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Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012

Testo in vigore al

Art. 69 Funzioni che il contabile può delegare

1.

Ai fini dell'esercizio dei suoi compiti, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni a funzionari subordinati.

L'atto di delega definisce tali funzioni.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti persone autorizzate a disporre dei conti in un'unità locale.

Sezione 4. L'amministratore degli anticipi

Art. 70 Casse di anticipi

1.

Possono essere create casse di anticipi per l'incasso di entrate diverse dalle risorse proprie e per il pagamento di spese di importo limitato definite dagli atti delegati adottati a norma del presente regolamento.

Tuttavia, nel settore degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni d'aiuto umanitario ai sensi dell'articolo 128, si possono utilizzare le casse di anticipi senza limite di importo, rispettando il livello di stanziamenti deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio per la corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso.

2. Le casse di anticipi sono alimentate dal contabile dell'istituzione e sono poste sotto la responsabilità di amministratori degli anticipi designati dal contabile dell'istituzione.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo alle condizioni per le casse di anticipi, compresi gli importi massimi che gli amministratori degli anticipi devono pagare e anche le norme per le azioni esterne, fra cui quelle riguardanti la scelta degli amministratori degli anticipi, la dotazione delle casse di anticipi, i controlli da parte degli ordinatori e dei contabili, e il rispetto delle procedure in materia di appalti. Inoltre, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la creazione delle casse di anticipi e gli amministratori degli anticipi nelle delegazioni dell'Unione.

Capo 4. Responsabilità di agenti finanziari

Sezione 1. Disposizioni generali

Art. 71 Revoca e sospensione delle deleghe conferite ad agenti finanziari

1. L'autorità che li ha nominati può ritirare, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delega o la sottodelega conferita agli ordinatori responsabili.

2. L'autorità che ha nominato il contabile o l'amministratore degli anticipi o entrambi possono sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, il contabile dalle sue funzioni.

3. Il presente articolo fa salve eventuali misure disciplinari adottate rispetto agli attori finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2.

Art. 72 Responsabilità dell'ordinatore in caso di attività illecita, frode o corruzione

1. Il presente capo fa salva l'eventuale responsabilità penale degli agenti finanziari di cui all'articolo 71, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti concernenti la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e la lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell'Unione o degli Stati membri.

2. Fatti salvi gli articoli 73, 74 e 75 del presente regolamento, ogni ordinatore responsabile, contabile o amministratore degli anticipi è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale, conformemente allo statuto dei funzionari. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che possono ledere gli interessi dell'Unione, sono adite le autorità e istanze designate dalla legislazione vigente, in particolare l'OLAF.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la responsabilità degli ordinatori, dei contabili e degli amministratori degli anticipi in caso di attività illecita, frode o corruzione.

Sezione 2. Disposizioni relative agli ordinatori responsabili

Art. 73 Disposizioni relative agli ordinatori

1. L'ordinatore responsabile é tenuto a risarcire il danno alle condizioni previste dallo statuto dei funzionari.

2. L'obbligo di risarcire il danno si applica in particolare se l'ordinatore responsabile, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua:

  1. a) accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza conformarsi al presente regolamento o agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento;

  2. b) trascura di compilare un documento che dia luogo a un credito, trascura o ritarda l'emissione di ordini di riscossione, oppure ritarda l'emissione di un ordine di pagamento, generando in tal modo una responsabilità civile dell'istituzione nei confronti di terzi.

3. Gli ordinatori delegati o sottodelegati che ritengano che una decisione di loro competenza sia inficiata da irregolarità o contravvenga al principio della sana gestione finanziaria, ne informano per iscritto l'autorità delegante. Se l'autorità delegante dà istruzione motivata per iscritto all'ordinatore delegato o sottodelegato di prendere tale decisione, quest'ultimo è esente da responsabilità.

4. In caso di sottodelega all'interno del suo servizio, l'ordinatore delegato resta responsabile dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi interni di gestione e di controllo istituiti e della scelta dell'ordinatore sottodelegato.

5.

In caso di sottodelega ai capi delle delegazioni dell'Unione, l'ordinatore delegato è responsabile della definizione dei sistemi interni di gestione e di controllo attuati, come anche della loro efficienza ed efficacia. I capi delle delegazioni dell'Unione sono responsabili dell'adeguata realizzazione e del funzionamento di tali sistemi, in conformità delle istruzioni impartite dall'ordinatore delegato, nonché della gestione dei fondi e delle operazioni effettuate nel quadro della delegazione dell'Unione di cui sono responsabili. Prima di assumere le proprie funzioni, essi frequentano corsi di formazione specifici sui compiti e sulle responsabilità degli ordinatori e sull'esecuzione del bilancio.

