diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 711 del 09/02/1999 Cc. (dep. 22/03/1999) Rv. 212781 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Sequestro preventivo - Ricorso per cassazione - Terzo avente diritto alla restituzione - Rappresentanza e tutela - Difensore - Procura - Singoli gradi del procedimento - Specificazione - Necessità.
Stato
decisa il 1999-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212781-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di impugnazione dei provvedimenti cautelari reali, il difensore di colui che, essendo estraneo al procedimento principale, voglia far valere il suo diritto alla restituzione della cosa sequestrata, necessita, ai fini del conferimento della relativa rappresentanza e tutela (al pari del difensore delle parti private diverse dall'imputato), di procura speciale. Detta procura, a meno che nell'atto sia espressa diversa volontà, si presume conferita per un solo grado del procedimento, come si desume, non solo dai principi generali in materia, ma anche dalla mancanza di una specifica norma che equipari, sul punto, il citato soggetto all'imputato. (Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal difensore di persona che assumeva aver diritto alla restituzione della cosa assoggettata a sequestro preventivo, osservando che detto difensore non aveva ricevuto specifica procura, ritualmente conferita con esplicito richiamo a tale mezzo di impugnazione, né procura relativa ad ogni stato e grado del procedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 613, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)