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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 355 del 1994

Decisione
decisa il 1994-07-19, depositata il 1994-07-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:355
Massime
5

Massime (5)

Massima n. 20916

  • Finanza pubblica allargata
  • Interventi correttivi di finanza pubblica
  • Trasferimenti alle regioni
  • Regione trentino alto-adige
  • Determinazione della quota variabile per gli anni 1990-1991-1992, devoluta a ciascuna delle province autonome, ex art. 78 dello statuto speciale
  • Differimento dell' erogazione agli anni 1994-1995-1996
  • Possibilità, nelle more, di corrispondere anticipazioni annue
  • Condizioni
  • Necessità di far fronte "ad impegni di accertata urgenza, sulla base di specifiche intese"- ingiustificata deroga al meccanismo previsto dall' art. 10, comma sesto, delle disposizioni di attuazione dello statuto speciale (d.lgs. n. 268 del 1992), in base al quale, in mancanza di accordo, la quota va devoluta nella misura concordata per l' esercizio precedente
  • Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Leggi la massima
Non trova giustificazione l' innovazione che in modo anomalo e in spregio del valore che va riconosciuto alle norme di attuazione statutaria della Regione Trentino Alto-Adige, l' art. 12, quinto comma, l. 24 dicembre 1993, n. 537, apporta al meccanismo delle anticipazioni annue della quota variabile - destinata ad adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalità e all' esercizio delle funzioni stabilite dalla legge - previsto dall'art. 10, sesto comma, delle Norme di attuazione dello Statuto speciale, emanate con d.lgs. n. 268 del 1992, secondo il quale la detta quota, in caso di mancato accordo tra il Governo e il Presidente della Giunta provinciale, deve essere devoluta nella misura concordata per l' esercizio precedente. Pertanto, il predetto quinto comma, dell'art. 12, l. n. 537 del 1993 - stante l' impossibilità che lo stesso possa essere ricondotto a sistema mediante una interpretazione correttiva - è costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevede che le anticipazioni annue della quota variabile possono essere erogate solo in relazione "ad impegni di accertata urgenza, sulla base di specifiche intese", e non secondo la procedura di cui all' art. 10, sesto comma, d.lgs. n. 268 del 1992. - Sul valore che va riconosciuto alle norme di attuazione statutaria, v. S. nn. 40/1992 e 38/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Norme impugnate

Parametri

  • art. 10, comma 6, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268
  • art. 78 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 107 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)

Massima n. 20917

  • Finanza pubblica allargata
  • Interventi correttivi di finanza pubblica
  • Attribuzione della qualifica di norme fondamentali di riforma economico-sociale agli artt. 1, commi primo e quarto, 6, commi primo e secondo, 10, 11, 13, 14, comma primo, 15, 16, 17 e 18, d. lgs. n. 502 del 1992
  • Mancata limitazione di tale qualifica ai soli principi da essi determinabili
  • Conseguente lesione delle competenze delle province autonome in materia di addestramento e formazione professionale
  • Illegittimità costituzionale parziale.
Leggi la massima
Posta la riconosciuta natura di norme di riforma economico-sociale dei principi concernenti l' organizzazione delle strutture del S.S.N., deve ritenersi - secondo quanto già affermato dalla Corte - che ai fini dell' individuazione di essi, non sia sufficiente la qualificazione operata dal legislatore - occorrendo verificare gli aspetti sostanziali della normativa in questione - e che la vincolatività, nei confronti delle regioni, delle disposizioni di dettaglio che accompagnano tali norme, debba ritenersi sussistente solo ove le dette disposizioni siano legate ai principi stessi da un rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione. Non è in accordo con tale principio l'art. 12, comma nono, l. n. 537 del 1993, il quale, riproducendo quasi integralmente l' art. 20, d.lgs. n. 517 del 1993 - emanato a modifica dell' art. 19, d.lgs. n. 502 del 1993 - qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, alcune disposizioni dello stesso d.lgs. n. 502 del 1993 (artt. 1, commi primo e quarto; 6, commi primo e secondo; 10; 11; 13; 14, comma primo; 15; 16; 17; 18): il fatto che la qualificazione non sia stata circoscritta ai soli principi desumibili dai menzionati articoli - come del resto prevedeva, nella stesura originaria, il predetto decreto di modifica n. 517 del 1993,trasmesso per il parere alle commissioni parlamentari e alla Conferenza Stato-Regioni e poi inspiegabilmente rettificato al momento della definitiva emanazione - non risponde ad un corretto rapporto tra Stato e Province autonome ed è certamente lesivo delle competenze provinciali nella materia dell'addestramento e della formazione professionale, in cui rientra la formazione specifica in medicina generale. Il citato art. 12, comma nono, l. 24 dicembre 1993, n. 537, è pertanto costituzionalmente illegittimo nella parte in cui qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica le disposizioni del d.lgs. n. 502 del 1992, ivi indicate, e non solo i principi da esse desumibili. - V., quale precedente in termini, relativo al d. lgs. n. 502 del 1992, S. n. 354/1994. Nello stesso senso, S. nn. 355/1993, 349/1991, 85/1990, 1033/1988, 99/1987 e, in particolare, S. 219/1984. Sulla considerazione dei principi concernenti l' organizzazione delle strutture del S.S.N. quali norme fondamentali di riforma economico-sociale, v. S. nn. 247/1988 e 107/1988, mentre, per la ricomprensione della materia concernente la formazione specifica in medicina generale nelle attribuzioni dell' addestramento e formazione professionale, v. S. n. 316/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 20918

