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Sez. 1, Sentenza n. 3348 del 18/10/1968 (Rv. 336363 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI- SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO- APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADENTI ENTRO TALE PERIODO.*
Stato
decisa il 1968-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336363-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI- SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO- APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADENTI ENTRO TALE PERIODO.*

La sospensione disposta dalla legge 14 luglio 1965, n. 818, si applica soltanto ai termini che scadono tra il primo agosto e il 15 settembre. (nella specie e stato dichiarato inammissibile un ricorso proposto il 22 settembre contro una sentenza notificata il 21 347396 1965). Conforme alle sentenze n. 1551-68, massima n. 333261 e n. 29827, massima n. 330679.*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)