Sez. 1, Sentenza n. 1627 del 13/05/1969 (Rv. 340565 - 01)
ATTO AMMINISTRATIVO - INTERPRETAZIONE - REGOLE DI ERMENEUTICA DEI CONTRATTI - APPLICABILITA - RISULTATO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
ATTO AMMINISTRATIVO - INTERPRETAZIONE - REGOLE DI ERMENEUTICA DEI CONTRATTI - APPLICABILITA - RISULTATO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Le regole di ermeneutica dettate per i contratti sono applicabili anche nei riguardi degli Atti amministrativi e il risultato interpretativo cui sia pervenuto il giudice di merito, nell'osservanza di tali regole e senza incorrere in errori logici o giuridici, e insindacabile in Sede di legittimita. (V. 598-68, massima n.331731 1796-66, massima n.323510).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)