  • Finanza pubblica allargata
  • Interventi correttivi di finanza pubblica
  • Trasferimenti alle regioni
  • Regione trentino alto-adige
  • Finanziamento del servizio sanitario
  • Concorso delle province autonome di trento e bolzano
  • Determinazione di tale concorso nella misura del 42 per cento delle risorse provenienti dal fondo sanitario nazionale e dalla attribuzione di contributi sanitari
  • Lamentata lesione del principio di eguaglianza per mancata uniformità di trattamento tra tutte le regioni, relativamente alle prestazioni di assistenza sanitaria e ospedaliera, nonché violazione del principio di autonomia finanziaria delle province autonome in materia di sanità e nelle altre materie di loro competenza
  • Esclusione
  • Non fondatezza della questione
  • Necessità che, comunque, le modalità di finanziamento del servizio sanitario alle regioni e alle province autonome siano tali da assicurare certezza all'azione degli enti di autonomia.
Leggi la massima
Come già precisato dalla Corte, il contenimento della spesa del Servizio Sanitario Nazionale, pur attraverso l'uso di strumenti diversi in relazione al complesso meccanismo di trasferimento delle risorse statali, è stato disposto nei confronti di tutte le regioni, dovendosi al riguardo evidenziare che il finanziamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, rispetto agli altri enti di autonomia, risulta in concreto più favorevole. Pertanto, pur sottolineando la necessità che i flussi finanziari destinati a questi ultimi enti - soprattutto se riguardanti il servizio sanitario - si fondino su linee che assicurino certezza alla loro azione, e che si evitino interventi episodici volti al contenimento del 'deficit' di bilancio, non è irragionevole che gli enti predetti, perché più agevolati, siano assoggettati ad una maggiore partecipazione, in nome delle fondamentali esigenze di solidarietà nazionale: cosicché va escluso che, nella specie, l'art. 12, comma nono, l. n. 537 del 1993, il quale dispone il concorso delle Province autonome (e della Regione T.A.A.) nella misura del 42 per cento delle risorse del fondo sanitario nazionale e dei contributi sanitari, comporti una disparità di trattamento delle Province stesse rispetto ad altri enti di autonomia. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 12, nono comma, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3 Cost.; 9. primo comma, n. 10, 16, primo comma, titolo VI, Statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige; 10 e 12 d. lgs. 16 marzo 1992, n. 268). - Nello stesso senso, S. nn. 357/1993 e 356/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 20919

  • Finanza pubblica allargata
  • Interventi correttivi di finanza pubblica
  • Trasferimenti alle regioni
  • Regione trentino alto-adige
  • Riserva all'erario delle maggiori entrate dovute alla soppressione di agevolazioni tributarie, alla modifica del trattamento fiscale dell' abitazione principale e ad altre norme correttive in materia di imposte e tasse
  • Lamentata lesione dell' autonomia finanziaria delle province autonome, per essere la norma contraria al principio di cui all'art. 9 delle disposizioni di attuazione dello statuto speciale di cui al d.lgs. n. 268 del 1992, che consente la riserva allo stato del maggior gettito derivante da modificazioni dei tributi, solo se occorra dar copertura a nuove o maggiori spese (ex art. 81 Cost.) non rientranti in materie di competenza regionale o provinciale
  • Esclusione
  • Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Leggi la massima
L'art. 9, primo comma, delle Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, emanate con d.lgs. n. 268 del 1992, ammette la riserva allo Stato del maggior gettito derivante da modificazioni dei tributi, ma solo se occorra dar copertura a nuove o maggiori spese, che non rientrino nelle materie di competenza regionale o provinciale,richiamando a tale riguardo l' art. 81, Cost., non - come chiarito dalla Corte - per stabilire una precisa relazione giuridica, in termini qualitativi, quantitativi e temporali tra le entrate disposte e le singole spese, ma piuttosto una generale destinazione delle prime a copertura delle seconde e, in proposito, non può essere dimenticato che per tutte le istituzioni dello Stato, vale l' esigenza fondamentale del riequilibrio finanziario. Pertanto, l'art. 16, comma diciassettesimo, l. n. 537 del 1993, il quale dispone la riserva all' Erario delle entrate derivanti dal capo II delle legge, nonché il gettito dell' imposta di cui al d.l. n. 394 del 1992, al fine di concorrere alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico e alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria, in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio, assunti in sede comunitaria, deve ritenersi conforme a tale parametro, ove però interpretato in senso non retroattivo, a decorrere, cioè dal 1 gennaio 1994, anche per quanto concerne il gettito derivante dall' imposta sul patrimonio netto delle imprese, di cui al d.l. n. 394 del 1992, conv. in l. n. 461 del 1992. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell' art. 16, comma diciassettesimo, primo periodo, l. 24 dicembre 1993, n. 537, impugnato in riferimento agli artt. 81 Cost.; 75, 104 e 107 Statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige; 5, 6 e 9 d.lgsl. 16 marzo 1992, n. 268). - V., S. nn. 52/1994, 362/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Norme impugnate

