Sez. 3 - , Ordinanza n. 37059 del 19/12/2022 (Rv. 666289 - 01)
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE | Caduta del pedone per sconnessione o buca stradale - Responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. - Configurabilità - Rilevanza della condotta del danneggiato - Condizioni - Caso fortuito - Requisiti. RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - In genere. RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - In genere.
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento.
Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)