Sez. 1, Sentenza n. 2817 del 08/02/2026 (Rv. 677289-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa - Nomina del commissario giudiziale - Compito di riferire su ogni aspetto - Preclusioni per le attestazioni del professionista indipendente - Insussistenza - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE
In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa, ex art. 61 CCII, il tribunale può conferire al commissario giudiziale, nominato ai sensi dell'art. 40, comma 4, CCII, il compito di riferire su ogni aspetto rilevante per la decisione sulla domanda di omologazione, senza
preclusione di quelli che sono oggetto di attestazione da parte del professionista indipendente, ai sensi dell'art. 57, comma 4, CCII, poiché l'art. 48, comma 4, CCII, impone all'organo giudicante di decidere - all'esito dell'udienza di comparizione delle parti e del commissario giudiziale ed assunti gli eventuali mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio - dopo aver "sentito il commissario giudiziale".
CCII [ rnc : art = 0061 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [ rnc : art = 0040 00, com = 0004, gen = LS, sp = CCII], CCII [ rnc : art = 0057 00, com = 0004, gen = LS, sp = CCII], CCII [ rnc : art = 0048 00, com = 0004, gen = LS, sp = CCII]
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)