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Sez. 2, Sentenza n. 2885 del 13/10/1971 (Rv. 354111 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - INFERMITA GUARIBILI (PERMANENZA DELL'INVALIDITA) - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1971-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354111-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - INFERMITA GUARIBILI (PERMANENZA DELL'INVALIDITA) - NOZIONE.*

In tema di invalidita pensionabile, il requisito della permanenza non deve essere inteso come insanabilita assoluta della malattia, ma come obiettiva incertezza della sua durata e della sua possibilita di guarigione e di apprezzabile miglioramento e deve essere valutato alla stregua dei dettami della scienza medica, della esperienza e della logica, senza aprioristici sconfinamenti nel campo delle ipotesi astrattamente possibili. (V 752'71, mass n 350567; 2721'70, mass n 349188).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)