I capi delle delegazioni dell'Unione riferiscono in merito alle loro responsabilità di cui al primo comma del presente paragrafo, conformemente all'articolo 67, paragrafo 3.

Ogni anno, i capi delle delegazioni dell'Unione forniscono all'ordinatore delegato della Commissione la dichiarazione attestante l'affidabilità dei sistemi interni di gestione e di controllo attuati nella loro delegazione, nonché della gestione delle operazioni a loro sottodelegate e dei relativi risultati, in modo da consentire all'ordinatore di effettuare la dichiarazione di affidabilità prevista all'articolo 66, paragrafo 9.

6.

Ogni istituzione crea un'istanza specializzata in irregolarità finanziarie o partecipa a un'istanza comune creata da varie istituzioni. Tali istanze sono indipendenti sul piano funzionale e accertano l'esistenza di un'irregolarità finanziaria e le eventuali conseguenze.

Sulla base del parere di quest'istanza, l'istituzione decide l'avvio di un procedimento volto ad accertare la responsabilità disciplinare o volto ad accertare una responsabilità del risarcimento del danno. Se ha individuato problemi sistemici, l'istanza presenta all'ordinatore e all'ordinatore delegato, a meno che sia la persona in causa, nonché al revisore interno una relazione corredata di raccomandazioni.

7.

Quando i capi delle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, l'istanza specializzata in irregolarità finanziarie creata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo è competente per i casi di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Se ha individuato problemi sistemici, l'istanza presenta una relazione corredata di raccomandazioni all'ordinatore, all'alto rappresentante e all'ordinatore delegato della Commissione, a meno che questi sia la persona in causa, nonché al revisore interno.

Sulla base del parere dell'istanza, la Commissione può chiedere all'alto rappresentante, nella sua veste di autorità con potere di nomina, di avviare un procedimento disciplinare o volto ad accertare una responsabilità patrimoniale nei confronti di ordinatori sottodelegati, se le irregolarità riguardano competenze della Commissione a loro sottodelegate. In casi simili, l'alto rappresentante procederà come più opportuno, conformemente allo statuto dei funzionari, al fine di applicare le decisioni sull'azione disciplinare o sul risarcimento del danno, così come raccomandato dalla Commissione.

Gli Stati membri sostengono pienamente l'Unione nella riscossione di quanto dovuto ai sensi dell'articolo 22 dello statuto dei funzionari, a carico degli agenti temporanei a cui si applica l'articolo 2, lettera e), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate applicabili agli ordinatori delegati, inclusi la conferma delle istruzioni e il ruolo dell'istanza specializzata in irregolarità finanziarie.

Sezione 3. Disposizioni relative ai contabili e agli amministratori degli anticipi

Art. 74 Disposizioni relative ai contabili

1. Il contabile é responsabile disciplinarmente e del risarcimento del danno alle condizioni e secondo le procedure di cui allo statuto dei funzionari. Il contabile può rispondere personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti:

  1. a) perdita o deterioramento di fondi, valori o documenti che ha in custodia;

  2. b) indebita modificazione di conti bancari o di conti correnti postali;

  3. c) recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;

  4. d) mancato incasso di entrate dovute.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la responsabilità degli ordinatori in caso di altre fattispecie.

Art. 75 Disposizioni relative agli amministratori degli anticipi

1. Un amministratore degli anticipi impegna, alle condizioni e secondo le procedure di cui allo statuto dei funzionari, la propria responsabilità disciplinare o del risarcimento del danno. Un amministratore degli anticipi risponde personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti:

  1. a) perdita o deterioramento di fondi, valori o documenti che ha in custodia;

  2. b) impossibilità di fornire documenti giustificativi regolari per i pagamenti eseguiti;

  3. c) pagamento a soggetti non aventi diritto;

  4. d) mancato incasso di entrate dovute.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la responsabilità degli amministratori degli anticipi in caso di altre fattispecie.

Capo 5. Operazioni di entrata

Sezione 1. Disponibilità delle risorse proprie

Art. 76 Risorse proprie

1. Le entrate costituite dalle risorse proprie di cui alla decisione 2007/436/CE, Euratom sono oggetto di una previsione iscritta nel bilancio ed espressa in euro. Sono messe a disposizione conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate applicabili alle risorse proprie.

Sezione 2. Previsione di crediti

Art. 77 Previsione di crediti

1. Allorché l'ordinatore responsabile è in possesso di informazioni sufficienti e attendibili in merito a ogni misura o situazione eventualmente costitutiva di un credito dell'Unione, egli procede a effettuare una previsione di crediti.

