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Sez. 6, Sentenza n. 4114 del 24/10/1997 Cc. (dep. 26/11/1997) Rv. 208834 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - LIMITI | Proscioglimento del condannato come conseguenza necessaria dell'accoglimento della richiesta di revisione - Richiesta fondata su elementi che potrebbero solo dar luogo a condanna per diverso e meno grave titolo di reato - Inammissibilità - Fattispecie in tema di concussione e corruzione.
Stato
decisa il 1997-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208834-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - LIMITI

Atteso il disposto degli artt.631 e 637, comma 2, c.p.p., dal quale emerge chiaramente come dall'accoglimento della richiesta di revisione non possa che derivare il proscioglimento del condannato, deve escludersi che detta richiesta possa essere fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma ad una dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che legittimamente fosse stata dichiarata inammissibile una richiesta di revisione avanzata da un soggetto condannato per concussione, il quale rappresentava l'inconciliabilità di tale condanna con la successiva affermazione di responsabilità di altri soggetti, originariamente chiamati a rispondere del medesimo fatto-reato, a titolo di corruzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 631 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 637 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)