diritto.io

DIRETTIVA 1999/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità

Testo in vigore al

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189B del trattato3, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l'8 dicembre 1998,

considerando che il settore delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione costituisce una componente fondamentale del mercato delle telecomunicazioni, il quale è, a sua volta, un elemento chiave dell'economia comunitaria; che le direttive applicabili al settore delle apparecchiature terminali di telecomunicazione non sono più in grado di adeguarsi ai cambiamenti previsti nel settore a seguito dell'avvento di nuove tecnologie, degli sviluppi del mercato e della legislazione in materia di reti;

considerando che, secondo i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 3 B del trattato, l'obiettivo della creazione di un mercato unico, aperto e concorrenziale delle apparecchiature di telecomunicazione non può essere realizzato in modo sufficiente dagli Stati membri e può, dunque, essere meglio conseguito dalla Comunità; che le disposizioni della presente direttiva non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo;

considerando che gli Stati membri possono invocare l'articolo 36 del trattato per escludere dalla presente direttiva alcune categorie di apparecchiature;

considerando che la direttiva 98/13/CE4 ha consolidato le disposizioni relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluse le misure per il reciproco riconoscimento della loro conformità;

considerando che detta direttiva non contempla una sostanziale fascia del mercato delle apparecchiature radio;

considerando che i beni di duplice uso sono soggetti al regime comunitario di controllo delle esportazioni istituito dal regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio5;

considerando che il vasto ambito di applicazione della presente direttiva richiede nuove definizioni delle espressioni "apparecchiature radio" e "apparecchiature terminali di telecomunicazione"; che un quadro normativo idoneo a promuovere il mercato unico delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione dovrebbe consentire uno sviluppo degli investimenti, della fabbricazione e della vendita al passo con l'evoluzione tecnologica e del mercato;

considerando che, data la crescente importanza delle apparecchiature terminali di telecomunicazione e delle reti che fanno uso di trasmissione via radio, oltre che delle apparecchiature collegate attraverso collegamenti cablati, qualsiasi regolamento relativo alla produzione, al commercio e all'uso delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione dovrebbe coprire entrambe le classi di tali apparecchiature;

considerando che la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale6, prevede che le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano la pubblicazione dettagliata delle specifiche relative alle interfacce tecniche di accesso alla rete, al fine di garantire un mercato concorrenziale della fornitura di apparecchiature terminali;

considerando che gli obiettivi della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione7, sono sufficienti per le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, ma senza applicazione dei limiti di tensione;

considerando che i requisiti in materia di protezione relativi alla compatibilità elettromagnetica, prescritti dalla direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica8, sono sufficienti per le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione;

considerando che il diritto comunitario prevede che gli ostacoli alla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità derivanti da divergenze delle legislazioni nazionali relative alla commercializzazione dei prodotti possono giustificarsi solo nella misura in cui i requisiti a livello nazionale siano necessari e proporzionati; che, pertanto, l'armonizzazione delle legislazioni deve limitarsi alle disposizioni necessarie a determinare i requisiti essenziali relativi alle apparecchiature radio e alle apparecchiature terminali di telecomunicazione;

considerando che i requisiti essenziali per una data categoria di apparecchiature radio o apparecchiature terminali di telecomunicazione dovrebbero dipendere dalla natura e dalle esigenze della categoria stessa; che tali requisiti debbono essere applicati con discernimento, per non frenare l'innovazione tecnologica o la risposta alle esigenze di una libera economia di mercato;

considerando che si dovrebbe vigilare attentamente a che le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione non costituiscano un inutile rischio per la salute;

considerando che le telecomunicazioni sono importanti per il benessere e l'occupazione delle persone disabili, che rappresentano una quota rilevante e crescente della popolazione in Europa; che, pertanto, le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione dovrebbero essere concepite, se del caso, in modo che i disabili possano utilizzarle con un adattamento nullo o minimo;

considerando che le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione possono offrire talune funzioni necessarie per i servizi di emergenza;

considerando che potrebbe essere necessario introdurre nelle apparecchiature radio e nelle apparecchiature terminali di telecomunicazione alcune funzioni per impedire che siano violati i dati personali e la vita privata dell'utente e dell'abbonato e/o per evitare le frodi;

considerando che in alcuni casi potrebbero essere necessari un'interazione via rete con altri apparati ai sensi della presente direttiva e collegamenti con interfacce del tipo appropriato in tutta la Comunità;

considerando che, di conseguenza, dovrebbe essere possibile individuare ed aggiungere i requisiti specifici essenziali sulla vita privata dell'utente, funzioni per utenti disabili, funzioni per servizi di emergenza e/o funzioni per evitare le frodi;

