cui al primo comma sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Capo IV. Servizi vari

Art. 20 Controllo sanitario

1. Per il controllo sanitario degli alunni delle scuole statali, ad integrazione dei servizi di medicina scolastica, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono Iscritte le seguenti somme:

  1. 1) per il 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 milioni per il 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.150 milioni per il 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.300 milioni per il 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.450 milioni per il 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.600 milioni

2. La ripartizione degli stanziamenti e' disposta dal Ministro per la pubblica istruzione tra i Provveditorati agli studi in relazione alle necessita' da valutarsi di concerto con le autorita' sanitarie provinciali.

Art. 21 Orientamento scolastico

1. Al fine di agevolare le attivita' di orientamento scolastico degli alunni delle scuole secondarie, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

  1. 1) per il 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500 milioni per il 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 550 milioni per il 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 650 milioni per il 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 900 milioni per il 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.250 milioni

Per l'organizzazione dei relativi servizi, il Ministero della pubblica istruzione si avvale dei Provveditorati agli studi, i quali possono, a tal fine, stipulare convenzioni con Enti che perseguono fini pubblici.

Art. 22 Commissioni esaminatrici dei concorsi provinciali per il conferimento di borse di studio

1. Per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici dei concorsi provinciali per il conferimento delle borse di studio di cui al precedente articolo 17, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono iscritte le seguenti somme:

  1. 1) per il 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200 milioni per il 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 250 milioni per il 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300 milioni per il 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 350 milioni per il 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 milioni

Titolo III. Diffusione della cultura

Capo I. Educazione popolare e degli adulti

Art. 23 Corsi di scuola popolare e per l'educazione degli adulti e centri di lettura

1. Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi di scuola popolare e per l'educazione degli adulti, per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei centri di lettura e per l'apprestamento delle loro dotazioni e per l'assistenza agli alunni bisognosi, gli stanziamenti a tali titoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

  1. 1) per il 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.100 milioni per il 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.550 milioni per il 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.050 milioni per il 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.600 milioni per il 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.200 milioni

Capo II. Biblioteche e diffusione della cultura

Art. 24 Personale

1. Per l'adeguamento degli organici del personale delle biblioteche statali e delle soprintendenze bibliografiche, gli stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

  1. 1) per il 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 820 milioni per il 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.200 milioni per il 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.490 milioni per il 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.690 milioni per il 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.900 milioni

Art. 25 Funzionamento e dotazioni delle biblioteche; servizio nazionale di lettura

1. Per l'acquisto ed il rinnovo delle attrezzature e dell'arredamento delle biblioteche statali e delle soprintendenze bibliografiche, per le spese necessarie al loro funzionamento, per l'incremento ed il mantenimento delle biblioteche universitarie statali, per la estensione del servizio nazionale di lettura, compresa quella per ciechi, per assegni e contributi a biblioteche non statali, ad Accademie ed istituti di cultura, gli stanziamenti agli stessi fini iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

  1. 1) per il 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 900 milioni per il 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.400 milioni per il 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.400 milioni per il 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.400 milioni per il 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.400 milioni