2.

L'ordinatore responsabile adegua la previsione di crediti non appena viene a conoscenza di un evento che modifica la misura o la situazione che ha determinato la formazione della previsione.

All'atto della fissazione di un ordine di riscossione relativo a una misura o a una situazione da cui era precedentemente scaturita una previsione di crediti, l'ordinatore responsabile adegua conseguentemente i relativi importi.

Allorché l'ordine di riscossione è emesso per lo stesso importo della previsione di crediti originaria, tale previsione è ridotta a zero.

3. In deroga al paragrafo 1, le risorse proprie di cui alla decisione 2007/436/CE, Euratom, versate a scadenze fisse dagli Stati membri, non sono oggetto di una previsione di crediti preliminarmente alla messa a disposizione della Commissione degli importi a cura degli Stati membri. Esse sono oggetto di un ordine di riscossione dell'ordinatore responsabile.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la previsione di crediti.

Sezione 3. Accertamento dei crediti

Art. 78 Accertamento dei crediti

1. L'accertamento di un credito è l'atto con cui l'ordinatore responsabile:

  1. a) verifica l'esistenza dei debiti;

  2. b) determina o verifica l'esistenza e l'importo del debito;

  3. c) verifica l'esigibilità del debito.

2. Le risorse proprie messe a disposizione della Commissione e ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile sono oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione destinato al contabile, seguito da una nota di addebito indirizzata al debitore; entrambi i documenti sono emessi dall'ordinatore responsabile.

3. Gli importi indebitamente pagati sono recuperati.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a modalità dettagliate di accertamento dei crediti, compresi la procedura e i documenti giustificativi, e degli interessi di mora.

Sezione 4. Ordini di riscossione

Art. 79 Ordini di riscossione

1. L'ordine di riscossione è l'atto con il quale l'ordinatore responsabile impartisce al contabile l'istruzione di recuperare un credito stabilito dall'ordinatore responsabile.

2.

L'istituzione può formalizzare l'accertamento di un credito a carico di persone diverse dagli Stati membri con una decisione che costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 299 TFUE.

Se la tutela efficace e tempestiva degli interessi finanziari dell'Unione lo impone, la Commissione può altresì adottare, in circostanze eccezionali, una decisione esecutiva di questo tipo a favore di altre istituzioni che lo richiedano in riferimento a crediti sorti in relazione a persone soggette allo statuto dei funzionari.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a modalità dettagliate per l'adozione dell'ordine di riscossione.

Sezione 5. Recupero

Art. 80 Disposizioni in materia di recupero

1.

Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall'ordinatore responsabile. Il contabile è tenuto ad assicurare con la dovuta diligenza l'afflusso delle entrate dell'Unione e garantisce che i diritti di quest'ultima siano conservati.

Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti dell'Unione, se il debitore è titolare a sua volta di un credito nei confronti dell'Unione. Tale credito é certo, liquido ed esigibile.

2.

Quando l'ordinatore delegato intenda rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi della sana gestione finanziaria e di proporzionalità. La decisione di rinuncia é motivata. L'ordinatore può delegare l'assunzione di detta decisione di rinuncia.

L'ordinatore delegato può annullare, in tutto o in parte, un credito accertato. L'annullamento parziale di un credito accertato non implica la rinuncia a un credito accertato dell'Unione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a modalità dettagliate di recupero, inclusi il recupero mediante compensazione, la procedura di recupero in caso di mancato pagamento, la concessione di dilazioni di pagamento, il recupero di ammende e altre penali, la rinuncia al recupero e l'annullamento di un credito accertato.

3. Gli Stati membri sono in primo luogo responsabili dello svolgimento di controlli e revisioni contabili, e del recupero di importi spesi indebitamente, come prevede la normativa settoriale. Nella misura in cui individuano e correggono le irregolarità per proprio conto, gli Stati membri sono esonerati da rettifiche finanziarie da parte della Commissione in relazione a dette irregolarità.

4.

La Commissione impone rettifiche finanziarie agli Stati membri al fine di escludere dai finanziamenti dell'Unione le spese sostenute in violazione del diritto applicabile. La Commissione basa le sue rettifiche finanziarie sull'individuazione degli importi spesi indebitamente e sulle implicazioni finanziarie per il bilancio. Se non è possibile un'identificazione precisa di tali importi, la Commissione può applicare rettifiche estrapolate o forfettarie in conformità della normativa settoriale.

