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Sez. 1, Sentenza n. 8457 del 25/09/1996 (Rv. 499738 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - CONDANNA PENALE DELL'ALTRO CONIUGE, PASSATA IN GIUDICATO | Esclusione per i reati commessi per motivi di particolare valore morale e sociale - Accertamento di detti motivi - Spettanza al giudice civile - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499738-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - CONDANNA PENALE DELL'ALTRO CONIUGE, PASSATA IN GIUDICATO

Ai fini della proponibilità della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nel caso di cui all'art. 3, comma primo n. 1 lett. a) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (condanna dell'altro coniuge, con sentenza passata in giudicato, all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale), l'accertamento della sussistenza dei motivi di particolare valore morale e sociale è rimesso al giudice penale e non spetta, quindi, al giudice del divorzio, il quale non può riconsiderare la condotta dell'imputato condannato con sentenza passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)