Parametri

  • art. 6 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268
  • art. 5 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268
  • art. 107 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 104 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 75 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 9 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268
  • art. 81 Cost.

Massima n. 20920

  • Finanza pubblica allargata
  • Interventi correttivi di finanza pubblica
  • Trasferimenti alle regioni
  • Regione trentino alto-adige
  • Riserva all'erario delle maggiori entrate dovute alla soppressione di agevolazioni tributarie, alla modifica del trattamento fiscale dell' abitazione principale e ad altre norme correttive in materia di imposte e tasse
  • Prevista emanazione di decreto, da parte del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro, per la definizione, ove necessario, delle relative modalità di attuazione
  • Lamentata lesione dell' autonomia finanziaria delle province autonome e violazione delle procedure previste dalle disposizioni di attuazione dello statuto speciale di cui al d.lgs. n. 268 del 1992
  • Inapplicabilità della norma impugnata nelle province autonome
  • Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Leggi la massima
L' art. 16, comma diciassettesimo, secondo periodo, l. n. 537 del 1993, il quale stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa siano definite, se necessario, le modalità per l'attuazione di quanto disposto al periodo precedente - in ordine alla devoluzione all' Erario delle entrate ivi menzionate - mediante decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, deve essere interpretato nel senso di escluderne l' applicabilità nei confronti delle Province autonome, per le quali si dovrà seguire la procedura indicata dall' art. 9, secondo comma, delle disposizioni di attuazione dello Statuto speciale, emanate con d.lgs. n. 268 del 1992, che prevede in proposito l'intesa del Ministro del tesoro con il Presidente della Giunta regionale o con i Presidenti delle Giunte provinciali. Va quindi respinta la censura di incostituzionalità formulata, in base al contrario assunto, al riguardo. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma diciassettesimo, secondo periodo, l. 24 dicembre 1993, n. 537, impugnato in riferimento d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art.9, secondo comma). - Sul valore del procedimento d'intesa, v. S. n. 52/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Norme impugnate

Parametri

  • art. 75 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 9 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268
  • art. 6 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268
  • art. 5 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268
  • art. 104 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 107 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 81 Cost.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, commi 5 e 9, e 16, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica" promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano e Trento, notificati il 27 gennaio 1994, depositati in cancelleria il 1 e 7 febbraio successivi ed iscritti ai nn. 4 e 12 del registro ricorsi 1994. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi; Uditi gli avvocati Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