Nel decidere l'ammontare di una rettifica finanziaria, la Commissione tiene conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle implicazioni finanziarie per il bilancio, anche in caso di carenze a livello dei sistemi di gestione e di controllo.

I criteri per stabilire le rettifiche finanziarie e la procedura da applicare possono essere previsti nella normativa settoriale.

5. La metodologia per l'applicazione di rettifiche estrapolate o forfettarie è stabilita conformemente alla normativa settoriale onde consentire alla Commissione di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

Art. 81 Prescrizione

1. Fatte salve le disposizioni di normative specifiche e l'applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, i crediti dell'Unione nei confronti di terzi e i crediti di terzi nei confronti dell'Unione sono soggetti a una prescrizione di cinque anni.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la prescrizione.

Art. 82 Trattamento nazionale dei crediti dell'Unione

Nel caso di una procedura d'insolvenza, ai crediti dell'Unione è riservato lo stesso trattamento preferenziale concesso ai crediti di uguale natura dovuti a organismi pubblici degli Stati membri in cui ha luogo il procedimento di recupero.

Art. 83 Ammende, penali e interessi imposti dalla Commissione

1. Gli importi riscossi a titolo di ammende, penali e sanzioni, nonché gli interessi e altri proventi prodotti, non sono registrati come entrate di bilancio fino a quando le corrispondenti decisioni possono essere annullate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono registrati come entrate di bilancio con la massima tempestività e al più tardi nell'esercizio successivo a quello in cui sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione. Gli importi che devono essere restituiti all'entità che li ha versati a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea non sono registrati come entrate di bilancio.

3. Il paragrafo 1 non si applica alle decisioni di liquidazione dei conti o di correzioni finanziarie.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti gli importi riscossi a titolo di ammende, penali e interessi.

Capo 6. Operazioni di spesa

Art. 84 Decisioni di finanziamento

1. Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.

2. Con l'eccezione degli stanziamenti che possono essere eseguiti senza un atto di base ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 5, primo comma, lettera e), l'impegno della spesa è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.

3.

La decisione di finanziamento di cui al paragrafo 2 specifica l'obiettivo perseguito, i risultati attesi, il metodo d'esecuzione e il suo importo complessivo. Essa contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione dell'importo stanziato per le singole azioni, nonché un calendario d'esecuzione indicativo.

In caso di gestione indiretta, la decisione di finanziamento specifica altresì l'entità o la persona delegate a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), i criteri utilizzati per la sua scelta e i compiti affidati a detta entità o persona.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti decisioni di finanziamento.

Sezione 1. Impegno delle spese

Art. 85 Tipi di impegni

1.

Un impegno di bilancio consiste nell'operazione con la quale sono riservati gli stanziamenti necessari all'esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di impegni giuridici.

Un impegno giuridico è l'atto con il quale l'ordinatore crea o constata un'obbligazione dalla quale deriva un onere.

Gli impegni di bilancio e gli impegni giuridici sono adottati dallo stesso ordinatore, salvo casi debitamente giustificati previsti dagli atti delegati adottati a norma del presente regolamento.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i tipi di impegni, l'adozione di impegni globali, l'unicità delle firme e le spese amministrative coperte da impegni accantonati.

3. Gli impegni di bilancio rientrano in una delle seguenti categorie:

  1. a) specifico: l'impegno di bilancio è specifico quando il beneficiario e l'importo della spesa sono determinati;

  2. b) globale: l'impegno di bilancio è globale quando almeno uno degli elementi necessari a definire l'impegno come specifico rimane indeterminato;

  3. c) accantonato: l'impegno di bilancio è accantonato quando è destinato a coprire le spese di cui all'articolo 170 o spese correnti di natura amministrativa di cui l'importo o i beneficiari finali non sono determinati in modo definitivo.

4. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue solo quando ciò è previsto dall'atto di base o se si tratta di spese amministrative.

Art. 86 Disposizioni relative agli impegni

1. Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio, l'ordinatore responsabile procede previamente a un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi o di trasferire fondi a un fondo fiduciario sulla base dell'articolo 187.

2. L'obbligo stabilito dal paragrafo 1 di procedere a un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico non si applica agli impegni giuridici contratti a seguito di una dichiarazione di situazione di crisi nel quadro di un piano di continuità operativa, secondo le procedure adottate dalla Commissione o da qualsiasi altra istituzione a titolo della sua autonomia amministrativa.

