Sez. L, Sentenza n. 1582 del 03/03/1983 (Rv. 426903 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE (INTERPRETAZIONE DEL C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DELLA RAI IN TEMA DI ATTRIBUZIONE DI CLASSI DI STIPENDIO).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE (INTERPRETAZIONE DEL C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DELLA RAI IN TEMA DI ATTRIBUZIONE DI CLASSI DI STIPENDIO).*
L'interpretazione dei contratti collettivi postcorporativi è censurabile in Sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo della violazione dei canoni legali di ermeneutica e dell'insufficienza della motivazione. (nella specie il S.C., enunciando tale principio, ha cassato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano attribuito a taluni dipendenti della R.a.I., addetti ai servizi giornalistici con compiti di recezione delle notizie tramite i boxes telefonici, la classe sedicesima del C.C.n.L. 9 luglio 1975, senza tenere conto del fatto che questa conteneva un'elencazione tassativa di posizioni di lavoro esclusivamente tecniche non assimilabili a quelle proprie dei suddetti dipendenti, riconducibili invece o alla classe quindicesima o quella diciottesima a seconda che si fosse ritenuto prevalente il contenuto concettuale o quello d'ordine delle relative mansioni). (V 5028/80, mass n 408887; (V 2561/79, mass n 398896).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Contr. Coll. 09/07/1975
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)