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Sez. 1, Sentenza n. 10813 del 12/06/1985 Ud. (dep. 13/10/1986) Rv. 173939 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - VIOLENZA E MINACCIA - ESTREMI - CONSEGUENZA IN TEMA DI FUGA.*
Stato
decisa il 1985-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173939-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - VIOLENZA E MINACCIA - ESTREMI - CONSEGUENZA IN TEMA DI FUGA.*

In tema di reato di resistenza a pubblico ufficiale, la violenza o minaccia deve risultare un mezzo potenzialmente idoneo ad opporsi all'atto che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio sta compiendo, anche se il colpevole non sia riuscito nel suo intento, e deve avere natura positiva ed estrinsecarsi in una attività contro il pubblico ufficiale, o l'incaricato di pubblico servizio, che palesi in modo concreto il proposito di interdire o ostacolare a quest'ultimo il compimento del proprio ufficio o servizio. Ne deriva che la fuga, in quanto tale, considerata astrattamente, non integra il delitto di resistenza, essendo necessario che ad essa si accompagnino manovre che concretino - sul piano teleologico - l'esplicazione di una vera e propria intimidazione contro il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio atto a paralizzare o, quanto meno, a contrastare l'attività di costui. (Conf mass n 144689 e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)