punto 1
La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato, con ricorso in via principale, per violazione delle competenze provinciali di cui agli artt. 3 terzo comma, 8 primo comma, 9 primo comma, 16 primo comma, 75 e 78 (come modificati dalla legge 30 novembre 1989, n. 386), 104 primo comma, e 107 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige e relative norme di attuazione (in particolare, art. 10, comma 6, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268), questione di legittimità dell'art. 12, commi 5 e 9, e dell'art. 16, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica). L'art. 78 dello Statuto prevede la devoluzione alla Provincia di una quota (non superiore a quattro decimi) del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'importazione, riscossa nel territorio regionale: in una determinazione stabilita annualmente con accordo fra il Governo e il Presidente della Giunta provinciale che tiene conto delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza della Provincia. La disciplina anzidetta è integrata dall'art. 10 del citato decreto n. 268 del 1992, ove si prevede che, qualora non sia raggiunto l'accordo, la quota è devoluta alla Provincia nella misura concordata per l'esercizio precedente, salva la decisione definitiva del Parlamento. La Provincia impugna l'art. 12, comma 5, della legge n. 537 del 1993, ritenendolo lesivo dell'autonomia finanziaria e delle competenze che le sono riconosciute dalle norme indicate. In contrasto con il citato art. 10, comma 6, del decreto n. 268, il comma 5 stabilisce che le quote variabili per gli anni 1990, 1991, 1992 siano trasferite con notevole ritardo; e nell'ipotesi di mancato accordo ex art. 78 Statuto dispone, altresì, che si possa erogare l'anticipazione solo per "impegni di accertata urgenza" e sulla base di "specifiche intese". La disposizione impugnata non dà certezza né dell' an, né del quantum dell'anticipazione sulla quota definitiva, e deroga alla normativa di attuazione statutaria; sotto tale profilo, essa è illegittima anche per violazione dell'art. 107 dello Statuto: le norme di attuazione statutaria della Regione Trentino-Alto Adige sono infatti dotate di particolare valore, che ne impedisce l'abrogazione, o la deroga, da parte di atti legislativi adottati con diverso procedimento (sent. n. 40 del 1992 di questa Corte).
punto 1.2
La Provincia impugna, poi, l'art. 12, comma 9, primo periodo, della legge n. 537 del 1993, per violazione delle norme statutarie e di attuazione citate, e degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 268 del 1992 e dell'art. 3 della Costituzione. Essa osserva, in proposito, che tale disposizione riduce l'assegnazione di parte corrente del fondo sanitario nazionale nonché i contributi sanitari spettanti alla Provincia, e ciò determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, giacché deve essere assicurata a tutte le Regioni uniformità di finanziamento delle prestazioni di assistenza igienico-sanitaria e ospedaliera. Insieme con l'art. 3 della Costituzione, sarebbe violato il principio dell'autonomia finanziaria della Provincia, in materia di sanità (art. 9, n. 10; art. 16; titolo VI, Statuto) e nelle altre materie di propria competenza, per la sottrazione di risorse finanziarie che altrimenti sarebbero state destinate a settori diversi dalla sanità. La disposizione impugnata consolida, in danno della ricorrente, la riduzione del finanziamento della spesa sanitaria di cui all'art. 8, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che questa Corte ha ritenuto non illegittima (sent. n. 357 del 1993), solo perché assistita da caratteri di urgenza e transitorietà; giustificazione che non vi sarebbe nel caso presente. La Provincia aggiunge che tagli ai trasferimenti finanziari, richiesti da eventuali difficoltà di bilancio dello Stato, si sarebbero dovuti effettuare, in ipotesi, secondo la procedura di determinazione della "quota variabile" ex art. 78 Statuto, ovvero mediante una modifica della disciplina della finanza provinciale stabilita dallo Statuto e dalle norme di attuazione, secondo l'iter di cui agli artt. 104 e 107 dello Statuto. Al contrario, la disposizione impugnata si pone in contrasto con l'accordo raggiunto in dette procedure.
punto 1.3
