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Sez. 1, Sentenza n. 1556 del 29/05/1989 Cc. (dep. 27/06/1989) Rv. 181661 - 01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA - INTERPRETAZIONE DEL PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO - LEGITTIMITÀ - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181661-01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA - INTERPRETAZIONE DEL PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO - LEGITTIMITÀ - SUSSISTENZA - LIMITI.*

Il giudice della esecuzione ha la potestà di interpretare, in Sede di incidente di esecuzione, il contenuto del provvedimento restrittivo e di chiarirne la portata e i limiti, qualora ciò sia necessario per la attuazione pratica del titolo posto a base della esenzione, o per altre finalità esecutive. (Conf mass n 156149, e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)