diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1630 del 28/04/1975 (Rv. 375232 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - MISURA - CAPACITA ECONOMICHE DEL MARITO - CONGRUITA E PROPORZIONALITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375232-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - MISURA - CAPACITA ECONOMICHE DEL MARITO - CONGRUITA E PROPORZIONALITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione se logicamente ed esaurientemente motivato, quello del giudice del merito che, pronunziando il divorzio, ritenga congruo e proporzionato alle capacita economiche del marito un determinato assegno mensile da corrispondersi alla moglie. (Conf 1818/74, mass n 370015).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)