considerando il consenso esistente sul fatto che in un mercato concorrenziale la certificazione volontaria e i sistemi di marcatura elaborati dalle organizzazioni dei consumatori, dai fabbricanti, dai gestori o dagli altri operatori dell'industria contribuiscono alla qualità e sono validi strumenti per accrescere la fiducia dei consumatori nei prodotti e nei servizi di telecomunicazione; che gli Stati membri potrebbero sostenere tali sistemi; che siffatti sistemi dovrebbero essere compatibili con le norme del trattato in materia di concorrenza;

considerando che sarebbe necessario impedire il verificarsi di un inaccettabile deterioramento del servizio per le persone diverse dall'utente dell'apparecchiatura radio o dell'apparecchiatura terminale di telecomunicazione; che i fabbricanti di terminali dovrebbero costruire le apparecchiature in modo da impedire che le reti subiscano danni che rechino un siffatto deterioramento in condizioni di impiego normali; che occorrerebbe che i gestori di reti le costruiscano in modo da non obbligare i fabbricanti di apparecchiature terminali ad adottare provvedimenti sproporzionati per prevenire danni alle reti; che l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) dovrebbe tenere debitamente conto di questo obiettivo all'atto dell'elaborazione di norme relative all'accesso alle reti pubbliche;

considerando che dovrebbe essere garantito l'utilizzo efficace dello spettro delle radiofrequenze in modo da evitare interferenze dannose; che andrebbe promosso, nella misura del possibile, un uso efficace, conforme agli sviluppi più recenti, di risorse limitate quali, ad esempio, lo spettro delle radiofrequenze;

considerando che le interfacce armonizzate fra apparecchiature terminali e reti di telecomunicazione contribuiscono a promuovere mercati competitivi sia per le apparecchiature terminali sia per i servizi di rete;

considerando, tuttavia, che i gestori di reti di telecomunicazioni pubbliche dovrebbero avere la possibilità di definire le caratteristiche tecniche delle loro interfacce, fatte salve le norme del trattato in materia di concorrenza; che, di conseguenza, essi dovrebbero pubblicare specifiche tecniche di tali interfacce accurate e adeguate per consentire ai produttori di progettare apparecchiature terminali di telecomunicazione che soddisfino i requisiti della presente direttiva;

considerando, tuttavia, che le norme in materia di concorrenza contenute nel trattato e la direttiva 88/301/CEE della Commissione, del 16 maggio 1988, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazione9, stabiliscono il principio di trattamento equo, trasparente e non discriminatorio di tutte le specifiche tecniche che hanno implicazioni normative; che, di conseguenza, spetta alla Comunità e agli Stati membri, sentiti gli operatori economici, garantire l'equità del quadro normativo creato dalla presente direttiva;

considerando che spetta agli organismi di normalizzazione europei, in particolare all'ETSI, garantire che le norme armonizzate siano adeguatamente aggiornate e redatte in modo tale da offrire un'interpretazione inequivocabile; che il mantenimento, l'interpretazione e l'attuazione delle norme armonizzate costituiscono ambiti altamente specializzati e di crescente complessità tecnica; che detti compiti esigono la partecipazione attiva di esperti scelti fra gli operatori economici; che in alcune circostanze potrebbe essere necessario fornire interpretazioni o correzioni di norme armonizzate più urgenti di quanto non sia possibile attraverso le normali procedure degli organismi di normalizzazione europei che operano ai sensi della direttiva 98/34/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione10;

considerando che è nel pubblico interesse disporre di norme armonizzate a livello europeo, in relazione alla progettazione ed alla produzione di apparecchiature radio e di apparecchiature terminali di telecomunicazione; che il rispetto delle suddette norme pone in essere una presunzione di conformità ai requisiti essenziali; che sono consentiti altri mezzi per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali;

considerando che l'assegnazione degli identificatori di categoria delle apparecchiature dovrebbe scaturire dalle competenze della CEPT/ERC e degli organismi europei di normalizzazione competenti in materia di radiocomunicazioni; che altre forme di cooperazione con detti organismi devono essere incoraggiate nei limiti del possibile;

considerando che, per consentire alla Commissione di seguire efficacemente il controllo del mercato, gli Stati membri dovrebbero fornire le pertinenti informazioni relative ai tipi di interfaccia, alle norme armonizzate inadeguate o applicate non correttamente, agli organismi notificati e alle autorità di sorveglianza;

considerando che gli organismi notificati e le autorità di sorveglianza dovrebbero scambiare informazioni sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione per una sorveglianza efficace del mercato; che tale cooperazione dovrebbe avvalersi quanto più possibile di mezzi elettronici; che, in particolare, tale cooperazione dovrebbe consentire alle autorità nazionali di essere informate in merito alle apparecchiature radio immesse sul loro mercato, che operano su bande di frequenza non armonizzate nella Comunità;

considerando che i fabbricanti dovrebbero notificare agli Stati membri l'intenzione di immettere sul mercato un'apparecchiatura radio che utilizza bande di frequenze la cui utilizzazione non è armonizzata nella Comunità; che gli Stati membri devono pertanto istituire procedure per tale notifica; che tali procedure dovrebbero essere adeguate e non dovrebbero costituire procedure di valutazione della conformità aggiuntive a quelle di cui agli allegati IV o V; che è auspicabile che dette procedure di notifica siano armonizzate ed applicate di preferenza con mezzi elettronici e mediante uno sportello unico;

