Sez. 2, Sentenza n. 524 del 24/01/1979 (Rv. 396636 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - POTERI DELL'INTERVENTORE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - POTERI DELL'INTERVENTORE.*
Il chiamato in garanzia propria (nella specie, per evizione) come parte soggetta alla decisione emessa in ordine al rapporto principale, ben puo, al pari del chiamante in causa e nonostante l'acquiescenza di lui, sollevare eccezioni nonche proporre mezzi istruttori, istanze ed impugnative attinenti al rapporto oggetto del giudizio principale. (Conf 160/77, mass n 383664).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1485, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)