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Sez. 1, Sentenza n. 1251 del 07/09/1970 (Rv. 346915 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - IN GENERE - LIMITI DEL POTERE DI RIESAME DEL GIUDICE D'APPELLO - PROPOSIZIONE DI NUOVI MOTIVI IN CORSO DI CAUSA - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1970-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346915-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - IN GENERE - LIMITI DEL POTERE DI RIESAME DEL GIUDICE D'APPELLO - PROPOSIZIONE DI NUOVI MOTIVI IN CORSO DI CAUSA - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*

Il potere di riesame del giudice di appello e limitato dai motivi proposti dall'appellante nell'atto di appello e non puo, quindi, essere esteso all'esame di motivi proposti solo successivamente, in corso di causa, nemmeno quando si assuma che si tratta della mera precisazione e svolgimento dell'impugnazione contenuta nell'atto di appello. (nella specie la Cassazione ha ritenuto che, formulata nell'atto di appello doglianza di violazione dell'art 143 cod proc civ sostenendosi che la notificazione doveva essere effettuata nelle forme di cui all'art 140 cod proc civ, costituiva motivo nuovo, e non semplice precisazione di quello gia proposto, perche fondato su una fattispecie diversa, l'assunto che la nullita della notifica discendeva da mancata affissione dell'atto notificando nell'albo dell'ufficio giudiziario.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)