considerando che le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione conformi ai requisiti essenziali corrispondenti dovrebbero poter circolare liberamente; che tali apparecchiature dovrebbero poter essere messe in servizio agli scopi previsti; che la messa in servizio può essere subordinata ad autorizzazioni per l'uso dello spettro delle radiofrequenze e la fornitura del servizio interessato;

considerando che in occasione di fiere, esposizioni, ecc., deve essere possibile esporre apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione non conformi alla presente direttiva; che le parti interessate dovrebbero tuttavia essere correttamente informate del fatto che tali apparecchiature non sono conformi e non possono essere acquistate nelle condizioni in cui si trovano; che gli Stati membri hanno facoltà di limitare la messa in servizio, inclusa l'accensione, delle apparecchiature radio esposte per ragioni legate a un'utilizzazione efficace e appropriata dello spettro delle radiofrequenze, alla prevenzione di interferenze nocive o a questioni inerenti la salute pubblica;

considerando che le radiofrequenze sono assegnate a livello nazionale e che, nella misura in cui non sono state armonizzate, esse restano di competenza esclusiva degli Stati membri; che è necessario prevedere una disposizione di salvaguardia che consenta agli Stati membri, a norma dell'articolo 36 del trattato, di vietare, limitare o chiedere il ritiro dal rispettivo mercato di apparecchiature radio che hanno causato o che si presume ragionevolmente causeranno in futuro interferenze dannose; che le interferenze con le radiofrequenze assegnate a livello nazionale costituiscono un valido motivo per cui gli Stati membri possono decidere di adottare misure di salvaguardia;

considerando che i fabbricanti sono responsabili in caso di danni causati da apparecchi difettosi a norma delle disposizioni della direttiva 85/374/CEE del Consiglio11; che, a prescindere da ogni responsabilità in capo al fabbricante, qualsiasi persona che importi nella Comunità un apparecchio e che lo metta in vendita nell'ambito della propria attività economica è responsabile ai sensi della medesima direttiva; che il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato o la persona responsabile dell'immissione dell'apparecchio sul mercato comunitario sono responsabili in virtù delle norme sulla responsabilità contrattuale e non vigenti negli Stati membri;

considerando che le misure che è opportuno che gli Stati membri o la Commissione adottino allorquando un'apparecchiatura dichiarata conforme alle disposizioni della presente direttiva provoca seri danni ad una rete o interferenze radio dannose verranno determinate a norma dei principi generali del diritto comunitario, in particolare dei principi di obiettività, di proporzionalità e di non discriminazione;

considerando che il 22 luglio 1993 il Consiglio ha adottato la decisione 93/465/CEE, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica12; che le procedure di valutazione di conformità applicabili andrebbero scelte preferibilmente tra quelle di cui ai moduli previsti dalla suddetta decisione;

considerando che gli Stati membri possono esigere che gli organismi notificati da essi designati e le loro autorità di sorveglianza siano accreditati secondo appropriate norme europee;

considerando che è opportuno che la conformità dell'apparecchiatura radio o dell'apparecchiatura terminale di telecomunicazione ai requisiti delle direttive 73/23/CEE e 89/336/CEE possa essere dimostrata mediante le procedure definite in tali direttive, qualora gli apparecchi rientrino nell'ambito di applicazione delle medesime; che, quindi, si può far ricorso alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 89/336/CEE, se l'applicazione delle norme armonizzate pone in essere una presunzione di conformità ai requisiti in materia di protezione; che si può far ricorso alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, se il fabbricante non ha applicato norme armonizzate o se queste norme non esistono;

considerando che le imprese della Comunità dovrebbero beneficiare di un accesso ai mercati dei paesi terzi efficace e paragonabile e godervi di un trattamento simile a quello riservato nella Comunità alle imprese appartenenti interamente o in maggioranza ovvero effettivamente controllate da cittadini del paese terzo interessato;

considerando che è opportuno istituire un comitato che riunisca le parti direttamente coinvolte nell'applicazione della regolamentazione delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione, in particolare gli organismi nazionali preposti alla valutazione di conformità e quelli responsabili della sorveglianza del mercato, per aiutare la Commissione ad ottenere un'applicazione armonizzata e proporzionata delle disposizioni che soddisfi le esigenze del mercato e del grande pubblico; che, nei casi appropriati, sarebbe necessario consultare i rappresentanti dei gestori nel settore della telecomunicazione, degli utenti, dei consumatori, dei fabbricanti e dei fornitori di servizi;

considerando che il 20 dicembre 1994 è stato concluso un modus vivendi tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione concernente le misure di attuazione di atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato13;