La Provincia impugna anche il secondo periodo del comma 9 dell'art. 12, per violazione delle competenze di cui agli artt. 3 terzo comma, 4 primo comma, 5 primo comma, 8 primo comma n. 29, 9 primo comma n. 10, 16 primo comma, dello Statuto speciale, e delle relative norme di attuazione. Dopo aver richiamato le proprie competenze in materia di addestramento e formazione professionale (di tipo esclusivo) e in materia di igiene e sanità (di tipo concorrente), sottolinea che in base al decreto legislativo n. 267 del 1992 le inseriscono potestà legislative e amministrative attinenti al funzionamento, e alla gestione, delle istituzioni e degli enti sanitari. La Provincia di Bolzano è quindi autorizzata a organizzare corsi di studio per la formazione richiesta da specifiche aree professionali (art. 3 del decreto n. 267 del 1992, che ha integrato l'art. 5 del d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689), e questa Corte ha riconosciuto, con la sent. n. 316 del 1993, la sua competenza anche per i corsi di formazione specifica in medicina generale. Ora, rileva la ricorrente, l'identificazione delle norme fondamentali di riforma economico-sociale non discende dalla mera definizione adottata dal legislatore, ma deve trovare corrispondenza nella natura obiettiva delle disposizioni (sentt. nn. 219 del 1984, 1033 del 1988, 349 del 1991); e ricordando i criteri affermati nella sent. n. 355 del 1993, denuncia l'incostituzionalità del secondo periodo del comma 9, poiché vincolerebbe la competenza provinciale non solo ai principi desumibili dalla legge delega n. 421 del 1992 (o anche dalle disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992), ma a tutte le disposizioni (di principio e non) di cui agli articoli e commi del decreto legislativo n. 502, indicati dal comma 9 qui impugnato. Dette disposizioni non modificano norme regolatrici di settori o beni della vita di fondamentale importanza, e la loro formulazione non è limitata alle norme di principio connesse a un interesse unitario dello Stato.
punto 1.4
La Provincia impugna, infine, l'art. 16, comma 17, della legge n. 537 del 1993, in quanto violerebbe anch'essa le disposizioni già richiamate dello Statuto e le relative norme di attuazione (in particolare gli artt. 5, 6 e 9 del decreto legislativo n. 268 del 1992). La riserva allo Stato delle entrate derivanti dal capo II della legge, prevista dal comma impugnato, lede la sua autonomia finanziaria: il maggior gettito tributario non è infatti destinato, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, alla copertura di nuove o maggiori spese statali che non rientrano nelle materie di competenza provinciale (come richiede l'art. 9 del decreto legislativo n. 268 del 1992), ma è destinato a coprire, in modo del tutto generico, gli oneri per il servizio del debito pubblico e a riequilibrare il bilancio. Il comma 17, nella seconda parte, demanda a un decreto ministeriale le modalità di attuazione della normativa in esame, ma non fa salva la previa intesa con il Presidente della Giunta provinciale richiesta dall'art. 9 del decreto n. 268, e viola gli artt. 104 e 107 dello Statuto speciale, nel momento in cui deroga alla disciplina statutaria senza le particolari procedure collaborative prescritte appunto dallo Statuto.
punto 2
La Provincia autonoma di Trento ha sollevato anch'essa questione di legittimità dell'art. 12, comma 5, e dell'art. 16, comma 17, della legge n. 537 del 1993 - in riferimento all'art. 78 dello Statuto speciale e all'art. 10, comma 6, del decreto legislativo n. 268 del 1992 - sia per il differimento dell'erogazione della quota variabile, sia per quanto previsto nel secondo periodo di detto comma 5, laddove subordina l'erogazione delle anticipazioni a "impegni di accertata urgenza", sulla base di "specifiche intese". La norma di attuazione esige che l'ammontare della quota variabile sia devoluta nella misura concordata per l'anno precedente, senza necessità di specifica intesa, qualora non si raggiunga accordo tra il Governo e la Giunta provinciale. Devoluzione deve qui intendersi come materiale erogazione e non solo come determinazione: anche sotto questo profilo, il differimento dell'erogazione di ben quattro anni non è ammissibile, poiché il ritardo superiore a sei mesi implica, secondo la norma di attuazione, l'effettiva erogazione di una quota eguale a quella dell'esercizio precedente. La norma riecheggia il meccanismo della "tesoreria unica", che condiziona la disponibilità di cassa delle risorse spettanti agli enti periferici; e in questo caso si condiziona l'assegnazione delle risorse in termini di competenza, comprimendo indebitamente l'autonomia finanziaria della Provincia per la mancata iscrizione in bilancio dell'entrata.
punto 2.2
