Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare gli strumenti di garanzia della legittimita' dell'azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1 Sezioni regionali della Corte dei conti
1. In tutte le regioni sono istituite ove non gia' esistenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione.
2. Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni giurisdizionali con sede in Trento e in Bolzano nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche e con circoscrizione estesa al rispettivo territorio provinciale.
3. A tutte le sezioni , comprese quelle gia' istituite, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 9 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.
4. Le sezioni regionali previste al comma 1 e al comma 2, ove non gia' costituite, vengono insediate entro sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro venti giorni dall'insediamento, sono trasmessi a ciascuna sezione regionale i fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono chiamate a giudicare, fatta eccezione per i giudizi per i quali risulti gia' fissata l'udienza.
4-bis. Della ricezione dei fascicoli e' data comunicazione alle parti interessate e ai difensori costituiti, a cura della segreteria della sezione.
5. Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali in materia di contabilita' pubblica e' ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali, che giudicano con tre magistrati.
L'appello e' proponibile nel termine di sessanta giorni decorrenti, per il procuratore generale e per il procuratore regionale competente per territorio, dalla pubblicazione e, per il convenuto, dalla notificazione della sentenza.
6. Tutti i giudizi relativi ai residenti all'estero sono di competenza della sezione regionale del Lazio.
7. Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale. Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o da un presidente di sezione e giudicano con cinque magistrati . Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario.
8. Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali, sono soppresse la sezione III ordinaria per le pensioni civili, la sezione IV ordinaria per le pensioni militari, le cinque sezioni giurisdizionali speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658. In ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 1995 le predette sezioni sono soppresse e i giudizi di competenza di sezioni giurisdizionali regionali non ancora insediate sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale del Lazio.
9. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali e per gli uffici del procuratore regionale provvede il consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati, anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a due anni. Nel primo impianto e per un periodo non inferiore a due anni, alle occorrenze delle sezioni e delle procure regionali si provvede provvisoriamente, con magistrati assegnati anche d'ufficio.
10. L'articolo 42 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e' sostituito dal seguente:
"Art. 42 (Posizione dei funzionari membri della commissione). - I membri effettivi della commissione di controllo di cui alla lettera c) del precedente articolo sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l'amministrazione cui appartengono.".
11. Alle segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali e delle procure regionali sono preposti funzionari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 2 Pubblico ministero presso la Corte dei conti
1. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite ed alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da un vice procuratore generale.
2. Presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un procuratore regionale.
3. Il procuratore generale coordina l'attivita' dei procuratori regionali e, questi ultimi, quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'articolo 74 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Corte dei conti, per l'esercizio delle sue attribuzioni, puo' altresi' delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni e avvalersi di consulenti tecnici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 3
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 14 GENNAIO 1994, N. 19
Art. 4
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 14 GENNAIO 1994, N. 19
Art. 5 Giudizi di responsabilita'
1. Il procuratore regionale, prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della relativa comunicazione, le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine il presunto responsabile puo' chiedere di essere sentito personalmente.
2. Quando ne ricorrano le condizioni, anche contestualmente all'invito di cui al comma 1, il procuratore regionale puo' chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge.
3. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a:
a) fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni;
b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto.
4. All'udienza di cui alla lettera a) del comma 3, il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con il decreto. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma 3 sono quadruplicati.
5. Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, viene fissato un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell'atto di citazione per il correlativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento all'ufficio del procuratore regionale.
6. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2, il procuratore regionale, nelle istruttorie di sua competenza, puo' disporre:
a) l'esibizione di documenti, nonche' ispezioni ed accertamenti
diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;b) il sequestro dei documenti . . .;
c) audizioni personali;
d) perizie e consulenze.
7. Per il pagamento delle parcelle dovute ai consulenti tecnici si applica la procedura prevista dalla normativa vigente in materia di spese di giustizia.
8. Il limite di somma di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e all'articolo 49 del regio decreto 13 agosto 1933, n.
1038, e' elevato a L. 5.000.000 e puo' essere aggiornato, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Corte dei conti.
Art. 6 Giudizi in materia pensionistica
1. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4- bis, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio.
2. La mancata o non tempestiva proposizione dell'istanza di cui al comma 1 produce l'estinzione del giudizio, che viene dichiarata d'ufficio.
3. In ogni altro caso il presidente della sezione fissa l'udienza per la trattazione, designando un magistrato relatore. La data dell'udienza viene comunicata, a cura della segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni alle parti costituite, che possono produrre, con deposito in segreteria, memorie e documenti sino al decimo giorno precedente la data di udienza.
4. L'amministrazione, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, puo' farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.
5. I ricorsi possono essere proposti anche senza patrocinio legale, ma i ricorrenti non possono svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L'assistenza legale dei ricorrenti puo' essere svolta da professionisti iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono e disciplinano le conclusioni e l'intervento del procuratore generale nei giudizi in materia di pensioni civili, militari e di guerra; e' fatto salvo il potere dello stesso di ricorrere in via principale nell'interesse della legge.
7. I ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni civili, militari e di guerra devono contenere, a pena di inammissibilita', oltre all'indicazione del giudice, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni.
8. Qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, le notificazioni e le comunicazioni nei suoi confronti sono effettuate mediante deposito nella segreteria della sezione.
9. Avverso i provvedimenti che definiscono domande di aggravamento in conformita' a giudizi delle commissioni mediche pensionistiche di guerra accettati dall'interessato, ovvero confermati dalla commissione medica superiore, il ricorso giurisdizionale e' ammesso soltanto se la pretesa di diverso giudizio sanitario risulti documentata da perizia medica o certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche successivamente alla domanda di aggravamento o nei sei mesi antecedenti.
Art. 7
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 14 GENNAIO 1994, N. 19
Art. 8
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 14 GENNAIO 1994, N. 19
Art. 9
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 14 GENNAIO 1994, N. 19
Art. 10 Oneri finanziari
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 4.160 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il numero dei posti di dirigente di livello E previsti dal quadro E della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituito dal quadro annesso alla legge 7 agosto 1985, n. 428, da ultimo integrato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 1991, e' aumentato di ventinove unita'. Nella dotazione organica del personale appartenente all'ottava qualifica funzionale, profilo professionale "funzionario amministrativo contabile", determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1992, sono soppresse quaranta unita'.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MANCINO, Ministro dell'interno
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO