Sez. 1, Sentenza n. 1558 del 17/06/1966 (Rv. 323098 - 01)
TITOLI DI CREDITO - GIRATA DEI TITOLI ALL'ORDINE - PER L'INCASSO O PER PROCURA - ANTICIPAZIONE DELLA VALUTA AL GIRANTE - RESPONSABILITA DEL GIRATARIO VERSO GLI ALTRI AVENTI DIRITTO - FATTISPECIE IN TEMA DI ASSEGNO NON TRASFERIBILE.*
TITOLI DI CREDITO - GIRATA DEI TITOLI ALL'ORDINE - PER L'INCASSO O PER PROCURA - ANTICIPAZIONE DELLA VALUTA AL GIRANTE - RESPONSABILITA DEL GIRATARIO VERSO GLI ALTRI AVENTI DIRITTO - FATTISPECIE IN TEMA DI ASSEGNO NON TRASFERIBILE.*
Giratario per l'incasso e, nel negozio cambiario in genere, colui che, in base ad un rapporto di mandato, si incarica della riscossione della valuta da trasmettere poi al suo girante-mandante. Da questo rapporto si distingue l'ipotesi che al momento della girata assertivamente avvenuta per l'incasso il giratario anticipi al girante la valuta stessa. In questo caso alla asserta girata per l'incasso si accompagna un rapporto autonomo, e cioe il pagamento del quale il giratario risponde, in via contrattuale od extracontrattuale, nei confronti degli altri soggetti aventi diritto, se abbia pagato male. -nella specie, pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dall'intestatario-. *
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 22, Legge 31/12/1933 num. 1736 art. 43, Legge 31/12/1933 num. 1736 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)