considerando che la Commissione dovrebbe sorvegliare l'attuazione e l'applicazione pratica di questa e di altre direttive pertinenti e prendere le iniziative atte a garantire che l'applicazione di tutte le direttive pertinenti sia coordinata, al fine di evitare perturbazioni delle apparecchiature di telecomunicazione, che possano pregiudicare la salute umana o i beni;

considerando che il funzionamento della presente direttiva andrebbe esaminato a tempo debito, in base agli sviluppi del settore delle telecomunicazioni ed all'esperienza acquisita nell'applicazione dei requisiti essenziali e delle procedure di valutazione della conformità di cui alla presente direttiva;

considerando che è necessario garantire che, a seguito delle modifiche della regolamentazione, la transizione dal regime precedente sia graduale, per evitare una destabilizzazione del mercato e l'incertezza del diritto;

considerando che la presente direttiva sostituisce la direttiva 98/13/CE, che andrebbe pertanto abrogata; che le direttive 73/23/CEE e 89/336/CEE non saranno più applicabili agli apparecchi contemplati dalla presente direttiva, con l'eccezione dei requisiti in materia di protezione e di sicurezza e di talune procedure di valutazione della conformità,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I. Aspetti generali

Art. 1 Ambito di applicazione e scopo

1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo per l'immissione sul mercato, la libera circolazione e la messa in servizio nella Comunità delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.

2. Allorché l'apparecchio di cui all'articolo 2, lettera a), contiene, come parte integrante o accessoria:

  1. a) un dispositivo medico ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, riguardante i dispositivi medici14, o

  2. b) un dispositivo medico impiantatile attivo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantatili attivi15,

l'apparecchio è disciplinato dalla presente direttiva, fatta salva l'applicazione, rispettivamente, delle direttive 93/42/CEE e 90/385/CEE relative ai dispositivi medici ed ai dispositivi medici impiantabili attivi.

3. Allorché l'apparecchio costituisce un componente o un'entità tecnica distinta di un veicolo ai sensi della direttiva 72/245/CEE del Consiglio16, concernente le perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli o un componente o un'entità tecnica distinta di un veicolo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote17, l'apparecchio è disciplinato dalla presente direttiva, fatta salva l'applicazione, rispettivamente, delle direttive 72/245/CEE e 92/61/CEE.

4. La presente direttiva non si applica alle apparecchiature elencate nell'allegato I.

5. La presente direttiva non si applica agli apparecchi usati esclusivamente nelle attività concernenti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compresa la prosperità economica dello Stato, nel caso di attività riguardanti questioni connesse con la sicurezza dello Stato) e nelle attività dello Stato in materia di diritto penale.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:

  1. a) «apparecchio»: qualsiasi apparecchiatura che sia o un'apparecchiatura radio o un'apparecchiatura terminale di telecomunicazione o entrambe;

  2. b) «apparecchiatura terminale di telecomunicazione»: è un prodotto che consente la comunicazione, o un suo componente essenziale, destinato ad essere connesso in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, ad interfacce di reti pubbliche di telecomunicazione (vale a dire, di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico);

  3. c) «apparecchiatura radio»: è il prodotto, o un suo componente essenziale, in grado di comunicare mediante l'emissione e/o la ricezione di onde radio impiegando lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali;

  4. d) «onde radio»: onde elettromagnetiche di frequenza compresa tra 9 kHz e 3000 GHz, propagate nello spazio senza guida artificiale;

  5. e) «interfaccia»:

    1. i) un punto terminale di rete, che costituisce un punto di connessione materiale, tramite il quale l'utente può avere accesso alla rete pubblica di telecomunicazione, e/o

    2. ii) un'interfaccia aria che specifica il cammino radio tra le apparecchiature radio

    e le loro specifiche tecniche;

  6. f) «categoria di apparecchiature»: categoria che individua particolari tipi di apparecchi che, ai sensi della presente direttiva, sono considerati simili e che specifica a quali interfacce l'apparecchio è destinato ad essere collegato. L'apparecchio può appartenere a più di una categoria di apparecchiature;

  7. g) «dossier tecnico di fabbricazione»: è la documentazione che descrive l'apparecchio e fornisce informazioni e spiegazioni su come sono stati rispettati i requisiti essenziali applicabili;

  8. h) «norma armonizzata»: è la specificazione tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto, in forza di un mandato della Commissione e secondo le procedure definite dalla direttiva 98/34/CE allo scopo di stabilire un «requisito europeo», al quale non è obbligatorio conformarsi;

  9. i) «interferenze dannose»: interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili.

Art. 3 Requisiti essenziali

1. I seguenti requisiti essenziali sono applicabili a tutti gli apparecchi:

  1. a) la protezione della salute e della sicurezza dell'utente o di qualsiasi altra persona, compresi gli obiettivi per quanto riguarda i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 73/23/CEE, ma senza applicazione dei limiti minimi di tensione;

  2. b) i requisiti in materia di protezione per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica previsti dalla direttiva 89/336/CEE.

2. Inoltre, le apparecchiature radio sono costruite in modo da utilizzare efficacemente lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali e le risorse orbitali, evitando interferenze dannose.

3.

La Commissione può stabilire che gli apparecchi all’interno di determinate categorie o determinati tipi di apparecchi siano costruiti in modo da:

  1. a) interagire tramite reti con altri apparecchi e poter essere collegati ad interfacce di tipo appropriato all’interno della Comunità; e/o

  2. b) non danneggiare la rete o il suo funzionamento né abusare delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio; e/o

  3. c) contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell’utente e dell’abbonato; e/o

  4. d) supportare funzioni speciali che consentano di evitare frodi; e/o

  5. e) supportare funzioni speciali che consentano l’accesso a servizi d’emergenza; e/o

  6. f) supportare funzioni speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili, nel caso di determinati tipi di apparecchi.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15 bis.

Art. 4 Notifica e pubblicazione delle specifiche di interfaccia

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le interfacce da essi disciplinate, qualora non siano state notificate ai sensi delle disposizioni della direttiva 98/34/CE. La Commissione, dopo aver consultato il comitato secondo la procedura di cui all'articolo 15, stabilisce l'equivalenza tra le interfacce notificate e assegna un identificatore di categoria delle apparecchiature, che viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i tipi di interfaccia offerti in tale Stato dai gestori delle reti pubbliche di telecomunicazione. Gli Stati membri provvedono affinché tali gestori pubblichino le specifiche tecniche esatte ed adeguate di tali interfacce prima di rendere disponibili al pubblico i servizi forniti mediante dette interfacce, e pubblichino regolarmente le specifiche aggiornate. Le specifiche debbono essere sufficientemente dettagliate da consentire la progettazione di apparecchiature terminali di telecomunicazione in grado di utilizzare tutti i servizi forniti mediante l'interfaccia in questione. Le specifiche contengono, tra l'altro, tutte le informazioni necessarie per consentire ai fabbricanti di realizzare, a loro scelta, le prove necessarie per conformarsi ai requisiti essenziali applicabili alle apparecchiature terminali di telecomunicazione. Gli Stati membri provvedono affinché dette specifiche siano rese prontamente disponibili da parte dei gestori.

Art. 5 Norme armonizzate

1. Gli Stati membri presumono che gli apparecchi conformi alle norme tecniche armonizzate, o a parte di esse, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, sono conformi ai requisiti essenziali elencati nell'articolo 3, nella misura in cui siano contemplati nelle dette norme armonizzate o in parte di esse.

2. Quando uno Stato membro o la Commissione reputano che la conformità con una norma armonizzata non garantisce il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3 che detta norma dovrebbe soddisfare, la Commissione o lo Stato membro si rivolgono al comitato.

3. In caso di carenza di norme armonizzate per quanto riguarda i requisiti essenziali, la Commissione può, previo parere del comitato e secondo la procedura di cui all’articolo 14, pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle raccomandazioni sull’interpretazione delle norme armonizzate o sulle condizioni alle quali il rispetto di tali norme solleva una presunzione di conformità. Dopo aver consultato il comitato e secondo la procedura di cui all’articolo 14, la Commissione può revocare le norme armonizzate mediante la pubblicazione di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 6 Immissione sul mercato

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli apparecchi siano immessi sul mercato soltanto se rispettano gli opportuni requisiti essenziali di cui all'articolo 3, nonché le altre disposizioni pertinenti della presente direttiva, quando sono adeguatamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati ai fini previsti. Essi non sono soggetti ad ulteriori disposizioni nazionali per quanto riguarda l'immissione sul mercato.

2.

Nell’adottare una decisione circa l’applicazione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, la Commissione determina la data di applicazione dei requisiti.

Se viene stabilito che una categoria delle apparecchiature deve essere conforme ai particolari requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, qualsiasi apparecchio della categoria di apparecchiature in questione immesso sul mercato prima della data di attuazione determinata dalla Commissione può continuare ad essere immesso sul mercato per un periodo ragionevole determinato dalla Commissione.

Le misure di cui al primo e al secondo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15 bis.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il fabbricante o la persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchio forniscano all'utente le informazioni sull'uso cui l'apparecchio è destinato, unitamente alla dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali. Nel caso delle apparecchiature radio, tali informazioni dovranno essere sufficienti per identificare sull'imballaggio o nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio gli Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro dove l'apparecchiatura in questione è destinata ad essere utilizzata e dovranno avvertire l'utente attraverso le marcature sull'apparecchio di cui all'allegato VII, paragrafo 5, di eventuali restrizioni o richieste di autorizzazione necessarie per l'uso delle apparecchiature radio in taluni Stati membri. Nel caso delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, tali informazioni dovranno essere sufficienti per individuare le interfacce delle reti pubbliche di telecomunicazioni cui l'apparecchiatura è destinata a collegarsi. Per tutti gli apparecchi tali informazioni devono essere esposte in maniera visibile.

