Sez. 4, Sentenza n. 12527 del 24/03/1980 Ud. (dep. 26/11/1980) Rv. 146857 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - TRANSAZIONE, RINUNZIA O RIFIUTO DELLA PARTE OFFESA - CONDIZIONI PER LA SUSSISTENZA DELL'ATTENUANTE - FATTISPECIE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - TRANSAZIONE, RINUNZIA O RIFIUTO DELLA PARTE OFFESA - CONDIZIONI PER LA SUSSISTENZA DELL'ATTENUANTE - FATTISPECIE.*
Nel caso in cui la somma, offerta a titolo di risarcimento dei danni da reato, non sia accettata dalla parte offesa, l'attenuante di cui all'art 62 n 6 cod pen puo essere concessa solo se il rifiuto sia ingiustificato e pretestuoso e cioe se la somma offerta si manifesti sufficiente a coprire il danno patrimoniale gia quantificato o facilmente quantificabile. (fattispecie in cui la Determinazione del danno non si presentava agevole, data la necessita di tener conto di numerosi fattori quali le condizioni economiche, familiari dei parenti della vittima del sinistro, l'incidenza del trauma psichico, sicche la Corte di merito, non apparendo evidente la congruita della somma offerta dalla societa assicuratrice, aveva ritenuto che tale indagine dovesse svolgersi nell'opportuna Sede civile).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 91 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)