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Sez. 1, Sentenza n. 458 del 17/11/1982 Ud. (dep. 21/01/1983) Rv. 157012 - 01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - NULLITÀ INSANABILI IN GENERE - NULLITÀ RELATIVE - OMESSA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA (AVVISO DI PROCEDIMENTO) ALL'ESERCENTE LA POTESTÀ SUL MINORE - NULLITÀ DEDOTTA IN SEDE DI RICORSO PER CASSAZIONE - NULLITÀ CONFIGURABILE.*
Stato
decisa il 1982-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157012-01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - NULLITÀ INSANABILI IN GENERE - NULLITÀ RELATIVE - OMESSA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA (AVVISO DI PROCEDIMENTO) ALL'ESERCENTE LA POTESTÀ SUL MINORE - NULLITÀ DEDOTTA IN SEDE DI RICORSO PER CASSAZIONE - NULLITÀ CONFIGURABILE.*

L'omissione della comunicazione giudiziaria all'esercente la potestà genitoriale o la tutela sull'imputato minorenne dedotta soltanto nel ricorso per Cassazione, è sanata, non rientrando tra quelle ipotesi integrative di nullità assoluta ed insanabile, previste dalla nuova formulazione dell'art. 185 cod. pen.. (V mass n 152421).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)