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Sez. 4, Sentenza n. 10319 del 29/06/1981 Ud. (dep. 17/11/1981) Rv. 150994 - 01

REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - CASO FORTUITO - ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'IMPUTATO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-06-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150994-01

REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - CASO FORTUITO - ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'IMPUTATO - SUSSISTENZA.*

Se per le cause di giustificazione l'imputato ha un mero Onere di allegazione, incombendo, poi, al giudice accertare la fondatezza o meno di quanto dedotto, per le cause, invece, di esclusione del dolo o della colpa la prova deve essere fornita da chi ne adduce l'esistenza. Ne consegue che, in tema di caso fortuito, di fronte ad un reato completo in tutti i suoi elementi, incombe all'imputato non solo asserire, ma provare, compiutamente, che l'evento si sia verificato per un avvenimento imprevedibile, che esula dalla sua volontà e che non può, in nessun modo, essere fatto risalire alla sua attività psichica. (Conf. - sul caso fortuito - mass. N. 141795/79; in genere, mass. N. 121156, anno 1972 (sez. Unite); contra mass. N. 149774, anno 1981; sull'Onere di allegazione come "dovere unico di collaborazione alla ricerca della verità materiale, cui, anche in un tema processuale rigorosamente garantistico, lo stesso imputato non può avere alcun apprezzabile motivo di rifiutarsi in tutti quei casi e situazioni in cui la verità si risolve manifestamente in suo vantaggio". Cass. Sez. Unite 14 giugno 1980 n. 12095, mass. N. 146696, ric. Felloni - sent. Che si legge in Cass. Pen. mass. Anno 1981, P. 177).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)