Sez. 1, Sentenza n. 3361 del 22/03/1993 (Rv. 481499 - 01)
Professionisti - Ordini Professionali | Ordine dei dottori commercialisti - Vigilanza per la osservanza della legge professionale - Azione per la rimozione di una situazione vietata dalla legge sotto comminatoria di sanzione penale - Cognizione - Giudice ordinario civile - Devoluzione - Fattispecie.
Professionisti - Ordini Professionali
L'Ordine dei dottori commercialisti, ente pubblico associativo esponenziale di una categoria di professionisti, al quale la legge affida la rappresentanza della categoria nell'ambito della circoscrizione territoriale, con riguardo alle attribuzioni di vigilanza per l'osservanza della legge professionale, comprese quelle normative che ne sono integrative in quanto aventi rapporto con la professione, è titolare di una posizione giuridica soggettiva direttamente tutelabile che la legittima ad agire avanti al giudice ordinario civile per la rimozione di una situazione vietata dalla legge sotto comminatoria di sanzione penale, perché considerata, per insindacabile valutazione legislativa, pregiudizievole per la categoria professionale e, al tempo stesso, per l'interesse pubblico al "legale esercizio della professione", alla cui tutela esso Ordine è preposto (nel caso di specie la Suprema Corte ha cassato la decisione del giudice di appello che aveva esclusa la legittimazione dell'Ordine suddetto ad agire in giudizio per la dichiarazione di nullità dell'atto costitutivo di una società avente ad oggetto lo svolgimento di attività riservata ai dottori commercialisti, in contrasto con il disposto degli artt. 1 e 2 legge 22 novembre 1939 n. 1815).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 1, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 2 CORTE COST., DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)