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Sez. 1, Sentenza n. 1627 del 13/05/1969 (Rv. 340565 - 01)

ATTO AMMINISTRATIVO - INTERPRETAZIONE - REGOLE DI ERMENEUTICA DEI CONTRATTI - APPLICABILITA - RISULTATO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340565-01

ATTO AMMINISTRATIVO - INTERPRETAZIONE - REGOLE DI ERMENEUTICA DEI CONTRATTI - APPLICABILITA - RISULTATO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Le regole di ermeneutica dettate per i contratti sono applicabili anche nei riguardi degli Atti amministrativi e il risultato interpretativo cui sia pervenuto il giudice di merito, nell'osservanza di tali regole e senza incorrere in errori logici o giuridici, e insindacabile in Sede di legittimita. (V. 598-68, massima n.331731 1796-66, massima n.323510).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)