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Sez. 3, Sentenza n. 1536 del 19/02/1997 (Rv. 502550 - 01)

FIDEJUSSIONE - PRESTATA DA PIÙ PERSONE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEJUSSORI | Ripartizione della perdita per insolvenza di uno di loro - Condizioni - Prova dell'insolvibilità del patrimonio del confidejussore - Onere dell'attore - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Azione di recupero del credito - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502550-01

FIDEJUSSIONE - PRESTATA DA PIÙ PERSONE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEJUSSORI

Il confidejussore che nell'esercitare il regresso, ai sensi dell'art. 1954 cod. civ., nei confronti degli altri per il debito pagato, vuole ripartire la perdita derivante dall'insolvenza di uno di loro, ha l'onere di provare con qualsiasi mezzo, anche presuntivo - e perciò non necessariamente mediante l'esperimento inutile di un'azione di recupero del proprio credito -, che al momento del predetto esercizio del regresso il patrimonio di un confidejussore era insolvibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1954, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)