La Provincia impugna, poi, l'art. 16, comma 17, della legge n. 537 del 1993, che sancisce la riserva allo Stato delle nuove entrate derivanti dalla legge, al di fuori delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 9 del decreto legislativo n. 268 del 1992. Affermare che tali entrate concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico non comporta la loro destinazione a specifica copertura di nuova o maggiore spesa (che peraltro non viene in alcun modo disposta). Né il richiamo alle linee di politica economica e finanziaria per il riequilibrio del bilancio equivale a finalizzare dette entrate alla copertura di nuove o maggiori spese. Norma analoga a quella in esame è stata vagliata da questa Corte, in un giudizio promosso dalla Regione siciliana, con riguardo all'art. 2 delle norme di attuazione statutaria di detta Regione (d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074), il cui contenuto, però, non sarebbe identico alle norme statutarie e di attuazione del Trentino-Alto Adige (sent. n. 362 del 1993). Diverso è il parametro di giudizio, e ciò è decisivo, ad avviso della ricorrente, ai fini della presente pronuncia. Il d.P.R. n. 1074 del 1965 assegna alla Regione siciliana tutte le entrate tributarie riscosse nell'ambito del territorio, ma fa eccezione per quelle il cui gettito è destinato alla soddisfazione di particolari finalità dello Stato, specificate dalla legge. Lo Statuto del Trentino Alto Adige, all'art. 75, prevede invece la devoluzione diretta e tassativa di quote prefissate del gettito di determinati tributi erariali. La relativa norma di attuazione (art. 9 decreto legislativo n. 268 del 1992) richiede quindi molto di più della ricordata norma di attuazione dello Statuto siciliano, e cioè la copertura di nuove o maggiori spese, che afferiscono o a materie diverse da quelle di competenza regionale e provinciale, o a calamità naturali. E, a sostegno di tale impostazione, si richiama la sentenza n. 363 del 1993 di questa Corte.
punto 3
Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità del primo motivo di ricorso e per l'infondatezza dei restanti. Con riguardo all'art. 12, comma 5, della legge n. 537 del 1993, osserva che per gli anni 1990, 1991 e 1992, non sono stati perfezionati i relativi accordi; nessun vincolo "da accordo" si oppone, dunque, alla statuizione sovrana del Parlamento. La quantificazione nella "misura concordata per l'esercizio precedente" non concreta, d'altra parte, un diritto soggettivo della Provincia; e in ogni caso le Camere hanno scelto una misura rispettosa dell'autonomia provinciale, non pregiudicando futuri accordi e prolungando, in pratica, il tempo utile per raggiungerli. La legge consente comunque l'erogazione di anticipazioni annue per impegni di accertata urgenza sì che vi sarebbe difetto di interesse oggettivo a ricorrere avverso il comma 5. Quanto al comma 9 dell'art. 12, impugnato dalla sola Provincia di Bolzano, si fa presente che alla Provincia non è data "garanzia quantitativa" in ordine alla partecipazione alla ripartizione del fondo sanitario "in condizioni di parità con le altre regioni" (come si vorrebbe argomentando dall'art. 5, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 386). La disposizione proroga il concorso al finanziamento del servizio sanitario previsto da leggi antecedenti, in attesa di una più marcata regionalizzazione della sanità: si è, dunque, innanzi a una disciplina transitoria, destinata a superamento. Circa la censura mossa all'art. 16, comma 17, l'Avvocatura generale, in una memoria presentata nell'imminenza dell'udienza, segnala che questione analoga è stata decisa dalla recente sentenza della Corte n. 52 del 1994, resa nei confronti delle stesse Province. E sempre con riguardo al comma 17, secondo periodo, aggiunge che la doglianza deve ritenersi superata, visto che la Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota 20 aprile 1994, n. 1504, ha chiarito il significato di tale inciso, escludendone l'applicabilità nei confronti delle Province autonome: al momento della quantificazione dell'imposta sarà infatti utilizzata la procedura della norma di attuazione, con la relativa intesa Stato-Province.
punto 4
Nell'imminenza dell'udienza, la Provincia di Bolzano ha presentato memoria, richiamando, per quanto attiene al finanziamento del servizio sanitario nazionale, la sentenza n. 357 del 1993, e affermando che il periodo transitorio - come ritenuto da questa Corte - si è concluso nel 1993, per cui ulteriori tagli nei trasferimenti non avrebbero più ragion d'essere. Quanto all'impugnativa dell'art. 16, comma 17, la Provincia si sofferma sulla sent. n. 52 del 1994 e osserva che la disposizione allora esaminata era diversamente formulata, giacché conteneva una specifica destinazione delle entrate al "potenziamento degli strumenti antievasione". Non varrebbero perciò nel presente giudizio i rilievi che hanno indotto la Corte, in quel caso, a dichiarare non fondata la questione di legittimità.

