Sez. L, Sentenza n. 6597 del 14/07/1994 (Rv. 487387 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di malattia | Decadenza dal diritto al trattamento assicurativo per assenza alla visita di controllo ex art. 5 D.L. n. 463 del 1983 - Funzione - Rapporto con quella perseguita dalla norma collettiva sanzionante il medesimo comportamento - Conseguenze.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di malattia
Atteso che la finalità perseguita dall'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, il quale prevede, a carico del lavoratore dipendente, la decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia, in caso di assenza alla visita di controllo priva di giustificato motivo - finalità individuabile nell'esigenza di predisporre un rimedio al pericolo di danni che l'ingiustificato comportamento del lavoratore può arrecare all'interesse pubblico alla corretta ed economica gestione dell'assicurazione sociale e cioè al sistema previdenziale ed al sistema economico nel suo complesso -, è diversa rispetto a quella perseguita dalla norma collettiva che eventualmente sanzioni il medesimo comportamento (nella specie, art. 18, norme operai, del C.C.N.L. per i dipendenti di aziende grafiche e affini del 19 luglio 1986) - la quale ha per oggetto la preminente tutela dell'interesse dell'impresa (il quale si salda con quello superiore della produzione nazionale di cui all'art. 2104, primo comma, cod. civ. che, valutato in relazione ai principi della Costituzione, risponde, con i temperamenti imposti dalla soppressione dell'ordinamento corporativo, alle moderne esigenze dell'attuale realtà economico sociale), sicché la sua violazione è razionalmente sanzionata con la perdita del solo trattamento economico contrattuale - è pienamente giustificata, sul piano logico-giuridico, la parziale diversità sanzionatoria da esse prevista, differenza che rende scindibile le sorti dei due trattamenti. Pertanto, ove l'ente previdenziale non ritenga di avvalersi del disposto dell'art. 5, cit., ciò non può risolversi in un'automatica preclusione per il datore di lavoro di applicare la clausola collettiva, allorché ritenga leso il suo interesse di imprenditore.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)