4.

Nel caso di un'apparecchiatura radio che utilizzi bande di frequenza la cui utilizzazione non è armonizzata nella Comunità, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità o la persona responsabile dell'immissione dell'apparecchiatura sul mercato notifica la propria intenzione di immettere l'apparecchiatura sul mercato all'autorità nazionale che, nello Stato membro in questione, è responsabile della gestione dello spettro delle radiofrequenze.

Questa notifica è fatta non meno di quattro settimane prima dell'inizio dell'immissione sul mercato e fornisce informazioni circa le caratteristiche radio dell'apparecchiatura (in particolare banda di frequenza, spaziatura tra i canali, tipo di modulazione e potenza RF) e il numero d'identificazione dell'organismo notificato di cui all'allegato IV o all'allegato V.

Art. 7 Messa in servizio e diritto di collegamento

1. Gli Stati membri autorizzano la messa in servizio degli apparecchi per lo scopo cui sono destinati se essi sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'articolo 3 e alle altre disposizioni pertinenti della presente direttiva.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 ed eventuali condizioni connesse all'autorizzazione per la fornitura del servizio in questione ai sensi della normativa comunitaria, gli Stati membri possono limitare la messa in servizio di apparecchiature radio solo per motivi connessi all'uso efficace ed appropriato dello spettro delle radiofrequenze, per evitare interferenze dannose o per questioni di sanità pubblica.

3. Fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri provvedono affinché i gestori di reti pubbliche di telecomunicazione non rifiutino di collegare apparecchiature terminali di telecomunicazione ad apposite interfacce per motivi tecnici, qualora dette apparecchiature siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 3.

4. Qualora uno Stato membro ritenga che un apparecchio dichiarato conforme alla presente direttiva provochi seri danni ad una rete o interferenze radio dannose, o disturbi la rete o il suo funzionamento, il gestore può essere autorizzato a rifiutare o ad interrompere il collegamento o a ritirare dal servizio tale apparecchio. Gli Stati membri notificano dette autorizzazioni alla Commissione, che convoca una riunione del comitato, il quale esprime un parere in materia. Dopo aver consultato il comitato la Commissione può avviare le procedure di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3. La Commissione e gli Stati membri possono inoltre adottare altre misure opportune.

5. In caso di emergenza, l'operatore può disinserire gli apparecchi, qualora la protezione della rete richieda che l'apparecchiatura sia prontamente disinserita e qualora si possa offrire senza indugi all'utente una soluzione alternativa, senza costi a suo carico. L'operatore informa immediatamente l'autorità nazionale responsabile dell'attuazione del paragrafo 4 e dell'articolo 9.

Art. 8 Libera circolazione degli apparecchi

1. Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio di apparecchi recanti la marcatura CE di cui all'allegato VII che ne indica la conformità con tutte le disposizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione della conformità di cui al capo II. Ciò non pregiudica gli articoli 6, paragrafo 4, 7, paragrafo 2, e 9, paragrafo 5.

2. In occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni commerciali, ecc., gli Stati membri non creano ostacoli all'esposizione di un apparecchio che non rispetti la presente direttiva, purché un'indicazione visibile segnali chiaramente che l'apparecchio non può essere commercializzato o messo in servizio finché non sia reso conforme.

3. Qualora l'apparecchio sia soggetto ad altre direttive che riguardano altri aspetti e prevedano altresì l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima deve indicare che l'apparecchio soddisfa anche le disposizioni di queste altre direttive. Tuttavia, qualora una o più di queste direttive consentano al fabbricante, per un periodo transitorio, di scegliere quali disposizioni applicare, la marcatura CE indicherà che l'apparecchio soddisfa esclusivamente le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In questo caso, i riferimenti a queste direttive, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, devono figurare nei documenti, avvisi o istruzioni richieste da queste direttive e che accompagnano tali prodotti.

Art. 9 Salvaguardia

1. Qualora uno Stato membro accerti che un apparecchio contemplato dalla presente direttiva non è conforme ai requisiti della stessa, esso adotta tutti i provvedimenti necessari nel proprio territorio per ritirare detto apparecchio dal mercato o dal servizio, proibirne l'immissione sul mercato o la messa in servizio o limitarne la libera circolazione.

2. Lo Stato membro interessato notifica immediatamente alla Commissione ogni provvedimento di cui sopra, indicandone i motivi e precisando se la non conformità sia dovuta:

  1. a) ad una non corretta applicazione delle norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1,

  2. b) a lacune delle norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1,

  3. c) al mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, laddove l'apparecchio non soddisfi le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

3. Qualora i provvedimenti di cui al paragrafo 1 siano dovuti alla non corretta applicazione delle norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o al mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, laddove l'apparecchio non soddisfi le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la Commissione consulta le parti interessate al più presto. La Commissione comunica immediatamente agli Stati membri le sue conclusioni e comunica se ritenga giustificati i provvedimenti entro due mesi dalla notifica alla Commissione di detti provvedimenti.

