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Sez. 1, Sentenza n. 2912 del 25/03/1994 (Rv. 485915 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Compravendita di beni mobili - Mancato pagamento di una parte del prezzo - Estinzione di tale debito con la restituzione di una parte dei beni - Pagamento con mezzi diversi da quelli normali - Configurabilità - Qualificazione dell'accordo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485915-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere

Con riguardo a compravendita di beni mobili, che sia stata integralmente eseguita dal venditore, ma non anche dal compratore, rimasto debitore di una parte del prezzo, il successivo accordo fra i contraenti, il quale contempli la restituzione di alcuni di quei beni, con effetto estintivo di detto residuo debito, configura pagamento di obbligazione pecuniaria con mezzi diversi da quelli normali, ai sensi dell'art. 67 primo comma n. 2 della legge fallimentare, indipendentemente dalla qualificabilità dell'accordo stesso come "datio in solutum", ovvero come patto di risoluzione parziale dell'originario contratto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)