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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9142 del 07/04/2017 (Rv. 644063 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione di inabilità di cui all'art. 12 della l. n. 118 del 1971 - Requisiti reddituali previsti dal d.l. n. 76 del 2013, conv., con modif., dalla l. n. 99 del 2013 - Criteri di calcolo - Rilevanza dello "ius superveniens" - Limiti.
Stato
decisa il 2017-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644063-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Il requisito reddituale previsto per l'attribuzione della pensione di inabilità, ex art. 12 della l. n. 118 del 1971, va accertato con riferimento all'anno di decorrenza della prestazione, tenendo conto non solo del reddito personale percepito dall'invalido, ma anche di quello eventuale del coniuge fino alla data di entrata in vigore dell'art. 10, commi 5 e 6, del d.l. n. 76 del 2013, conv., con modif., dalla l. n. 99 del 2013, che ha dato rilievo, ai fini del riconoscimento del diritto a tale prestazione assistenziale, a decorrere dalla suddetta data, al solo reddito del soggetto interessato, con esclusione di quello percepito da altri componenti del suo nucleo familiare.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST., Legge 09/08/2013 num. 99 CORTE COST., Decreto Legge 28/06/2013 num. 76 art. 10 com. 5, Decreto Legge 28/06/2013 num. 76 art. 10 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)