4. Qualora la decisione di cui al paragrafo 1 sia dovuta a lacune delle norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la Commissione si rivolge al comitato entro due mesi. Il comitato esprime un parere secondo la procedura di cui all'articolo 14. Dopo tali consultazioni la Commissione informa gli Stati membri delle sue conclusioni e se ritenga giustificata l'azione dello Stato membro. In caso affermativo, ne informa senza indugio lo Stato membro ed avvia la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

5.

  1. a) Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, uno Stato membro può, a norma del trattato e, in particolare, dei suoi articoli 30 e 36, adottare misure appropriate allo scopo di:

    1. i) vietare o limitare l'immissione sul suo mercato; e/o

    2. ii) esigere il ritiro dal suo mercato

    di apparecchiature radio, compresi tipi di apparecchiature radio, che hanno causato o che si presume ragionevolmente causeranno in futuro interferenze dannose, comprese interferenze con i servizi esistenti o programmati sulle bande di frequenza nazionali assegnate.

  2. b) Allorché uno Stato membro adotta misure ai sensi della lettera a), ne informa immediatamente la Commissione, precisando le ragioni della loro adozione.

6.

Qualora uno Stato membro notifichi alla Commissione una misura di cui ai paragrafi 1 o 5, la Commissione informa a sua volta gli altri Stati membri e consulta il comitato in materia.

Qualora, dopo tale consultazione, la Commissione ritenga che:

la misura sia giustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri;

la misura sia ingiustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro e lo invita a revocare la misura.

7. La Commissione tiene un registro dei casi notificati dagli Stati membri, che essi possono consultare su richiesta.

Capo II. Valutazione della conformità

Art. 10 Procedure di valutazione della conformità

1. Le procedure di valutazione della conformità indicate nel presente articolo devono essere applicate per dimostrare la conformità dell'apparecchio a tutti i requisiti essenziali pertinenti definiti nell'articolo 3.

2. A scelta del fabbricante, la conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), può essere dimostrata mediante le procedure definite, rispettivamente, nelle direttive 73/23/CEE e 89/336/CEE, qualora l'apparecchio rientri nell'ambito di applicazione di tali direttive in alternativa alle procedure indicate in prosieguo.

3. Le apparecchiature terminali di telecomunicazione che non impiegano lo spettro assegnato alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali e le componenti di ricezione delle apparecchiature radio sono sottoposte alle procedure descritte negli allegati II, IV o V, a scelta del fabbricante.

4. Qualora il fabbricante abbia applicato le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, le apparecchiature radio non contemplate nel paragrafo 3 sono sottoposte a una delle procedure descritte negli allegati III, IV o V, a scelta del fabbricante.

5. Qualora il fabbricante non abbia applicato o abbia applicato solo in parte le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, le apparecchiature radio non contemplate nel paragrafo 3 del presente articolo sono sottoposte alle procedure descritte nell'allegato IV o nell'allegato V, a scelta del fabbricante.

6. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi da 2 a 5 sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui viene applicata la procedura o in una lingua ammessa dall'organismo notificato.

Art. 11 Organismi notificati e autorità di sorveglianza

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi da essi designati per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 10. Per individuare gli organismi da designare gli Stati membri applicano i criteri stabiliti nell'allegato VI.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità stabilite nel rispettivo territorio che devono svolgere i compiti di sorveglianza connessi all'applicazione della presente direttiva.

3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco degli organismi notificati accompagnato dai rispettivi numeri di identificazione e dai compiti loro assegnati. Essa pubblica inoltre nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco delle autorità di sorveglianza. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie per aggiornare gli elenchi in questione.

Capo III. Marcatura ce di conformità e iscrizioni

Art. 12 Marcatura CE

1.

L'apparecchio conforme a tutti i requisiti essenziali pertinenti è contraddistinto dalla marcatura CE di conformità prevista nell'allegato VII. Tale marcatura è apposta sotto la responsabilità del fabbricante, del suo rappresentante autorizzato nella Comunità o della persona responsabile dell'immissione dell'apparecchio sul mercato.

Quando si ricorre alle procedure di cui agli allegati III, IV o V, la marcatura è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato previsto nell'articolo 11, paragrafo 1. Le apparecchiature radio sono inoltre accompagnate dall'identificatore della categoria di apparecchiature, ove ne sia stato assegnato uno. È consentito apporre sull'apparecchiatura altre marcature, purché non riducano la visibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità.

2. Nessun apparecchio, sia esso conforme o meno ai requisiti essenziali pertinenti, può recare marchi idonei a trarre in inganno i terzi quanto al significato e alla forma della marcatura CE di cui all'allegato VII.

3. Lo Stato membro competente adotta le misure appropriate nei confronti di chi ha apposto una marcatura non conforme ai paragrafi 1 e 2. Se non è possibile identificare la persona che ha apposto la marcatura, la misura appropriata può essere adottata contro chi deteneva l'apparecchio al momento in cui è stata riscontrata la non conformità.

