Codice Penale
Testo in vigore al
Art. 541
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
Art. 542
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
Art. 543
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
Art. 544
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442
Titolo ix-bis. Dei delitti contro gli animali
Art. 544-bis Uccisione di animali
1. Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona la morte di un animale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
2. Se il fatto e' commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.
Art. 544-ter Maltrattamento di animali
1. Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
Art. 544-quater Spettacoli o manifestazioni vietati
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e' punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
2. La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies Divieto di combattimenti tra animali
1. Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrita' fisica e' punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
2. La pena e' aumentata da un terzo alla meta':
1) se le predette attivita' sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attivita' sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
3. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti , e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma.
4. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies Confisca e pene accessorie
1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, e' sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
2. E' altresi' disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attivita' di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta e' pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attivita'. In caso di recidiva e' disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all'indagato, imputato o proprietario e' vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva.
Art. 544-septies Circostanze aggravanti
1. Le pene previste dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 sono aumentate:
a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori;
b) se i fatti sono commessi nei confronti di piu' animali;
c) se l'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso.
Titolo decimo. DEI DELITTI CONTRO LA INTEGRITA' E LA SANITA' DELLA STIRPE<br/> TITOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 545
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 546
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 547
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 548
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 549
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 550
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 551
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 552
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 553
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 554
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 555
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194