Considerato in diritto

punto 1
Le Province autonome di Bolzano e di Trento - con ricorsi in via principale che vanno riuniti e decisi con unica sentenza - hanno sollevato questione di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica): - art. 12, comma 5, che differisce l'erogazione degli importi risultanti dalla determinazione della quota variabile ex art. 78 Statuto, e pone condizioni per l'erogazione delle anticipazioni annue; - art. 12, comma 9, primo periodo (disposizione, questa, impugnata dalla sola Provincia di Bolzano), che prevede il concorso delle due Province autonome (e delle Regioni a statuto speciale) al finanziamento del servizio sanitario, in misura pari al 42 per cento delle risorse provenienti dal fondo sanitario nazionale e dall'attribuzione dei contributi sanitari; la Provincia di Bolzano impugna altresì il secondo periodo di detto comma 9, laddove qualifica come "norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica" gli articoli del decreto legislativo n. 502 del 1992, ivi indicati; - art. 16, comma 17, che riserva allo Stato le entrate derivanti dal capo II della legge, nonché il gettito dell'imposta di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, per la copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché per il riequilibrio del bilancio.
punto 2
Per prima va esaminata la norma introdotta dall'art. 12, comma 5, della legge n. 537, e al riguardo giova una premessa. La quota variabile in questione - che ha lo scopo di "adeguare le finanze delle Province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge" - è prevista dall'art. 78 dello Statuto speciale, nel testo che risulta dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 4: nella determinazione di detta quota, stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il Presidente della Giunta provinciale, si terrà conto delle spese per gli interventi generali dello Stato, disposti nella restante parte del territorio nazionale, negli stessi settori di competenza delle Province. In attuazione di tale precetto, il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (che reca norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di finanza regionale e provinciale, a chiusura del cosiddetto "pacchetto") disciplina, all'art. 10, le modalità per la definizione dell'accordo e contempla espressamente (comma 6) l'ipotesi in cui esso non vi sia: in tal caso, la quota è attribuita nella misura concordata per l'esercizio precedente, perché la decisione definitiva spetta al Parlamento. Da quanto si è esposto, risulta la differenza tra la quota variabile, di cui al citato art. 78 dello Statuto, e le quote del gettito delle entrate tributarie dello Stato riscosse nei territori provinciali, che sono assegnate alle Province in base all'art. 75 dello Statuto speciale. Per la prima, vi è un margine di apprezzamento politico-istituzionale che è rimesso alla concorde valutazione del Governo della Repubblica e del Presidente della Giunta provinciale; per le quote di gettito ex art. 75 non ha luogo tale ponderazione. Differenza sottolineata da quella norma di attuazione che riserva alla decisione definitiva del Parlamento la determinazione della quota variabile, nell'ipotesi di mancato accordo (art. 10, comma 6, decreto legislativo n. 268 del 1992). La revisione dell'art. 78 dello Statuto (operata con la legge n. 386 del 1989, citata) e la complessa elaborazione delle norme di attuazione - emanate solo il 16 marzo 1992, con il decreto n. 268 - spiega perché l'erogazione della quota variabile per gli anni dal 1990 al 1992 sia "slittata" di quattro anni (primo periodo del comma 5, in esame). Non trova giustificazione, invece, l'innovazione che in modo anomalo, e in spregio del valore che va riconosciuto alle norme di attuazione statutaria (v. le sentt. nn. 40 e 38 del 1992), il comma 5 apporta al meccanismo delle anticipazioni annue. La norma di attuazione è chiara: mancando l'accordo, la quota va senz'altro devoluta "nella misura concordata per l'esercizio precedente" (art. 10, comma 6, più volte richiamato). La disposizione impugnata circoscrive invece l'erogazione alla presenza di "impegni di accertata urgenza" e al raggiungimento di "specifiche intese". Né si può adottare un'interpretazione correttiva, atta a ricondurre la norma a sistema, dal momento che i vincoli e i limiti prescritti apportano un'evidente, illegittima deroga al meccanismo introdotto dalla norma di attuazione statutaria. Va dunque dichiarata l'illegittimità del comma 5 dell'art. 12, nella parte in cui prevede che le anticipazioni annue possano essere erogate solo in relazione "ad impegni di accertata urgenza, sulla base di specifiche intese".
punto 3
La Provincia di Bolzano impugna il comma 9, primo periodo, dell'art. 12 della citata legge n. 537 del 1993, ritenendo che essa determini un'ingiustificata disparità di trattamento con le altre regioni. La questione è infondata. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che il contenimento della spesa del servizio sanitario nazionale, disposto nei confronti di tutte le regioni, si è avvalso di strumenti diversi in relazione al complesso meccanismo di trasferimento delle risorse statali; né va dimenticato che il sistema di finanziamento per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome risulta, in concreto, più favorevole rispetto a quello previsto per gli altri enti di autonomia (sentt. nn. 357 del 1993 e 356 del 1992). Non è dunque irragionevole che, ancora una volta, il legislatore richieda agli enti di autonomia più favoriti una maggiore partecipazione, in nome delle fondamentali esigenze di solidarietà nazionale: vanno perciò disattese le censure mosse sia alla luce delle norme statutarie e di attuazione, sia dell'art. 3 della Costituzione. Ciò non toglie che i flussi finanziari destinati alle regioni e alle province autonome, con particolare riguardo al finanziamento del servizio sanitario, debbano fondarsi su linee ben definite, che assicurino certezza all'azione degli enti di autonomia, evitando interventi episodici dettati da esigenze di contenimento del deficit di bilancio.
punto 4
