Sez. 1, Sentenza n. 11605 del 04/12/1990 (Rv. 470013 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE SULLA ENTRATA (I.G.E.) - I.G.E. ALLA IMPORTAZIONE - IN GENERE - VENDITA IN ITALIA DELLE MERCI DI ORIGINE ESTERA "ALLO STATO ESTERO" - ESCLUSIONE DALL'I.G.E. ALL'IMPORTAZIONE - PRESUPPOSTO DELL'ANTERIORITÀ DELLA VENDITA - PROVA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE SULLA ENTRATA (I.G.E.) - I.G.E. ALLA IMPORTAZIONE - IN GENERE - VENDITA IN ITALIA DELLE MERCI DI ORIGINE ESTERA "ALLO STATO ESTERO" - ESCLUSIONE DALL'I.G.E. ALL'IMPORTAZIONE - PRESUPPOSTO DELL'ANTERIORITÀ DELLA VENDITA - PROVA.*
Ai fini dell'esclusione dall'i.G.e. All'importazione delle vendite in Italia delle merci di origine estera "allo stato estero", la prova del relativo presupposto, costituito dall'anteriorità della vendita, ben può desumersi da elementi diversi dalle risultanze proprie del timbro datario apposto dall'ufficio competente sulle fatture, in quanto il bollo a calendario non può considerarsi come atto pubblico ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. proc. civ., trattandosi, invece, di mera certificazione amministrativa, per infirmare le risultanze della quale non è necessaria la querela di falso, ma basta la prova contraria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Regio Decr. Legge 09/01/1940 num. 2 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)