3. In caso di operazioni di aiuto umanitario, di operazioni di protezione civile e di aiuti erogati per situazioni di crisi, l'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica se l'efficacia dell'intervento dell'Unione richiede la conclusione immediata di un impegno giuridico nei confronti di terzi e se non é prima possibile procedere a un impegno di bilancio specifico. All'impegno di bilancio si procede senza ritardi dopo aver concluso un impegno giuridico nei confronti di terzi.

4.

Salve le disposizioni speciali del titolo IV della parte seconda, gli impegni di bilancio globali coprono il costo totale dei relativi impegni giuridici specifici contratti fino al 31 dicembre dell'anno n + 1.

Salvo il disposto dell'articolo 85, paragrafo 4, e dell'articolo 203, paragrafo 2, gli impegni giuridici specifici riferentisi a impegni di bilancio specifici o accantonati sono conclusi entro il 31 dicembre dell'anno n.

Alla scadenza dei periodi di cui al primo e secondo comma, il saldo non eseguito di questi impegni di bilancio è disimpegnato dall'ordinatore responsabile.

L'importo corrispondente a ciascun impegno giuridico specifico adottato a seguito di un impegno di bilancio globale, è registrato dall'ordinatore responsabile, prima della firma, nella contabilità di bilancio, mediante imputazione dell'impegno di bilancio globale.

5.

Gli impegni di bilancio e giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi comportano, tranne quando si tratta di spese di personale, un termine finale d'esecuzione fissato conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

Le frazioni di questi impegni non eseguite nei sei mesi successivi a tale data sono oggetto di disimpegno, a norma dell'articolo 15.

L'importo di un impegno di bilancio, corrispondente a un impegno giuridico, per il quale non è stato effettuato alcun pagamento ai sensi dell'articolo 90 entro i due anni successivi alla firma dell'impegno giuridico è oggetto di disimpegno, salvo ove tali importi siano relativi a un caso oggetto di contenzioso in sede giudiziaria o arbitrale o in presenza di disposizioni specifiche stabilite nella normativa settoriale.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti gli impegni di bilancio e giuridici, compresa la registrazione dei singoli impegni.

Art. 87 Controlli relativi agli impegni

1. Quando procede all'adozione di un impegno di bilancio, l'ordinatore responsabile verifica quanto segue:

  1. a) l'esattezza dell'imputazione di bilancio;

  2. b) la disponibilità degli stanziamenti;

  3. c) la conformità della spesa rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, nonché a qualsiasi atto emanato in applicazione dei trattati e di qualsiasi altro regolamento;

  4. d) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. L'adeguatezza dei versamenti di prefinanziamenti, il relativo importo e lo scadenzario generale dei pagamenti sono proporzionati alla durata prevista, allo stato di avanzamento dell'esecuzione e ai rischi finanziari che tale prefinanziamento comporta.

2. Quando procede alla registrazione di un obbligo giuridico tramite firma materiale o elettronica, l'ordinatore verifica quanto segue:

  1. a) la copertura dell'obbligo tramite il corrispondente impegno di bilancio;

  2. b) la regolarità e la conformità della spesa rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, nonché a qualsiasi atto emanato in applicazione dei trattati e di qualsiasi altro regolamento;

  3. c) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i controlli applicabili ai diversi impegni.

Sezione 2. Liquidazione delle spese

Art. 88 Liquidazione delle spese

1. La liquidazione di una spesa è l'atto con cui l'ordinatore responsabile:

  1. a) verifica l'esistenza dei diritti del creditore;

  2. b) determina o verifica l'esistenza e l'importo del credito;

  3. c) verifica le condizioni di esigibilità del credito.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo alla definizione di norme dettagliate concernenti la liquidazione delle spese, inclusi l'ordine di pagamento per le spese del personale e per i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale di appalti pubblici e sovvenzioni, la menzione "conforme ai fatti" per i prefinanziamenti e la forma del "visto per pagamento" e della menzione "conforme ai fatti".

Sezione 3. Ordinazione delle spese

Art. 89 Ordinazione delle spese

1.

L'ordinazione delle spese è l'atto con il quale l'ordinatore responsabile, previa verifica della disponibilità degli stanziamenti, dà al contabile, mediante l'emissione di un ordine di pagamento, l'istruzione di pagare l'importo della spesa di cui ha effettuato la liquidazione.

Nei casi in cui vengono effettuati pagamenti periodici riguardo a servizi prestati, compresi i servizi di locazione, o beni forniti, e fatta salva l'analisi dei rischi da parte dell'ordinatore, quest'ultimo può ordinare l'applicazione di un sistema di addebito diretto.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti l'ordinazione delle spese, inclusa la definizione dei dati obbligatori sugli ordini di pagamento e le verifiche degli stessi da parte dell'ordinatore.