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Sez. 3, Sentenza n. 11864 del 02/05/2024 (Rv. 670869-01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO | Pignoramento presso terzi - Indicazione degli elementi necessari all'identificazione e alla misura del credito pignorato - Mancanza - Conseguenze - "Ficta confessio" del terzo pignorato non comparso - Esclusione - Accertamento ex art. 549 c.p.c. su istanza del creditore - Necessità. ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670869-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO

Nel procedimento di espropriazione presso terzi, se l'atto di pignoramento notificato non contiene la specifica quantificazione del credito pignorato, su istanza del creditore (ex art. 486 c.p.c.) si deve procedere all'accertamento endoesecutivo dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'art. 549 c.p.c., anche in caso di non contestazione da parte del terzo pignorato rimasto silente, posto che il meccanismo della ficta confessio può operare solo quando l'allegazione del creditore consente la compiuta identificazione del preteso credito nei confronti del debitor debitoris.

Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 486

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)