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Sez. 5 - , Sentenza n. 39796 del 14/12/2021 (Rv. 663209 - 01)

COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE | Aiuti di Stato – Agevolazione fiscale ex art. 1, commi 271-279, l. n. 296 del 2006 – Previsione di un requisito ulteriore – Compatibilità con l’art. 108 TFUE – Sussistenza - Conseguenze. TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2021-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663209-01

COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE

In tema di aiuti di Stato, il requisito richiesto dall'art. 1, comma 1223, l. n. 296 del 2006 a fini della fruizione del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate in aree svantaggiate del mezzogiorno d'Italia di cui ai commi da 271 a 279 della medesima disposizione, e consistente nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

del richiedente, di non aver ricevuto o, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti di Stato dichiarati illegali dalla Commissione europea è compatibile con l'art. 108 TUE, come interpretato dalla Commissione europea con decisione C(2008) 380, e con il principio comunitario di proporzionalità, rientrando nella discrezionalità degli Stati membri individuare requisiti ulteriori e più restrittivi per la concessione di aiuti di Stato; ne consegue che è legittimo il provvedimento di diniego fondato sulla mancata produzione di detta dichiarazione.

DPCM 23/05/2007, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1223 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/02/2005 num. 11 art. 16 bis com. 11, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 271 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 279 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)