La Provincia di Bolzano impugna, altresì, il secondo periodo del comma 9 dell'art. 12, che qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica alcuni articoli del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo "correttivo" 7 dicembre 1993, n. 517: essi difettano, secondo la ricorrente, dei caratteri di innovatività rispetto alle norme regolatrici di settori o beni della vita di fondamentale importanza, e la loro formulazione non è circoscritta ai soli principi connessi a un interesse unitario dello Stato. La disposizione impugnata riproduce quasi integralmente quella già introdotta dall'art. 20 del decreto legislativo n. 517 del 1993 (che ha novellato l'art. 19 del decreto n. 502 del 1992). Detto art. 20 eleva al rango di norme fondamentali di riforma economico-sociale l'art. 1 commi 1 e 4, l'art. 6 commi 1 e 2, gli artt. 10, 11, 12 e 13, l'art. 14 comma 1, e infine gli artt. 15, 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 502. Il secondo periodo del comma 9, qui in esame, dispone nello stesso senso, ma eccettua l'art. 12 (fondo sanitario nazionale); e ciò solleva già un primo interrogativo sul mancato raccordo tra l'attività del Governo, legislatore delegato, e quella del Parlamento nel momento in cui ha definito la manovra di bilancio e il provvedimento collegato alla legge finanziaria. Nel merito, la questione è fondata. Come questa Corte ha rilevato nella sentenza che ha ad oggetto l'art. 20 del decreto legislativo n. 517 del 1993, depositata in pari data, non è sufficiente, ai fini dell'individuazione dei principi di riforma economico-sociale, la qualificazione operata dal legislatore, poiché occorre verificare gli aspetti sostanziali della normativa in questione (giurisprudenza consolidata, di cui v. specialmente sent. n. 219 del 1984, e sentt. nn. 355 del 1993, 349 del 1991, 85 del 1990, 1033 del 1988, 99 del 1987). È vero che i principi concernenti l'organizzazione delle strutture del servizio sanitario nazionale sono stati considerati quali norme fondamentali di riforma economico-sociale (v., ad es., le sentt. nn. 274 e 107 del 1988); ed è vero che le disposizioni di dettaglio che accompagnano dette norme fondamentali possono vincolare l'esercizio delle competenze regionali, ma solo ove siano legate ai principi stessi da un rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione (sentt. nn. 355 del 1993 e 99 del 1987). Il richiamo, operato dal comma 9, secondo periodo, a tutte le disposizioni introdotte dai vari articoli e commi indicati, non risponde dunque a un corretto rapporto fra lo Stato e le Province autonome, ed è certamente lesivo delle competenze invocate nel ricorso, con particolare riguardo alle attribuzioni provinciali in materia di addestramento e formazione professionale, in cui rientra anche quella specifica in medicina generale (sent. n. 316 del 1993). È significativo, d'altra parte, che lo schema originario del decreto legislativo "correttivo", il n. 517 del 1993 (che la norma ora in esame sostanzialmente riproduce), trasmesso per il parere alle competenti commissioni parlamentari e alla conferenza Stato-Regioni, nella sua originaria stesura presentava una ben diversa formulazione, indubbiamente rispettosa delle esigenze delle autonomie speciali, poiché venivano innalzate a "principi fondamentali di riforma economico-sociale" non tutte le disposizioni desumibili dagli articoli e commi in questione, ma solo i principi informatori degli stessi. Va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma 9 dell'art. 12, nella parte in cui qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica le disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992 ivi indicate, e non solo i principi da esse desumibili.
punto 5
Entrambe le Province autonome impugnano, infine, l'art. 16, comma 17, in base al quale le entrate derivanti dal capo II della legge, nonché il gettito dell'imposta di cui al decreto-legge n. 394 del 1992, convertito nella legge n. 461 del 1992, sono riservati all'erario per concorrere alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico e alla realizzazione degli obiettivi di riequilibrio del bilancio. La questione è infondata. La norma è censurata alla luce dell'art. 9, primo comma, del decreto legislativo n. 268 del 1992, che ammette la riserva allo Stato del maggior gettito derivante da modificazioni dei tributi, ma solo se occorra dar copertura a nuove o maggiori spese, ex art. 81 della Costituzione, che non rientrino nelle materie di competenza regionale o provinciale. Questa Corte ha già chiarito che il riferimento all'art. 81 della Costituzione non vale a stabilire una precisa relazione giuridica, in termini qualitativi, quantitativi e temporali, tra le entrate disposte e le singole spese, ma piuttosto una generale destinazione delle prime a copertura delle seconde (sent. n. 52 del 1994). Né va dimenticata l'esigenza fondamentale del riequilibrio finanziario - che vale per tutte le istituzioni della Repubblica - in vista del miglioramento della situazione del debito pubblico e in adempimento a precisi impegni comunitari, ai quali la norma impugnata fa esplicito riferimento (v. anche, su questo punto, la sent. n. 362 del 1993). Va tuttavia precisato che la riserva all'erario, prevista dal comma 17 in esame, non può interpretarsi in senso retroattivo: il che porterebbe effettivamente un vulnus all'equilibrio di bilancio delle due Province per esercizi finanziari che già si sono conclusi. La decorrenza della norma dal 1 gennaio 1994 vale anche per il gettito derivante dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con il citato decreto-legge n. 394 del 1992, convertito nella legge n. 461 del 1992. Per quanto attiene, poi, al secondo periodo del comma 17, deve darsi di tale inciso lettura restrittiva, escludendone l'applicabilità nei confronti delle Province autonome, per le quali si dovrà seguire la procedura indicata nell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 268 del 1992 (sul valore di tale procedimento d'intesa, v. ancora la sent. n. 52 del 1994).

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i ricorsi: dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), nella parte in cui prevede che le anticipazioni annue possano essere erogate solo in relazione "ad impegni di accertata urgenza, sulla base di specifiche intese", e non secondo la procedura di cui all'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma 9 del citato art. 12, nella parte in cui qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica le disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992 ivi indicate, e non solo i principi da esse desumibili; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 9, primo periodo, della legge n. 537 del 1993, promossa, con i ricorsi in epigrafe, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 17, della legge n. 537 del 1993, promossa con detti ricorsi. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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