4. L'apparecchio è contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato.

Capo IV. Il comitato

Art. 13 Istituzione del Comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (TCAM), in prosieguo denominato «Comitato».

2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Art. 14 Procedura del Comitato consultivo

1. Il Comitato è consultato sulle questioni disciplinate dall'articolo 5, dall'articolo 6, paragrafo 2, dall'articolo 7, paragrafo 4, dall'articolo 9, paragrafo 4, e dall'allegato VII, punto 5.

2. La Commissione consulta periodicamente il Comitato in merito all'attività di sorveglianza connessa all'applicazione della presente direttiva e, se del caso, elabora gli opportuni orientamenti.

3. Si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE18, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. La Commissione consulta periodicamente i rappresentanti dei fornitori di reti di telecomunicazione, dei consumatori e dei fabbricanti, e informa regolarmente il Comitato del risultato di dette consultazioni.

Art. 15 Procedura del Comitato di regolamentazione

1. La procedura prevista al paragrafo 2 si applica alle questioni contemplate dall'articolo 3, paragrafo 3, e dall'articolo 4, paragrafo 1.

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE19, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Art. 15 bis Procedura di regolamentazione con controllo

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Capo V. Disposizioni finali e transitorie

Art. 16 Paesi terzi

1. Gli Stati membri possono informare la Commissione delle difficoltà di ordine generale incontrate, giuridiche o pratiche, da imprese comunitarie con riguardo all'immissione sul mercato di paesi terzi, che siano state loro segnalate.

2. Qualora venga informata di siffatte difficoltà, la Commissione può, se necessario, presentare al Consiglio proposte relative ad un appropriato mandato di negoziato al fine di ottenere diritti paragonabili per le imprese comunitarie in tali paesi terzi. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

3. Le misure decise a norma del paragrafo 2 lasciano impregiudicati gli obblighi della Comunità e degli Stati membri derivanti da accordi internazionali in materia.

Art. 17 Riesame e relazione

Per la prima volta entro il 7 ottobre 2000, e successivamente ogni tre anni, la Commissione analizza l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione indica, tra l'altro, i progressi compiuti nella elaborazione delle norme pertinenti, nonché i problemi eventualmente insorti nel corso dell'applicazione; descrive le attività del comitato, valuta i progressi compiuti nella realizzazione, a livello comunitario, di un mercato aperto e concorrenziale degli apparecchi ed esamina come debba essere sviluppato il quadro normativo per l'immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi allo scopo di:

  1. a) garantire la realizzazione di un sistema coerente a livello comunitario per tutti gli apparecchi;

  2. b) agevolare la convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e delle tecnologie dell'informazione;

  3. c) consentire l'armonizzazione di misure normative a livello internazionale.

In particolare, la reazione esamina se siano ancora necessari requisiti essenziali per tutte le categorie di apparecchi interessati e se le procedure di cui all'allegato IV, terzo comma, siano adeguate per garantire che i requisiti essenziali sono soddisfatti per gli apparecchi contemplati da detto allegato. Se del caso, nella relazione possono essere proposte ulteriori misure per la piena realizzazione dell'obiettivo della direttiva.

Art. 18 Disposizioni transitorie

1. Le norme tecniche previste nella direttiva 73/23/CEE o nella direttiva 89/336/CEE i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee possono costituire la base per la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b). Le regolamentazioni tecniche comuni previste nella direttiva 98/13/CE, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, possono costituire la base per la presunzione di conformità agli altri requisiti essenziali pertinenti di cui all'articolo 3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco di riferimenti a dette norme, immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

2. Gli Stati membri non ostacolano l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi che ottemperano alle disposizioni della direttiva 98/13/CE o alle norme in vigore nel loro territorio, immessi per la prima volta sul mercato anteriormente all'entrata in vigore della presente direttiva o entro due anni dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

3.

Fatti salvi i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono, chiedere di continuare ad esigere, per un periodo massimo di trenta mesi dopo la data menzionata nell'articolo 19, paragrafo 1, prima frase e ai sensi delle disposizioni del trattato, che le apparecchiature terminali di telecomunicazione non abbiano la possibilità di recare un inaccettabile deterioramento di un servizio di telefonia vocale accessibile nell'ambito di un servizio universale, quale definito dalla direttiva 98/10/CE.

Lo Stato membro comunica alla Commissione i motivi per cui chiede di continuare ad esigere tale requisito, la data entro la quale per il servizio interessato non sarà più necessario il requisito e le misure previste per rispettare tale scadenza. La Commissione esamina la richiesta tenendo conto della situazione particolare dello Stato membro e dell'esigenza di garantire un quadro normativo coerente a livello comunitario e comunica allo Stato membro se ritiene che la situazione particolare in detto Stato membro giustifichi il mantenimento del requisito e, in caso affermativo, fino a quando sia giustificato mantenerlo.